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21.3684 · Interpellanza · 2021-06-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

- Quali basi legali proteggono le vittime di violenza in rete?

- Di quali strumenti giuridici può avallarsi una vittima di violenza in rete?

- Esiste un margine di manovra giuridico se ci sono indizi forti di una violenza in rete, ma la prova della colpa non è ancora completa?

- Nel caso di violenza di rete acuta, servono adeguamenti legislativi per poter fare più velocemente le verifiche sugli autori?

- L'attuale legislazione permette di obbligare social media o gestori di una pagina online a rendere noto alle autorità l'autore della violenza? Se no, quali adeguamenti legislativi sarebbero necessari?

- In generale, il Consiglio federale reputa sufficienti queste basi legali o servono adeguamenti legislativi?

Begründung

L'avanzata dei social media e dei blog ha portato ad un aumento massiccio di fenomeni di violenza, odio e bullismo in rete. Fenomeni che non sono ovunque, ma così diffusi che è tutt'altro che improbabile rimanerne vittime in maniera inaspettata. Non tutte le vittime sono in grado di agire in maniera adeguata. La violenza in rete può così avere ripercussioni gravi e diventare molto pericolosa, soprattutto per i più deboli della società. Un problema esacerbato dal fatto che il contenuto violento si diffonde molto velocemente in rete ed è quasi impossibile da eliminare.

A differenza della violenza e del bullismo classico, quella di rete non lascia momenti di tranquillità alla vittima, perché essa è raggiungibile sempre e ovunque si trovi. Inoltre i fenomeni di violenza online pongono una serie di problemi di non facile risoluzione, come l'anonimato della rete, i legami tra autori delle violenze e le azioni coordinate tra più autori.

Pur essendo in rete, la violenza virtuale ha un impatto sul mondo reale, arrivando fino a portare atti di violenza fisica (omicidio del politico della CDU Walter Lübke, morto nel 2019) o portando al suicidio (Céline Pfister, 13 anni, Spreitenbach, morta nel 2017).

Oggi non di rado le autorità si appellano alla protezione della personalità del possibile autore della violenza in rete e rinunciano cos] alla verifica del possibile autore, anche quando gli indizi sono schiaccianti. Alla protezione della vittima, si antepone quella dell'autore della violenza: una grande ingiustizia. Le vittime si sentono così perse e non sostenute a sufficienza dalle autorità che dovrebbero difenderle.

Stellungnahme des Bundesrates

Per "ciberviolenza" s'intendono in particolare fenomeni quali il sexting (scambio di foto o video intimi autoprodotti contro la volontà della persona interessata), la sextortion (coazione esercitata sulla base di tali immagini), i discorsi d'odio o il ciberbullismo. Anche se tali atti spesso ledono o mettono in pericolo l'onore, la libertà d'azione o lo sviluppo sessuale della vittima, sovente minorenne, e possono indubbiamente causare grande sofferenza, non si tratta di violenza nel senso inteso dal Codice penale.

1, 2 e 3. Le vittime di reati in rete possono ricorrere a vari strumenti giuridici. Gli atti in questione sono perseguiti in virtù del Codice penale (CP; RS 311.0), in particolare i delitti contro l'onore (art. 173 segg. CP), la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), la pornografia (art. 197 CP) o l'estorsione (art. 156 CP). Inoltre, questi atti costituiscono in genere anche una violazione della personalità, contro cui la vittima può difendersi in virtù degli articoli 28 e seguenti del Codice civile (CC; RS 210). Il diritto civile permette, nel quadro di provvedimenti cautelari o addirittura superprovvisionali, di fermare una (possibile) violazione rapidamente e sulla base di fatti accertati in maniera sommaria.

Può risultare necessario far eliminare da Internet i contenuti illeciti (in maniera temporanea o definitiva) dal gestore della piattaforma di hosting. Oltre ai programmi volontari dei gestori di piattaforme (come il programma "Trusted Flagger" di YouTube), è possibile far valere questi diritti nei confronti di hosting provider e gestori di piattaforme in virtù degli articoli 28 e seguenti CC, dato che partecipano alla violazione della personalità (cfr. il rapporto del Consiglio federale dell'11 dicembre 2015 sulla responsabilità dei provider, pag. 97 seg., non disponibile in italiano). Se il gestore della piattaforma è un'impresa con sede all'estero si pongono problemi di applicazione sia nel diritto civile che in quello penale. Il Consiglio federale ha commissionato un rapporto volto a esaminare una governanza svizzera dei servizi di piattaforme e illustrare le possibili soluzioni, come ad esempio nuovi strumenti legali. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni gli sottoporrà il rapporto verso la fine del 2021.

4, 5 e 6. Per quanto riguarda i reati commessi in Internet, in genere il problema non risiede nell'assenza di disposizioni materiali. Nel caso di reati commessi da autori anonimi, la principale difficoltà consiste nell'applicazione del diritto. Se il "luogo del reato" è la piattaforma di un grande media sociale, le prove determinanti che permettono di identificare gli autori sono salvate all'estero, anche se il reato è stato commesso in Svizzera. Le autorità svizzere devono pertanto ricorrere all'assistenza giudiziaria internazionale. Le domande di assistenza giudiziaria sono tuttavia complesse e lunghe, e spesso senza successo nel caso di delitti contro l'onore. Tali procedimenti penali falliscono regolarmente a causa dell'impossibilità di identificare gli autori.

Il principio della sovranità degli Stati e della territorialità delle leggi impedisce di trovare soluzioni unilaterali efficaci al problema dell'applicazione del diritto in Internet. Al di fuori del territorio svizzero l'ottenimento delle prove dipende infatti dalla cooperazione con lo Stato estero coinvolto. Sono indispensabili accordi internazionali o trattati di assistenza giudiziaria (in merito si veda il parere del Consiglio federale relativo alla mozione 16.4082 Levrat "Facilitare l'accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati delle reti sociali", e il rapporto dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 7 marzo 2018). La Svizzera agisce sul piano internazionale, in particolare collaborando allo sviluppo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, al fine di trovare una soluzione al problema dell'applicazione del diritto in Internet nel rispetto dei principi e delle garanzie dello Stato di diritto.

Il Consiglio federale sfrutta anche le possibilità di cui dispone sul piano nazionale. L'articolo 14 della legge sulla protezione dei dati, totalmente riveduta e adottata dal Parlamento, obbliga determinati titolari esteri del trattamento di dati a designare un rappresentante in Svizzera. Quest'ultimo funge da interlocutore per le persone interessate e fornisce loro informazioni su come e dove possono esercitare i loro diritti. Le piattaforme dei grandi media sociali sottostanno a questa normativa. L'efficacia degli sforzi profusi deve ancora essere esaminata. Nello stesso senso vanno le mozioni 18.3379 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati "Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all'estero" e 18.3306 Glättli "Rafforzare l'applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete". Il Consiglio federale ne ha sospeso l'attuazione fino alla conclusione, appena avvenuta, dei lavori della revisione totale della legge sulla protezione dei dati. In questo contesto il Dipartimento federale di giustizia e polizia sta esaminando se sussistono ancora lacune da colmare in occasione dell'attuazione delle mozioni.

Risposta del Consiglio federale.