21.3686 · Mozione · 2021-06-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una proposta di modifica delle basi giuridiche del diritto del lavoro per includervi il lavoro a domicilio (telelavoro), adeguando in particolare la legge sul lavoro (LL), l'ordinanza sulla tutela della salute (OLL 3) e il Codice delle obbligazioni (CO). Il lavoro a domicilio deve essere menzionato esplicitamente e disciplinato in questi testi normativi, che vanno modificati per tenere conto delle particolari caratteristiche del telelavoro:
1. Definizione
Nelle Indicazioni relative alla legge sul lavoro occorre definire il telelavoro come lavoro al di fuori dell'azienda.
2. Protezione della salute
La seguente frase deve sostituire quella dell'articolo 6 capoverso 4 LL vigente: "I provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende e per il telelavoro al di fuori dell'azienda sono definiti mediante ordinanza".
3. Durata del lavoro e del riposo
Allo scopo di aumentare la flessibilità e la libertà organizzativa nel telelavoro...
- per il telelavoro la durata del lavoro giornaliero, comprese le pause e gli straordinari, è portata a 15 ore.
- di conseguenza la durata del riposo giornaliero per il telelavoro viene ridotta a 9 ore, se nella media su 4 settimane è di 11 ore.
- la semigiornata libera per settimana (art. 21 LL) concessa dal datore di lavoro se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni diventa inutile.
4. Convenzione di telelavoro
Nuovo articolo nel Codice delle obbligazioni (CO): "Se il datore di lavoro e il lavoratore convengono che certe prestazioni siano fornite in modalità di telelavoro, tale convenzione deve avere forma scritta e specificare in particolare:
a. la durata del telelavoro;
b. la raggiungibilità;
c. la modalità di registrazione del tempo di lavoro, se necessario;
d. le prescrizioni sulla durata del riposo contenute nella legge sul lavoro e il divieto di occupare il lavoratore di fuori del lavoro aziendale diurno e serale conformemente all'articolo 16 LL;
e. la partecipazione adeguata ai costi di locazione del posto di lavoro messo a disposizione dal lavoratore, se non è disponibile un posto di lavoro aziendale;
f. le regole riguardanti le apparecchiature e il materiale messo a disposizione dal lavoratore per eseguire il lavoro. Le indennità sono disciplinate dall'articolo 327 capoverso 2 CO;
g. le regole riguardanti le spese sostenute dal lavoratore conformemente all'articolo 327a CO;
h. che il posto di lavoro è in linea con le prescrizioni sulla protezione della salute sancite dalla legge sul lavoro;
i. le prescrizioni in materia di sicurezza dei dati che il lavoratore è tenuto a rispettare".
Begründung
Al momento non c'è una legge che disciplini esplicitamente il telelavoro. La legislazione sul lavoro è incentrata sul lavoro in azienda. Poiché il telelavoro si è diffuso enormemente negli ultimi anni - anche a seguito della crisi di COVID-19 - è opportuno adeguare le basi giuridiche vigenti. L'esperienza maturata l'anno scorso ci ha mostrato che serve più chiarezza e sicurezza tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori. Le questioni da affrontare sono: la definizione del telelavoro e il suo campo d'applicazione, la protezione della salute nonché la durata del lavoro e del riposo. Dato che la legislazione sul lavoro è più difficile da applicare alla modalità del telelavoro, non basta fare riferimento a una legge concepita per disciplinare circostanze completamente diverse da quelle odierne e sperare che venga rispettata. Il telelavoro si basa sulla fiducia reciproca e su una convenzione tra datori di lavoro e lavoratori. L'autonomia temporale e la protezione della salute concordata individualmente dovrebbero quindi costituire la base giuridica anche per il telelavoro. Gli elementi fondamentali di una tale convenzione di telelavoro devono essere stabiliti anche nel Codice delle obbligazioni. Una tale convenzione deve disciplinare tra l'altro l'entità del telelavoro, la raggiungibilità del lavoratore, il rimborso delle spese associate al lavoro a domicilio e la messa a disposizione di apparecchiature e materiale di lavoro. Queste disposizioni, e la sicurezza che offrono, devono valere per tutti i lavoratori in telelavoro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è tuttora convinto che il quadro giuridico vigente sia sufficiente per disciplinare anche il lavoro a domicilio (telelavoro). La tutela dei lavoratori secondo la legge sul lavoro (LL, RS 822.11) e le disposizioni generali sul contratto di lavoro secondo il Codice delle obbligazioni (RS 220) sono applicabili alle aziende e ai lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione di questi due testi normativi, a prescindere dal luogo in cui le prestazioni di lavoro sono fornite. Viene quindi meno la necessità di una precisazione nelle Indicazioni della SECO, che comunque non avrebbe carattere giuridicamente vincolante. Sono applicabili al telelavoro anche le norme sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 LL e OLL 3 (RS 822.113).
Nel suo opuscolo "Telelavoro a domicilio - Home office", la SECO formula una serie di raccomandazioni sui provvedimenti che il datore di lavoro e il lavoratore devono adottare in vista dell'eventualità del telelavoro. Questa pubblicazione viene aggiornata di continuo e potrebbe essere integrata con ulteriori esempi concreti. La strategia Sanità2030 del Consiglio federale pone inoltre l'accento sull'impedimento degli effetti negativi sulla salute dei nuovi modelli lavorativi (obiettivo 8, orientamento 8.1).
Quanto alla proposta di flessibilizzare la durata del lavoro e del riposo nel telelavoro, è stato deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare Burkart 16.484 "Maggiore libertà organizzativa in caso di lavoro da casa". L'iniziativa vorrebbe adeguare la legge sul lavoro per estendere l'orario del lavoro individuale diurno e serale e tratta anche la questione delle attività lavorative durante i periodi di riposo. Secondo il Consiglio federale non sarebbe opportuno avviare un progetto di revisione parallelo su questi temi.
Molti datori di lavoro e lavoratori hanno ormai capito che conviene accordarsi per iscritto sulle regole applicabili a questa modalità operativa. La forma concreta di questi accordi varia tuttavia da azienda ad azienda e può essere determinata mediante linee guida interne, apposite clausole nei contratti di lavoro individuali o convenzioni definite collettivamente con i rappresentanti interni dei lavoratori o tra le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati. Le disposizioni vincolanti del CO - come ad esempio quelle sulle spese (art. 327a CO) - sono applicabili anche al telelavoro.
Introdurre per il telelavoro l'obbligo di concludere un accordo scritto con punti predefiniti è in contraddizione con la struttura e il funzionamento del diritto vigente relativo al contratto di lavoro, secondo cui esistono regole obbligatorie e dispositive, e tra queste ultime ci sono disposizioni a cui si può derogare soltanto per iscritto, sia in un contratto collettivo che in un contratto di lavoro individuale. Sarebbero poco chiare anche le conseguenze legali qualora un tale accordo scritto non fosse concluso o lo fosse in modo scorretto, ad esempio perché incompatibile con i principi fissati collettivamente o con il diritto vincolante.
Per il momento il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'attuale legge è sufficiente e che, prima di intervenire sul piano legislativo, conviene attendere gli sviluppi della pandemia per evincerne ulteriori informazioni utili.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.