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21.3837 · Interpellanza · 2021-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il rapporto annuale del Servizio delle attività informative della Confederazione "La sicurezza della Svizzera 2021" tratta, a pagina 69, la questione dell'esportazione di armi da un punto di vista meno noto ma altrettanto importante, ossia l'esportazione da parte di un Paese di materiale industriale che può essere utilizzato da un altro Paese per la produzione di armamenti. A titolo di esempio, il rapporto cita la Turchia, che ha dovuto ricorrere alla tecnologia di altri Paesi per produrre i droni armati utilizzati nel conflitto del Nagorno-Karabakh, i quali hanno ampiamente contribuito al successo dell'Azerbaigian contro l'Armenia.

Cito con interesse questo passaggio del rapporto: "La Svizzera è ricca di start-up e di imprese innovative ed è pertanto particolarmente predisposta a diventare obiettivo della proliferazione strategica. La Svizzera non attua una politica industriale diretta dallo Stato, non rileva neanche sistematicamente le competenze chiave presenti nel Paese e le mancano strumenti forti per individuare ed eventualmente impedire sul suo territorio investimenti di terzi per conto di Stati esteri".

1. Qual è la posizione del Consiglio federale riguardo alle osservazioni specifiche del suo servizio d'informazione?

2. Vi sono lacune nei controlli o un lassismo di convenienza per non ostacolare le esportazioni industriali?

3. Il Consiglio federale controlla seriamente l'uso finale dei beni industriali svizzeri esportati e che potrebbero essere utilizzati per la fabbricazione di materiale d'armamento?

4. Se necessario, sarebbe disposto a rafforzare efficacemente i controlli in materia?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il passo citato, tratto dal rapporto annuale "La sicurezza della Svizzera 2021" del Servizio delle attività informative della Confederazione, non punta a mettere in luce l'esportazione di materiale industriale svizzero a produttori esteri di materiali d'armamento, anzi: il rapporto si concentra in particolare sull'importanza di una produzione nazionale di beni d'armamento e componenti chiave affinché uno Stato sia indipendente dai fornitori esteri e autonomo per quanto riguarda la politica della sicurezza.

L'esempio della Turchia e della produzione di droni mostra dove si ferma tale autonomia e inizia la dipendenza dall'estero per le componenti chiave. L'intervento del Canada nei confronti di un produttore in Austria controllato da una ditta canadese non può essere applicato alla Svizzera. La legislazione svizzera sul controllo dei beni a duplice impiego si fonda sul principio della territorialità, ragion per cui non può esservi alcun intervento giuridico nei confronti di una ditta estera che esporta verso uno Stato terzo i beni industriali prodotti all'estero. La fattispecie non cambierebbe neppure se il produttore estero fosse di proprietà svizzera.

Nel rapporto si afferma, a ragione, che le imprese con sede in Svizzera possono divenire oggetto di tentativi di acquisizione da parte di altri Stati che intendono assicurarsi l'accesso alle componenti chiave e al know-how per la propria industria dell'armamento. È anche corretta l'affermazione secondo cui la Svizzera non attua una politica industriale diretta dallo Stato e che al momento non dispone di alcun controllo sugli investimenti. Adottando la mozione 18.3021 Rieder Proteggere l'economia svizzera con controlli sugli investimenti, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di istituire le basi giuridiche per il controllo sugli investimenti. I lavori sono in corso.

2. e 3. I controlli svizzeri sui prodotti industriali sono applicati indipendentemente dai proprietari dell'impresa in oggetto ogni volta che vengono esportati dal territorio doganale svizzero beni controllati. I beni (merci, tecnologia e software) che possono essere impiegati sia per scopi civili che per scopi militari - come nel caso della produzione di armi - e che sono oggetto di accordi internazionali o del regime internazionale di controllo delle esportazioni sottostanno alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202). Sottostà all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di beni che figurano sulle liste armonizzate a livello internazionale negli allegati dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1) nonché l'esportazione di beni che non vi figurano, ma per i quali si suppone che siano armi di distruzione di massa. L'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni verifica, eventualmente in collaborazione con altri uffici, le domande di esportazione di beni soggetti ad autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la plausibilità dell'impiego finale previsto. Le esportazioni sottostanno ai motivi di rifiuto della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. Sono fatte salve le misure sanzionatorie in virtù della legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231), che possono prevedere restrizioni supplementari.

2. e 4. Il Consiglio federale ritiene che non vi siano né lacune nei controlli né una necessità d'intervento per inasprire i controlli svizzeri alle esportazioni per i beni industriali.

Risposta del Consiglio federale.