Lexipedia

I bambini concepiti tramite donazione di sperma devono poter conoscere il padre biologico una volta compiuti i quattro anni

21.4206 · Mozione · 2021-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 24 capoverso 2 lettere a e d nonché l'articolo 27 capoverso 1 LPAM affinché il figlio possa ottenere dall'Ufficio federale dello stato civile informazioni sull'identità e le caratteristiche fisiche del donatore di sperma già all'età della scuola dell'infanzia, ossia una volta compiuti i quattro anni.

Begründung

Con l'accoglimento del "matrimonio per tutti", la donazione di sperma è estesa notevolmente e saranno concepiti molti bambini senza padre. La nuova legge prevede che il figlio potrà conoscere il donatore di sperma soltanto una volta compiuti i 18 anni. Essendo dimostrato che per la costruzione dell'identità dei bambini è molto importante conoscere il padre biologico, questo momento deve essere anticipato per il bene del minore.

All'età della scuola dell'infanzia i bambini concepiti tramite donazione di sperma sono confrontati al fatto che gli altri bambini hanno una madre e un padre. Se lo desiderano, devono poter conoscere il padre biologico già una volta compiuti i quattro anni. Questa normativa sgrava anche le madri, che in tal modo possono aiutare il bambino a conoscere il padre biologico, quindi le sue radici.

I minori hanno il diritto di conoscere e di essere accuditi da entrambi i genitori biologici. Sia la Costituzione federale (art. 119 cpv. 2 lett. g) sia la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo garantiscono ai minori il diritto di conoscere la loro filiazione e la loro identità. L'articolo 7 paragrafo 1 della suddetta Convenzione stabilisce infatti che "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 27 capoverso 1 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11) conferisce al figlio maggiorenne concepito grazie a una donazione di sperma il diritto incondizionato a informazioni sulle caratteristiche fisiche e le generalità del donatore. Il figlio minorenne, dal canto suo, può già oggi ottenere in qualsiasi momento tutti questi dati se vanta un diritto degno di protezione (art. 27 cpv. 2 LPAM). Il diritto del figlio a conoscere la propria origine non comporta invece il diritto a contattare il donatore di sperma (cfr. art. 27 cpv. 3 LPAM).

Alla luce delle prescrizioni costituzionali (art. 119 cpv. 2 lett. g della Costituzione federale; RS 101) e di diritto internazionale (art. 7 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo; RS 0.107) concernenti il diritto a conoscere la propria origine, i requisiti relativi all'interesse degno di protezione di un figlio minorenne non devono essere troppo elevati. A prescindere dal fatto che il richiedente sia capace di discernimento o meno, la questione centrale è se nel singolo caso concreto la comunicazione delle informazioni desiderate sia nell'interesse del figlio. Oggigiorno anche un bambino piccolo ha la possibilità di presentare una domanda di questo tipo e di ottenere le informazioni desiderate, se le condizioni legali sono adempiute. Il diritto assoluto del figlio alla comunicazione delle informazioni in questione chiesto dalla mozione sarebbe invece contrario al principio generale secondo cui tutte le decisioni che riguardano il figlio devono sempre essere prese considerando le circostanze del singolo caso e l'interesse superiore del minore (art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.