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21.3856 · Interpellanza · 2021-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Come è garantita la collaborazione sul campo tra le autorità federali (SEM) e cantonali e tra i partecipanti nei CFA e al loro esterno?

2. L'accesso a interpreti interculturali è garantito per ogni consultazione con ospiti di lingua straniera? In caso negativo, come è garantita la comunicazione durante le consultazioni?

3. Al personale curante dell'ORS sono state impartite competenze cliniche transculturali?

4. Chi è responsabile della supervisione del personale curante nei centri? Come è organizzata questa supervisione?

5. In che modo il controllo e la continuità delle cure sono garantiti per gli ospiti dei CFA, in particolare durante il trasferimento da un CFA all'altro o in caso di attribuzione a un Cantone? Quali strumenti sono predisposti per assicurare la continuità delle cure, in particolare per i richiedenti l'asilo che presentano patologie gravi o croniche?

6. Come sono documentati gli eventi critici? La SEM prevede procedure adeguate (dichiarazione etica o deontologica, possibilità di segnalazione e reclamo, denunce ecc.)? Come garantisce la trasparenza in caso di problemi in relazione con la salute o l'assistenza sanitaria degli ospiti?

7. Il Canton Vaud coordina l'assistenza sanitaria dei richiedenti l'asilo per il tramite delle Unità di cure ai migranti (USMi) e della rete Salute e migrazione (RESAMI). Che cosa pensa il Consiglio federale di queste strutture? Un coordinamento simile sarebbe auspicabile anche al livello dei CFA?

Begründung

Le recenti denunce lanciate dalle associazioni di difesa dei migranti e riportate dai media fanno stato di numerosi tentativi di suicidio nonché di episodi di violenza nei confronti degli ospiti dei CFA e suscitano interrogativi sull'equità della assistenza sanitaria.

Inoltre, i CFA sono sotto la responsabilità della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che ha incaricato un'impresa privata, l'ORS, di organizzare le cure. Le cure nei CFA non sono pertanto di competenza del Cantone in cui è ubicato il centro, né sottostanno quindi alla sua sorveglianza. Il personale curante non ha dunque alcun conto da rendere all'autorità cantonale, contrariamente al personale curante al di fuori del centro (medici ospedalieri o medici generalisti consultati), che sottostà alle regole e al controllo prevalenti sul piano cantonale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La collaborazione sul campo tra le autorità federali e cantonali e tra i partecipanti nei centri federali d'asilo (CFA) e al loro esterno è garantita dai collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Gli specialisti della SEM organizzano regolarmente incontri di coordinamento con gli attori coinvolti. Le modalità sono definite nel piano "Assistenza sanitaria per richiedenti l'asilo nei centri l'asilo della Confederazione e negli alloggi collettivi dei Cantoni" elaborato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dalla SEM e dai Cantoni, nonché nel manuale della SEM "Accesso dei richiedenti l'asilo all'assistenza sanitaria e procedure nei CFA". Il Consiglio federale garantisce che i richiedenti l'asilo ospitati nei CFA ricevano un'assistenza sanitaria equa. Il personale curante nei CFA sottostà, come quello al di fuori dei centri, alle regole e ai controlli dell'autorità cantonale.

2. La comunicazione durante le consultazioni con ospiti di lingua straniera è garantita tramite l'accesso a un servizio d'interpretariato telefonico e, se necessario, da un servizio d'interpretariato interculturale in loco. I costi sono a carico della SEM.

3. Il personale curante dell'impresa ORS Service SA ha accesso a formazioni che impartiscono competenze transculturali.

4. Il personale curante nei centri (Medic-Help) è supervisionato dal o dai medici partner. Questa supervisione è organizzata, per ogni CFA, dalla SEM e da partner professionisti della sanità.

5. Al momento della partenza da un CFA il controllo e la continuità delle cure sono garantiti allo stesso modo per tutti i richiedenti l'asilo, in particolare tramite gli strumenti seguenti: trasmissione del dossier medico ai servizi di assistenza sanitaria del luogo di accoglienza, coordinamento tra Medic-Help e i servizi di assistenza sanitaria, cure fornite ai richiedenti l'asilo per almeno tre giorni.

6. Gli eventi critici non sono ancora documentati in maniera sistematica. La SEM sta preparando un sistema di gestione dei reclami, che garantirà la trasparenza, anche in caso di problemi in relazione con la salute o l'assistenza sanitaria degli ospiti dei centri.

7. Il modello di assistenza sanitaria dei richiedenti l'asilo nel Cantone di Vaud è un modello di buone prassi per i Cantoni. Non può tuttavia essere ripreso tale e quale a livello federale, poiché la fornitura di cure mediche alla popolazione è compito dei Cantoni. Sotto l'egida dell'UFSP e della SEM, il Gruppo d'accompagnamento sanità asilo coordina, tra la Confederazione, i Cantoni e gli esperti della sanità, le condizioni quadro e gli standard delle cure sanitarie nel settore dell'asilo. La SEM, attraverso la rete sanità dei CFA coordina, tra Medic-Help e la SEM, le prassi in materia di assistenza sanitaria in tutte le regioni procedurali.

Risposta del Consiglio federale.