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21.3920 · Interpellanza · 2021-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. In base all'articolo 6a della legge COVID-19, è sufficiente presentare il risultato di un test sierologico, anche se non confermato da un test PCR e anche se non è stata somministrata almeno una dose del vaccino, per avere diritto al rilascio del certificato COVID-19?

2. Lo è perlomeno se la validità del certificato è limitata al territorio svizzero o anche a quello di Paesi che non esigono condizioni supplementari per l'entrata nel loro territorio?

Begründung

A quanto sembra non è rilasciato alcun passaporto COVID ("certificato COVID-19" secondo l'articolo 6a della legge COVID-19) a persone cui non è stata somministrata almeno una dose di vaccino e che possono presentare "soltanto" il risultato di un test sierologico non confermato da un test PCR. La ragione va ascritta apparentemente alle condizioni stabilite dall'Unione Europea, che non riconosce i test sierologici.

C'è chi vede in questo una particolare forma di pressione a farsi vaccinare e si dice preoccupato per una politica che, più che basarsi sul numero di persone immunizzate, usa il passaporto COVID come mezzo di coercizione sociale per cercare di "convincere" gli abitanti del nostro Paese a farsi vaccinare a tutti i costi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordinanza sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) prevede che un certificato di guarigione dalla COVID-19 sia emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita.

L'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2. La durata di validità è di 180 giorni dal risultato positivo del test. La somministrazione di una dose di vaccino non è necessaria.

Non è vero che i test anticorpali non sono riconosciuti per obbligare la popolazione a vaccinarsi. È dimostrato che la protezione di chi è guarito dalla malattia diminuisce nel tempo. Per questo, il certificato di guarigione è emesso soltanto per un periodo limitato dopo l'infezione. Anche un test anticorpale rileva se una persona è entrata in contatto con il coronavirus, ma non quando. È dunque inadatto quale conferma dei certificati di guarigione.

2. La disposizione inserita nella legge COVID-19 dal Parlamento nella sessione primaverile stabilisce inoltre che il certificato può essere utilizzato "per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne" (art. 6a legge COVID-19). Tuttavia, è stata valutata anche l'elaborazione di un certificato di guarigione svizzero valido soltanto entro i confini nazionali. In questo contesto è stato constatato che l'attuazione tecnica di questo nuovo tipo di certificato non sarebbe stata possibile in tempi brevi e dunque non sarebbe stata utile per l'impiego temporaneo in Svizzera.

La Svizzera ha intrattenuto un fitto dialogo con la Commissione europea per garantire il riconoscimento reciproco dei rispettivi certificati COVID e, sulla base dei diritti di partecipazione riconosciutile dall'Accordo di associazione a Schengen, ha collaborato all'elaborazione dei regolamenti UE in materia nel gruppo di lavoro competente del Consiglio dell'UE. Dall'entrata in vigore, il 9 luglio 2021, del riconoscimento reciproco dei certificati in Svizzera e nell'UE, la Svizzera è pertanto connessa al sistema europeo, il che consente le facilitazioni auspicate per i viaggi nello spazio UE e Schengen.

Considerate queste condizioni quadro, non è al momento possibile emettere certificati di guarigione sulla base di test antigenici rapidi o test anticorpali, né prolungare unilateralmente la durata di validità dei certificati di guarigione, poiché quest'ultima è fissata a 180 giorni anche nel regolamento UE sul certificato COVID digitale dell'UE.

L'Ufficio federale della sanità pubblica consiglia a chi dispone di un test anticorpale positivo e ha bisogno di un certificato COVID di farsi inoculare una dose di vaccino o di sottoporsi a un test.

Risposta del Consiglio federale.