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21.3719 · Interpellanza · 2021-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Perché per la durata di validità dei certificati delle persone guarite si fonda esclusivamente sulle norme internazionali? Che cosa vieta di prevedere altre regole in Svizzera se le persone guarite hanno sufficienti anticorpi?

2. È disposto a trattare allo stesso modo, secondo criteri epidemiologici, le persone vaccinate e quelle guarite, almeno per l'applicazione in Svizzera della durata di validità (p. es. rilasciando certificati light per le persone guarite)?

Begründung

Il 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui certificati COVID. In base all'allegato 2 dell'ordinanza, il certificato di vaccinazione COVID-19 è valido per 180 giorni dalla somministrazione della seconda dose. In base all'allegato 3, anche il certificato di guarigione è valido per 180 giorni dal primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.

Alla conferenza stampa del 4 giugno 2021 è stato detto che la durata di validità dei certificati di vaccinazione potrebbe essere estesa a seconda dell'evoluzione delle conoscenze, ma che quella dei certificati di guarigione sarebbe rimasta di 180 giorni al massimo, dato che l'UE non riconosce i test sierologici per gli anticorpi.

Che l'immunità sia acquisita attraverso la vaccinazione o la malattia è irrilevante dal punto di vista epidemiologico. La base per un certificato COVID e la sua durata di validità dovrebbe pertanto essere l'immunità comprovata.

Le persone vaccinate e quelle guarite non sono trattate allo stesso modo se per le prime è possibile un'estensione generale della durata di validità del certificato, ma è esclusa per le seconde a causa della regolamentazione UE. Dal punto di vista epidemiologico questa disparità di trattamento è incomprensibile. Tutte le persone che hanno sufficienti anticorpi dovrebbero poter ottenere un certificato COVID, eventualmente un certificato light valido soltanto in Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1./ 2. L'ordinanza sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) prevede che un certificato di guarigione dalla COVID-19 sia emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita.

La Svizzera ha intrattenuto un fitto dialogo con la Commissione europea per garantire il riconoscimento reciproco dei rispettivi certificati COVID. Sulla base dei diritti di partecipazione riconosciutile dall'Accordo di associazione a Schengen, ha collaborato all'elaborazione dei regolamenti UE in materia nel gruppo di lavoro competente del Consiglio dell'UE. Dall'entrata in vigore, il 9 luglio 2021, del riconoscimento dei rispettivi certificati in Svizzera e nell'UE, la Svizzera è pertanto integrata nel sistema europeo, il che consente le facilitazioni auspicate per i viaggi nell'UE o nello spazio Schengen.

Sia in Svizzera che nell'UE la durata di validità del certificato è di 180 giorni dal risultato positivo del test. La Commissione europea l'ha fissata in base alle prove scientifiche disponibili e alla raccomandazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il Consiglio federale non dispone di ulteriori conoscenze scientifiche che giustifichino una deroga a questa decisione e un'estensione unilaterale della validità del certificato.

Inoltre, i test anticorpali rilevano soltanto che una persona è entrata in contatto con il coronavirus, ma non quando. Poiché l'immunità acquisita dopo una malattia si riduce progressivamente, sono pertanto inadeguati per la conferma di certificati di guarigione. Affinché abbiano la stessa protezione delle persone completamente vaccinate, si raccomanda alle persone guarite di farsi inoculare una dose di vaccino: in questo modo avranno la stessa protezione di chi ha ricevuto due dosi. Anche con una sola dose sarà rilasciato loro il certificato di vaccinazione, a condizione che l'infezione con il SARS-CoV-2 sia attestata da un test PCR positivo.

L'elaborazione di un certificato di guarigione svizzero ad uso esclusivamente interno non è dunque indicata dal punto vista epidemiologico. Inoltre l'attuazione tecnica di questo nuovo tipo di certificato sarebbe estremamente onerosa e pressoché impossibile in tempi brevi.

Risposta del Consiglio federale.