21.3986 · Interpellanza · 2021-09-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La problematica relativa alla determinazione del grado di invalidità, già oggetto di vari interventi parlamentari negli scorsi anni (13.1046, 05.3070, 06.3466 e 07.5369) derivante dalla giurisprudenza del Tribunale federale dal 2004 in poi non è stata ancora risolta, nonostante il Consiglio federale avesse espresso la propria volontà di intervenire tramite una modifica delle relative Ordinanze.
Ad oggi, le differenze salariali tra i cantoni economicamente più o meno forti si sono acutizzate. Prendere in considerazione il reddito da invalido medio svizzero crea pertanto una disparità di trattamento tra i residenti in diversi cantoni. Non è infatti raro che nei cantoni economicamente meno forti, si constata che il reddito da invalido (teorico) sia superiore al reddito da valido che avrebbe percepito l'assicurato se non avesse subito il danno alla salute. Esemplificando, in Ticino nel dicembre 2021 entrerà in vigore il salario minimo, che corrisponde a mediamente ca. CHF 42 000 annui (CHF 20/orari). Tale reddito è considerevolmente inferiore ai salari medi svizzeri da invalido per persone senza formazione utilizzati per il calcolo del grado di invalidità (superiori ai CHF 60 000 annui). Evidentemente ciò implica che sia molto difficile, nei cantoni con stipendi bassi, ottenere una rendita AI nonostante vi siano alla base dei validi motivi medici.
Il Consiglio federale, nella propria risposta all'interrogazione 13.1046, aveva affermato di riconoscere la problematica e che la lettera circolare AI n.273, da concretizzare nella circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità con effetto dal 1.1.2014, avrebbe perlomeno mitigato la problematica. Da un punto di vista pratico non è stato così e, anzi, la situazione è peggiorata.
1. Il Consiglio federale è consapevole che la problematica più volte riconosciuta negli scorsi 15 anni non sia ancora stata risolta ed anzi è peggiorata? Concorda sulla necessità di intervenire?
2. Nella risposta ai punti 2/3 all'interrogazione 13.1046, ha indicato come vi fossero tutta una serie di questioni prese in esame e che avrebbe previsto dei correttivi in tal senso. Quali sono le conclusioni degli esami effettuati in merito? Quali sono i correttivi attuati?
3. Ci sono altre proposte o progetti concreti a livello dipartimentale?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La lettera circolare AI n. 273 è stata concretizzata con la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, in vigore dal 1° gennaio 2014 (N. 3020, 3066 e 3067). Il Consiglio federale ritiene che con questa regolamentazione sia già stato fatto un primo passo per tenere conto dei salari inferiori alla media nelle varie regioni.
In una seconda fase, come annunciato nella sua risposta all'interrogazione 13.1046, il Consiglio federale stabilirà i principi per la determinazione del reddito con e senza invalidità, nonché i fattori di correzione applicabili nelle disposizioni d'esecuzione della modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Questa modifica di ordinanza disciplina tra l'altro anche la questione dei salari inferiori alla media rispetto ai valori centrali usuali del settore. La parallelizzazione dei salari regionali inferiori alla media sarà dunque ottimizzata nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI. Contrariamente alla prassi vigente, che si basa sulle decisionidel Tribunale federale del 12 dicembre 2008 (DTF 135 V 58) e dell'8 maggio 2009 (DTF 135 V 297), in futuro sarà effettuata automaticamente una parallelizzazione più generosa sui redditi effettivamente conseguiti, purché siano inferiori di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale nel settore secondo la rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica. In futuro, per la determinazione del reddito di paragone, saranno presi in considerazione come correttivi fattori economici che incidevano negativamente sul reddito dell'assicurato già prima dell'insorgere del danno alla salute. Questi fattori includono ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (rilevante p. es. per i frontalieri), la nazionalità, le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l'età. Discostandosi dalla prassi vigente del Tribunale federale, inoltre, il salario minimo potrà essere parallelizzato anche se conseguito secondo un contratto collettivo di lavoro (CCL), purché sia inferiore di oltre il 5 per cento al valore medio usuale del settore in questione.
3. Con queste misure e regolamentazioni disciplinate a livello di ordinanza, il Consiglio federale ritiene di aver svolto gli accertamenti e i lavori di attuazione previsti.
Risposta del Consiglio federale.