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21.3022 · Postulato · 2021-02-18

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto al Parlamento e a proporre gli adeguamenti legali necessari al fine di migliorare la partecipazione della popolazione e del Parlamento al processo di organizzazione e di sostegno dei Giochi olimpici e di altri grandi eventi in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

I Giochi olimpici sarebbero di gran lunga il più grande evento sportivo mai tenutosi in Svizzera, paragonabile, in termini di dimensioni e di eventi al di fuori dello sport, all'Esposizione Universale. Di solito, l'iniziativa per questi progetti su larga scala nasce a livello regionale e cantonale o intercantonale e si fonda sulla convinzione di poter promuovere cambiamenti sostenibili nella società e nell'economia, creando valori duraturi. Ed è proprio a questi livelli che l'evento ha il maggior impatto. Per questo motivo per tutte le candidature avviate nel passato il coinvolgimento degli organi politici e della popolazione è avvenuto principalmente a livello regionale, cantonale e intercantonale.

Tuttavia, l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici o di altre grandi manifestazioni in Svizzera è inconcepibile senza l'impegno o persino un ruolo di primo piano della Confederazione. Nel passato, il Consiglio federale e il Parlamento hanno stanziato i fondi necessari per i progetti giunti a maturità, garantendo così il sostegno federale alle candidature e assicurando il buon svolgimento di una tale manifestazione.

La competenza dell'Assemblea federale per la delibera di un tale decreto di stanziamento si fonda sull'articolo 167 della Costituzione federale (Cost.). Nella misura in cui si tratta di un evento sportivo, il finanziamento delle spese corrispondenti è disciplinato dall'articolo 68 capoverso 1 Cost. che incarica la Confederazione di promuovere lo sport nel suo insieme. Secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415), la Confederazione può promuovere e coordinare la preparazione di grandi manifestazioni sportive internazionali, sempreché l'evento sia di importanza europea o mondiale.

Per sottoporre al Parlamento le richieste di sostegno di Giochi olimpici o di altri grandi eventi, il Consiglio federale le subordina alla loro conformità con gli obiettivi strategici a livello federale, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità ecologica, economica e sociale.

Il Consiglio federale ritiene che esistono già le basi legali che consentono il coinvolgimento degli organi politici a tutti i livelli governativi nonché la consultazione della popolazione nei comuni e nei Cantoni interessati. Le responsabilità a livello federale sono chiaramente regolate. I principi del federalismo e della sussidiarietà sono rispettati.

Alla luce di tutto ciò, il Consiglio federale è del parere che le basi legali vigenti soddisfano le richieste sollevate nel postulato e che di conseguenza non è necessario un rapporto elaborato dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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