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21.3376 · Interpellanza · 2021-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Sulla base di quanto stabilito nelle "Direttive dell'UFAS", a partire dal 2017 per il settore dell'assistenza alle persone anziane la Confederazione ha iniziato a designare i contratti di prestazioni come contratti di sovvenzionamento. Durante il nuovo periodo di prestazioni, le prestazioni della Confederazione devono ammontare al massimo al 50 per cento (con disposizioni transitorie). Questa regolamentazione, finora solo contrattuale, dovrebbe ora essere sancita in modo giuridicamente vincolante nell'ordinanza (procedura di consultazione Ulteriore sviluppo dell'AI).

1. Nel quadro delle trattative tra l'UFAS e i fornitori di prestazioni per l'assistenza alle persone anziane, a partire dal 2017 i contratti di prestazioni (art. 101bis LAVS) sono diventati contratti di sovvenzionamento. Qual è la base legale di questa procedura?

2. Si può ritenere che l'assistenza alle persone anziane sia un compito comune di Confederazione e Cantoni. Secondo l'articolo 112c capoverso 2 Cost., la Confederazione vi contribuisce con aiuti finanziari sussidiari. Nei contratti con i fornitori di prestazioni, la sussidiarietà si traduce nella regolamentazione del 50 per cento. L'UFAS ritiene che sia compito dei fornitori di servizi far pressione sui Cantoni per colmare le nuove lacune venutesi a creare nei finanziamenti? Perché la questione non viene chiarita direttamente tra la Confederazione e i Cantoni?

3. L'UFAS chiede a Pro Senectute di fornire consulenze sociali gratuite agli anziani vulnerabili. Come può l'organizzazione garantire tale servizio con un finanziamento della Confederazione fissato al 50 per cento, se i Cantoni non mostrano disponibilità a compensare la quota mancante?

4. Nei confronti di Pro Senectute, nel corso delle trattative preliminari l'UFAS ha espresso la volontà di continuare a sostenere l'organizzazione specializzata con lo stesso ammontare concesso finora, pari a circa 54 milioni di franchi all'anno, anche nel periodo di prestazioni 2022-2025. Come riuscirà la Confederazione a raggiungere questo obiettivo, quando al contempo i requisiti stabiliti nelle disposizioni d'ordinanza della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI poste in consultazione sono stati nuovamente e significativamente inaspriti?

5. In che modo vengono tenuti in considerazione da parte della Confederazione i sostegni finanziari concessi dai Cantoni e dai Comuni per il lavoro con gli anziani al di fuori delle prestazioni stabilite nei contratti?

6. Le organizzazioni sottolineano il crescente bisogno di assistenza dovuto ai seguenti fattori: aumento del numero di persone molto anziane, povertà degli anziani, isolamento, crescente complessità delle consulenze, conseguenze della pandemia. Si ha un'idea chiara su come verrà finanziato e gestito in futuro il lavoro con gli anziani sotto questi punti di vista?

Begründung

A causa della crescita del numero di persone molto anziane, della povertà degli anziani, dell'isolamento e della complessità delle consulenze, anche il bisogno di assistenza da parte di istituzioni di pubblica utilità come Pro Senectute è in continuo aumento. Le conseguenze della pandemia di coronavirus non faranno che aggravare la situazione.

Nel 2020, la Confederazione ha concesso aiuti finanziari per un ammontare di 69,89 milioni di franchi a istituzioni di pubblica utilità attive in tutta la Svizzera, tra cui anche 25 organizzazioni Pro Senectute, cui sono stati accordati 53,73 milioni di franchi. La base legale è costituita dall'articolo 112c Cost. concernente l'aiuto agli anziani e ai disabili. Secondo il capoverso 1, i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili. Nel capoverso 2 viene stabilito il sostegno sussidiario della Confederazione per sostenere sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. L'articolo 101bis della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) specifica inoltre i compiti sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Se le prestazioni della Confederazione verranno limitate a un massimo del 50 per cento e non verrà prevista alcuna compensazione, gli aiuti alla vecchiaia nei Comuni e quindi il sostegno alle persone più povere e anziane della nostra società saranno seriamente minacciati.

Stellungnahme des Bundesrates

1. I sussidi concessi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo l'articolo 101bis della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) alle organizzazioni d'assistenza agli anziani attive a livello nazionale hanno carattere di aiuti finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1). Sono concessi mediante contratti di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera a LSu. Per accentuare il carattere di sovvenzione dei sussidi, l'UFAS designa i contratti come "contratti di sovvenzionamento" o, secondo la nuova denominazione, come "contratti per la concessione di aiuti finanziari (CCAF)".

2. Secondo l'articolo 7 lettera d LSu, il destinatario che riceve un sostegno finanziario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento. Nel caso delle organizzazioni di assistenza agli anziani sovvenzionate, queste possibilità includono anche le attività di fundraising e le trattative con i Cantoni e i Comuni. Per quanto riguarda il dialogo diretto tra la Confederazione e i Cantoni, l'UFAS in accordo con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha creato apposite occasioni di scambio. A metà 2020 è stato costituito un gruppo di lavoro comune per discutere le questioni esistenti in merito alla concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni di assistenza agli anziani. I Cantoni hanno inoltre avuto la possibilità di esprimersi in merito alle pertinenti disposizioni dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 222-225 OAVS; RS 831.101) nel quadro della procedura di consultazione conclusa il 19 marzo 2021 sulle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI).

3.-5. Per quanto riguarda le consulenze sociali, si tratta di un'attività fornita per libera scelta da parte della fondazione Pro Senectute Svizzera (PS CH) per il benessere delle persone anziane. Poiché l'offerta di una consulenza sociale gratuita viene sfruttata assiduamente ed è nell'interesse pubblico, la Confederazione concede aiuti finanziari. Al contempo, la questione è di competenza anche dei Cantoni, poiché essi sono tenuti a provvedere all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili conformemente all'articolo 112c capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). Lo scopo della cosiddetta regolamentazione del 50 per cento, nella forma stabilita nel contratto vigente tra UFAS e PS CH, era quindi di ridurre progressivamente la quota di finanziamento della Confederazione al 50 per cento, aumentando nel contempo la quota finanziata mediante contributi dei Cantoni e dei Comuni o mediante altre fonti di finanziamenti (p. es. donazioni). La quota di finanziamento della Confederazione era inoltre oggetto della procedura di consultazione di cui sopra. Dopo la valutazione delle prese di posizione ricevute e alla luce delle informazioni presentate, il Consiglio federale deciderà in merito all'impostazione definitiva dell'ordinanza, da cui dipenderà anche quella dei contratti futuri con Pro Senectute Svizzera.

6. Per poter reagire in modo adeguato all'evoluzione del bisogno di assistenza, il Consiglio federale ritiene necessario disporre di solide basi decisionali. L'UFAS verrà quindi incaricato di procedere ogni quattro anni a una verifica dell'appropriatezza, dell'economicità e dell'efficacia degli aiuti finanziari concessi e alla determinazione del bisogno di assistenza. Le necessarie modifiche dell'OAVS sono state proposte nel quadro della procedura di consultazione di cui sopra.

Risposta del Consiglio federale.