21.3874 · Interpellanza · 2021-06-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In base alle disposizioni vigenti (art. 16 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari, OID), per ogni prodotto (p. es. carne, pesce, frutta, verdura) deve essere fornita sempre l'indicazione dell'origine. Un elenco di più Paesi è possibile soltanto se la derrata alimentare contiene ingredienti provenienti da questi Paesi. Non è consentito un elenco di selezione con i possibili Paesi di origine. Questa disposizione crea problemi al commercio al dettaglio (sia online sia offline), in quanto gli ingredienti di numerosi prodotti provengono da Paesi diversi a seconda della disponibilità. Per i commercianti di derrate alimentari questo comporta un enorme onere amministrativo. Tuttavia, se le derrate alimentari sono vendute sfuse online, si può talvolta rinunciare all'indicazione scritta. Le informazioni necessarie devono essere messe a disposizione dei clienti in modo diverso (dicitura ben visibile che indica come e dove trovare le informazioni, informazioni disponibili gratuitamente e in qualsiasi momento, indicazione di una persona di contatto che possa fornire le relative informazioni). Questo sistema di dichiarazione semplificata ha dato buoni risultati nella pratica e sarebbe una soluzione pragmatica al problema delle prescrizioni sulla dichiarazione in generale. Applicato sia online sia offline, esso consente ai consumatori di prendere una decisione di acquisto oculata. Nel parere in risposta alla mozione 18.4381, il Consiglio federale ha annunciato che, una volta trascorso il termine transitorio, è disposto a valutare ulteriori adeguamenti delle prescrizioni in materia di dichiarazione. In particolare occorrerà chiarire se le soluzioni digitali innovative possano contribuire ad accrescere la trasparenza e ad abbattere gli ostacoli al commercio esistenti.
1. Il Consiglio federale è disposto, tramite gli strumenti attuali, a semplificare la dichiarazione di origine per le derrate alimentari?
2. Come giudica il rapporto costi-benefici delle disposizioni vigenti (in parte diverse tra loro)?
3. È possibile specificare una regione geografica più ampia per indicare il Paese di produzione, ma non per dichiarare la provenienza degli ingredienti. Per il Consiglio federale, è pensabile indicare le regioni geografiche anche per gli ingredienti?
4. È ipotizzabile una disposizione generale come quella che si applica alla vendita di merce sfusa online, per esempio tramite un codice QR o una tecnologia simile facilmente accessibile? Sono possibili altre soluzioni di semplificazione (informazioni digitali concernenti le dichiarazioni di origine)?
Stellungnahme des Bundesrates
L'indicazione del Paese di produzione di una derrata alimentare (venduta come tale e come prodotto trasformato) è un'indicazione obbligatoria importante per il consumatore. Questo obbligo è già specificato nell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e ulteriormente precisato nell'articolo 15 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). Nel caso di derrate alimentari trasformate, è possibile indicare un'area geografica più ampia invece del Paese di produzione.
Secondo l'articolo 16 capoversi 2 e 3 OID, l'indicazione dell'origine degli ingredienti di una derrata alimentare è obbligatoria solo in determinati casi, ovvero: 1) se la parte degli ingredienti è pari o superiore al 20 per cento in massa per quelli di origine animale e il 50 per cento in massa per gli altri ingredienti e 2) se la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un'origine diversa. Questa indicazione deve essere precisa (un Paese e non un'area geografica più ampia).
1. e 4. Nell'ambito dell'elaborazione del controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa "Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi", nel 2019 il DFI ha esaminato la possibilità di dichiarare le derrate alimentari sotto altre forme. Una dichiarazione diversa da quella scritta sarebbe realizzabile, ma discriminerebbe le persone che non hanno accesso alle moderne tecnologie per ottenere informazioni obbligatorie sulle derrate alimentari.
2. Il rapporto costi-benefici delle attuali disposizioni non è stato valutato in modo specifico. Tuttavia, l'informazione sulla provenienza delle derrate alimentari e sull'origine degli ingredienti svolge un ruolo molto importante nella scelta di alcuni consumatori. Questo vale sia per le derrate alimentari vendute su Internet sia per quelle vendute nei negozi.
3. Le attuali disposizioni in materia di dichiarazione sono il risultato di compromessi tra le diverse parti interessate (consumatori, produttori, dettaglianti, ecc.), che rispettano la protezione della salute e la protezione dagli inganni. Nel contesto dell'attuale revisione delle ordinanze sulle derrate alimentari, si sta considerando la possibilità di una modifica di queste disposizioni in vista di semplificazioni tecniche.
Risposta del Consiglio federale.