21.324 · Iniziativa cantonale · 2021-10-29
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Vaud esercita il suo diritto d'iniziativa a livello federale e invita l'Assemblea federale a modificare il quadro legale completando in particolare l'articolo 14 (Riserve) della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12) con un capoverso 3 dal seguente tenore:
Le riserve di un assicuratore sono considerate eccessive se superano il 150 % del limite legale. In presenza di riserve eccessive, l'assicuratore deve operare una riduzione delle riserve fino a raggiungere tale soglia.
Begründung
Restituzione delle riserve eccessive dell'assicurazione malattie
Oltre alla possibilità per gli assicuratori di rimborsare le eccedenze dei premi evitando così la creazione di profitti eccessivi e quindi l'accumulo di importanti riserve, la legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie ha conferito all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la possibilità di rifiutare l'approvazione di premi che porterebbero a costituire riserve eccessive. Questo era uno degli aspetti che non era stato previsto o disciplinato nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Purtroppo il Parlamento federale non ha definito a livello legale una soglia specifica oltre la quale le riserve di un assicuratore sono considerate eccessive. Tale soglia non è nemmeno specificata nell'ordinanza del Consiglio federale, che si limita a una formulazione generica. L'articolo 25 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (Ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, OVAMal; RS 832.121) stabilisce pertanto che le riserve sono eccessive quando la copertura dell'ammontare minimo delle riserve dell'assicuratore è garantita a lungo termine anche con riserve più basse. La versione iniziale dell'ordinanza, messa in consultazione nell'aprile 2015, era più precisa e definiva come eccessive le riserve superiori al 200 % del limite legale.
L'attuale definizione generica e la competenza conferita agli assicuratori di decidere in merito alla restituzione o meno delle eccedenze (art. 26 OVAMal) rendono una rara eccezione il rimborso delle riserve incassate in eccesso. La seconda proposta di iniziativa cantonale definisce concretamente la soglia delle riserve eccessive al 150% del limite legale e rende obbligatorio il rimborso agli assicurati se si oltrepassa tale soglia. La misura ha lo scopo di sgravare l'onere eccessivo che la popolazione ha dovuto sopportare in passato. Una proposta di questo tipo è coerente con quanto indicato dall'UFSP nel 2017 in occasione dell'autorizzazione della restituzione delle riserve da parte di un assicuratore.