21.3341 · Mozione · 2021-03-18
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La soft law deve imperativamente essere sottoposta al Parlamento ed essere soggetta a un referendum facoltativo.
Begründung
Dalla soft law può nascere una consuetudine internazionale che dopo alcuni anni viene considerata vincolante dai giudici. Nel rapporto sul postulato 18.4104 Consultazione e coinvolgimento del Parlamento nel settore della "soft law", il Consiglio federale illustra le sfide legate a quest'ultima: "Pur essendo perlopiù il frutto di un consenso raggiunto all'interno di organismi internazionali, la soft law può essere influenzata dagli interessi delle grandi potenze più di quanto non succeda nel caso delle procedure formalizzate di elaborazione dei trattati internazionali. Inoltre la soft law si presta maggiormente a essere adattata alle idee dei singoli Stati: la sua attuazione può quindi portare a maggiori distorsioni rispetto ai trattati internazionali. Non bisogna infine dimenticare - e questo è forse il punto più importante per il presente rapporto - le questioni che solleva a livello di politica interna: durante l'elaborazione della soft law il processo di formazione delle opinioni politiche non è infatti sempre sfruttato integralmente, il che riduce le possibilità di avviare un ampio dibattito politico offerte normalmente dalle procedure legislative e di approvazione dei trattati internazionali. Come rispettare allora la partecipazione del Parlamento alla politica estera, garantita dalla Costituzione e dalla legislazione (cfr. art. 166 cpv. 1 e 184 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.], art. 24 e 152 della legge sul Parlamento [LParl], art. 5b dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OLOGA]), anche in relazione agli strumenti di soft law?".
C'è grande insoddisfazione tra la popolazione e la mancanza di legittimità democratica non va certo a vantaggio di un'informazione oggettiva sulla soft law e della fiducia nella politica estera della Svizzera. Trasparenza, processi decisionali democratici e un rafforzamento dei diritti dei popoli sono urgentemente necessari in materia di soft law.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione riguarda un tema oggetto dell'attuale dibattito sulla soft law avviato con il postulato 18.4104 "Consultazione e coinvolgimento del Parlamento nel settore della "soft law"" della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati. Nel rapporto del 26 giugno 2019 redatto in adempimento a tale postulato, il Consiglio federale ha proposto possibili soluzioni per consentire un coinvolgimento più mirato del Parlamento, nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e della capacità di azione della Svizzera in politica estera. Nella discussione del rapporto, le commissioni della politica estera sono giunte alla conclusione che il tema in questione debba essere analizzato approfonditamente da una sottocommissione. La richiesta avanzata nella mozione, ossia assoggettare la soft law a un referendum facoltativo, necessiterebbe di una revisione costituzionale, dal momento che la soft law non rientra nella categoria dei trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale. Il nodo centrale della mozione è già oggetto dell'attuale dibattito parlamentare. Fa eccezione la questione del referendum facoltativo, che non è ancora stata affrontata esplicitamente. Il Consiglio federale ritiene che sarebbe quindi prematuro adottare misure legislative prima della conclusione delle discussioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.