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21.3105 · Interpellanza · 2021-03-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In virtù della Costituzione federale e della Convenzione sui diritti del fanciullo, tutti i minori hanno diritto a un'istruzione scolastica di base completa e gratuita. Un nuovo rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura constata che nei diversi centri federali d'asilo (CFA) la durata dell'insegnamento varia da tre a cinque giorni alla settimana. L'età per l'obbligo scolastico si orienta alla rispettiva legislazione cantonale. Secondo quanto indicato dalla SEM, in due CFA i minorenni frequentano la scuola fino al raggiungimento della maggiore età.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come definisce la Confederazione un'istruzione scolastica di base completa sul piano del contenuto e della durata?

2. Per quanti giorni e quante ore a settimana i bambini e i giovani in età scolastica ospitati nei diversi CFA frequentano le lezioni?

3. Fino a che età ai minori ospitati nei diversi CFA è impartita un'istruzione scolastica di base?

4. Che cosa intraprende la Confederazione per garantire, insieme ai Cantoni competenti, l'eliminazione delle disparità di trattamento tra i bambini e i giovani nei diversi CFA in termini di portata e contenuto delle lezioni nonché di età dell'obbligo scolastico?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In virtù dell'articolo 62 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) l'istruzione scolastica di base compete ai Cantoni, che definiscono l'istruzione scolastica di base sufficiente ai sensi dell'articolo 19 Cost. Spetta poi ai Cantoni che ospitano un centro federale d'asilo (CFA) organizzare l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età di scuola dell'obbligo che soggiornano nel centro (art. 80 cpv. 4 della legge sull'asilo; RS 142.31). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) li sostiene a tal fine (art. 9 dell'ordinanza del DFGP del 4 dicembre 2018 sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti; RS 142.311.23).

2. L'offerta scolastica per i richiedenti minorenni alloggiati nei CFA dipende dalla legislazione cantonale sull'istruzione scolastica di base e dai piani di scolarizzazione del Cantone di ubicazione. Questi piani tengono conto delle particolari esigenze dei richiedenti l'asilo minorenni (p. es. conoscenze scolastiche e linguistiche preliminari, composizione variabile delle classi). Nella maggior parte dei CFA i bambini e gli adolescenti frequentano le lezioni cinque giorni alla settimana (Berna, Basilea, Allschwil, Flumenthal, Altstätten, Kreuzlingen, Pasture, Zurigo ed Embrach). Negli altri CFA che ospitano minorenni soggetti all'obbligo scolastico, l'insegnamento è impartito quattro giorni alla settimana (Chiasso, Glaubenberg, Boudry, Vallorbe e Giffers). Il numero di ore di lezione settimanali varia a seconda dell'età e del CFA. Si situa tra 16 e 29 ore alla settimana. In situazioni eccezionali sono possibili deroghe di durata limitata (p. es. mancanza di locali a causa delle misure di protezione contro il coronavirus).

3. In tutti i CFA in cui sono alloggiati richiedenti l'asilo minorenni, l'istruzione scolastica di base è impartita fino ai 16 anni. Nel CFA di Altstätten nonché nelle regioni procedurali di Zurigo (CFA di Zurigo ed Embrach) e della Svizzera nord-occidentale (Basilea, Reinach e Allschwil) i giovani sono scolarizzati fino al loro 18° compleanno.

4. Le differenze nella scolarizzazione dei richiedenti minorenni sono riconducibili alle diverse normative cantonali in materia e concernono anche i minori al di fuori del settore dell'asilo.

La Confederazione sfrutta tutto il suo margine di manovra nel quadro del suo mandato legale volto a garantire, in collaborazione con i Cantoni di ubicazione, l'istruzione scolastica di base. Se un Cantone lo richiede, versa sussidi per l'istruzione scolastica dei richiedenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Il Consiglio federale ritiene sensata una scolarizzazione dei giovani che hanno già compiuto 16 anni al fine di offrire loro una struttura diurna.

Risposta del Consiglio federale.