21.3550 · Interpellanza · 2021-05-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito della crisi del coronavirus, i lavoratori indipendenti che ne subiscono le ripercussioni possono, a determinate condizioni, beneficiare di indennità di perdita di guadagno. Le casse di compensazione calcolano l'importo di queste indennità basandosi sulle più recenti decisioni di tassazione passate in giudicato.
Tuttavia, non di rado tali decisioni risalgono a diversi anni prima, a causa di ritardi che di solito dipendono esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche e sono assolutamente indipendenti dalla volontà dei contribuenti. In occasione della richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus del 16 settembre 2020, le tassazioni del 2019 per queste persone erano ancora in fase di trattamento.
In molte situazioni, queste "vecchie" tassazioni indicano redditi considerevolmente inferiori a quelli realmente conseguiti dalle persone in questione, il che comporta il versamento di indennità d'importo pressoché irrisorio, che non rispecchiano assolutamente la perdita di guadagno effettiva e i contributi pagati.
Conformemente all'articolo 53 LPGA, le decisioni passate in giudicato possono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Concretamente, appare indispensabile, una volta che le nuove decisioni di tassazione sono passate in giudicato, sottoporre a revisione le decisioni relative alle indennità di perdita di guadagno per il coronavirus e rettificare gli importi versati alle persone in questione.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Può confermare che una nuova decisione di tassazione concernente i redditi di una persona al momento della richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus giustificherà una revisione delle decisioni passate in giudicato, su richiesta della persona interessata?
2. Se no, cosa propone per assicurare che gli importi versati corrispondano ai diritti effettivi della persona interessata?
3. Come garantisce la parità di trattamento tra gli assicurati che hanno beneficiato di decisioni di tassazione recenti e gli altri, penalizzati dalla lentezza dell'amministrazione, che non dipende dalla loro volontà?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 2. L'inoltro di una decisione di tassazione definitiva dopo il 16 settembre 2020 o dopo la fissazione dell'indennità non costituisce un motivo di revisione, in quanto l'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno lo esclude esplicitamente (art. 5 cpv. 2bis e 2ter).
In seguito alla modifica di ordinanza decisa dal Consiglio federale il 18 giugno 2021, l'importo dell'indennità potrà essere adeguato alla decisione di tassazione per il 2019. Secondo l'articolo 5 capoverso 2ter0 dell'ordinanza, le indennità potranno essere calcolate sulla base del reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se ciò è più vantaggioso per l'assicurato. Nel frattempo, infatti, sempre più persone interessate hanno ricevuto la decisione di tassazione definitiva del 2019 e manifestano una certa incomprensione per il fatto che non sia possibile tenerne conto. Pertanto, dal 1° luglio 2021 le future indennità saranno calcolate sulla base della decisione di tassazione del 2019.
L'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, finanziata interamente dalla Confederazione, è stata introdotta dal Consiglio federale nell'ambito della gestione della pandemia di COVID-19, come clausola di diritto di necessità, al fine di fornire un mezzo rapido per coprire le perdite di guadagno subite dagli assicurati. Pertanto, a differenza delle IPG, dove la prestazione è direttamente collegata ai contributi sociali pagati, per quest'indennità non vi è alcun nesso tra contributi e prestazioni. Gli assicurati non hanno acquisito alcun diritto tramite il pagamento di contributi. I contributi d'acconto per il 2019 o le decisioni di fissazione dei contributi già disponibili fungono solo da base per il calcolo dell'indennità.
3. Contrariamente a quanto afferma l'autore dell'interpellanza, le casse di compensazione non si basano su "vecchie" decisioni di tassazione. Per la fissazione dei contributi d'acconto i lavoratori indipendenti tenuti a versare i contributi hanno l'obbligo di collaborare e di informare. Secondo l'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101), devono segnalare spontaneamente alle casse di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Se essi adempiono quest'obbligo, il reddito su cui si fondano i contributi d'acconto riflette la loro situazione lavorativa attuale, e quindi non vi è nessuna disparità di trattamento. Se prima del 16 settembre 2020 un'indennità era fissata sulla base del reddito preso in considerazione per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 e questo non era più stato adeguato dopo l'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, secondo la prassi gli assicurati tenuti a versare i contributi potevano chiedere che le casse di compensazione si basassero sul reddito dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi.
Risposta del Consiglio federale.