21.3178 · Interpellanza · 2021-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 22 della Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (in breve: "Convenzione di Berna") qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, formulare una o più riserve/opposizioni riguardo a certe specie enumerate negli allegati I a III. Al riguardo sorgono pertanto le seguenti domande:
1. Quali Stati hanno formulato riserve/obiezioni al momento della firma o del deposito e quali ne hanno formulate a posteriori?
2. Quali Stati hanno formulato riserve/obiezioni in merito al lupo (canis lupus) e di che tipo?
3. Quali riserve/obiezioni ha formulato la Svizzera e prevede di formularne altre?
4. A che punto è in Svizzera la procedura di declassamento dello status di protezione del lupo da "assolutamente protetto" a "protetto"?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Conformemente all'articolo 22 della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, RS 0.455) le Parti contraenti possono, in fase d'adesione, formulare una o più riserve riguardo a certe specie enumerate negli allegati I a III e/o a certi mezzi o metodi di caccia e ad altre forme di sfruttamento menzionate nell'allegato IV. Successivamente non è più possibile far valere tali riserve. In generale non sono consentite riserve di carattere generale. Delle 51 Parti contraenti, 23 Stati hanno presentato riserve formali in fase d'adesione: Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Secondo l'articolo 17 capoverso 3 della Convenzione, inoltre, le Parti contraenti possono successivamente sollevare obiezioni contro eventuali modifiche agli allegati. Dieci Stati si sono avvalsi di questa possibilità: Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Malta, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca e Turchia.
2) Sono 14 gli Stati ad aver formulato una riserva nei confronti della tutela del lupo secondo l'allegato II delle specie faunistiche assolutamente protette: Bielorussia, Bulgaria, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia e Ucraina. Tale riserva prevede che, nella loro legislazione nazionale, i suddetti Stati non abbiano l'obbligo di porre il lupo sotto assoluta protezione.
3) In fase di adesione alla Convenzione di Berna, nel settembre del 1980, la Svizzera non ha formulato riserve perché all'epoca il lupo non era presente nel nostro Paese, ma potrebbe sollevare obiezioni in caso di modifica agli allegati. Altre modifiche alla Convenzione possono comunque entrare in vigore soltanto se ratificate da tutte le Parti contraenti.
4) Nell'agosto del 2018 il Consiglio federale ha presentato al Consiglio d'Europa di Strasburgo una domanda di declassamento del lupo dall'allegato II delle specie faunistiche assolutamente protette all'allegato III delle specie faunistiche protette della Convenzione di Berna. Il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha deciso, nella sua riunione del novembre 2018, di rinviare la trattazione della richiesta svizzera finché non vi sarà un nuovo censimento del lupo a livello europeo. La relazione della Commissione europea sullo "stato della natura nell'Unione europea 2020" è disponibile da ottobre 2020. Ciò significa che vi sono le basi per prendere in esame la richiesta della Svizzera in una delle prossime riunioni del Comitato permanente della Convenzione di Berna. Detto comitato si riunisce una volta all'anno nel tardo autunno.
Risposta del Consiglio federale.