21.3952 · Interpellanza · 2021-06-18
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Di recente un gruppo di donne originarie delle Filippine ha messo in luce alcune pratiche apparentemente in uso alla Missione permanente del Pakistan presso l'ONU. In cambio di carte di legittimazione, queste donne sarebbero costrette a lavorare a titolo gratuito o a condizioni che violano l'ordinanza sui domestici privati (ODPr, RS 192.126).
Il Consiglio federale si è espresso in proposito nella sua risposta a quattro domande di membri del Parlamento (21.7540, 21.7541, 21.7542, 21.7543). Afferma che non si è mai dimostrato tollerante nei confronti delle condizioni di lavoro dei domestici privati nel contesto diplomatico e che i mezzi del Dipartimento federale degli affari esteri per garantire il rispetto di tali dipendenti sono adeguati. Le misure adottate consistono nell'informazione delle impiegate e degli impiegati come pure in colloqui annuali senza il datore di lavoro. Constata tuttavia che "il DFAE non può rilevare un mancato rispetto delle disposizioni dell'ordinanza sui domestici privati se le persone in questione non glielo segnalano". Aggiunge infine che le impiegate e gli impiegati licenziati perdono la carta di legittimazione e sono costretti a lasciare la Svizzera entro due mesi, ammettendo la possibilità di rilascio di permessi umanitari a seconda del caso e con il sostegno del Cantone.
Sembra che numerose persone impiegate come domestiche e domestici presso membri del corpo diplomatico provengano da Paesi poveri e provvedano non solo al sostentamento personale, ma anche a quello delle loro famiglie rimaste all'estero. Queste persone non possono permettersi di perdere il loro impiego e quindi l'alloggio in Svizzera e la carta di legittimazione.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È preoccupato dalla situazione denunciata da queste persone impiegate nel servizio domestico? Le testimonianze lo hanno portato a riflettere sull'efficacia dell'attuazione dell'ordinanza sui domestici privati e sull'elaborazione di misure volte a migliorarla?
2. Premesso che il rilascio di permessi di soggiorno sia possibile, ma a condizioni molto restrittive, e che la protezione delle e dei whistleblower sia di fatto inesistente, ritiene che i controlli operati dal DFAE e descritti nelle risposte alle domande summenzionate siano efficaci? In caso affermativo, sulla base di quali indicatori? Ritiene che, alla luce di un quadro giuridico così poco protettivo, la semplice parola delle e dei dipendenti sia sufficiente a garantire il rispetto dell'ODPr?
3. Come potrebbe rafforzare questi controlli per garantire il rispetto dell'ODPr nei confronti di persone particolarmente vulnerabili a causa del rischio di perdere il lavoro e quindi la carta di legittimazione?
4. Per garantire il rispetto dell'ODPr senza far ricadere la responsabilità unicamente sulle impiegate e sugli impiegati nel servizio domestico già soggetti a un'enorme pressione, intende richiedere documenti attestanti il pagamento dei salari da parte dei datori di lavoro, per esempio estratti conto bancari?
5. Considerato il livello preoccupate degli abusi denunciati, che i controlli attuali non hanno permesso di rilevare, intende procedere a controlli a sorpresa?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non tollera alcun abuso per quanto concerne le condizioni di lavoro dei domestici privati nel contesto diplomatico. Già nel 2011 aveva emanato delle norme per disciplinare i rapporti di lavoro tra i membri della comunità internazionale e i loro domestici privati.
1. Dopo essere stato informato della situazione di una collaboratrice domestica privata in servizio presso un diplomatico pakistano, il DFAE ha deferito il caso al "Bureau de l'Amiable compositeur" (BAC), dove è attualmente in corso un procedimento conformemente all'ordinanza del 6 giugno 2011 sui domestici privati (RS 192.126; ODPr). L'ODPr stabilisce che, in caso di divergenze, le parti cercano un accordo in via amichevole prima di rivolgersi a un tribunale del lavoro.
2-5. L'ODPr tiene conto in modo equo dei diritti e dei doveri dei datori di lavoro e del personale. È in linea con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.0) e ha permesso alla Svizzera di ratificare la Convenzione n. 189 dell'OIL del 16 giugno 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (RS 0.822.728.9).
L'ODPr definisce regole più severe rispetto al contratto modello cantonale. In particolare, stabilisce che deve essere firmato un contratto di lavoro scritto e che quest'ultimo deve essere allestito conformemente al modello redatto dal DFAE. Le parti devono impegnarsi per iscritto a rispettare le disposizioni previste e il DFAE può effettuare verifiche. Inoltre, per presentare la domanda di rilascio del visto di lavoro e ritirarlo, i domestici privati devono recarsi di persona presso la rappresentanza svizzera competente. Successivamente, ogni anno viene organizzato un incontro con il DFAE, che controlla anche se i domestici privati sono affiliati alle assicurazioni sociali obbligatorie e se il datore di lavoro versa loro i contributi e i premi.
Non si può escludere che un datore di lavoro possa legittimamente rescindere il contratto di lavoro a seguito di critiche inerenti alle condizioni di lavoro. Dopo la scadenza del contratto di lavoro, i domestici privati impiegati presso datori di lavoro internazionali dispongono di un periodo massimo di due mesi per cercare un altro datore di lavoro autorizzato ad assumerli ai sensi dell'ODPr. A tal fine possono iscriversi alla piattaforma di offerte di lavoro gestita dal "Geneva International Welcome Centre" e creata appositamente dal DFAE.
Il Consiglio federale è pertanto del parere che le procedure esistenti per il controllo dei rapporti di lavoro di questo gruppo di persone e i mezzi messi a disposizione a tale scopo siano adeguati.
Risposta del Consiglio federale.