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21.4247 · Interpellanza · 2021-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel giugno 2021, un autotrasportatore giurassiano è stato denunciato al Ministero pubblico del Cantone di Uri per superamento del peso di carico autorizzato per il suo semi-rimorchio. All'autore dell'infrazione è stata notificato un decreto d'accusa, a cui ha fatto opposizione in francese. Questo ricorso è stato respinto dal Ministero pubblico poiché avrebbe dovuto essere redatto o tradotto in tedesco. L'accusato è stato invitato a riformulare correttamente la sua opposizione nella lingua di Goethe, cosa che ha peraltro fatto.

Il modo di procedere del Ministero pubblico del Cantone di Uri suscita diversi interrogativi:

1. Il rifiuto di un ricorso redatto in una lingua nazionale, nella fattispecie il francese, è conforme alle legislazioni federale e cantonale?

2. Questa prassi concerne anche altri Cantoni?

3. Un'amministrazione cantonale non dovrebbe disporre di collaboratori che padroneggiano le lingue nazionali?

4. Esigere il tedesco non crea un pregiudizio per il cittadino che non conosce tale lingua?

5. Questo rifiuto del francese non mette in pericolo il nostro federalismo e la nostra coesione nazionale?

6. Una correzione di questo modo di procedere è ipotizzabile a breve termine?

Stellungnahme des Bundesrates

Il plurilinguismo è un aspetto essenziale dell'identità svizzera e riveste grande importanza per il Consiglio federale. La libertà di lingua è garantita dall'articolo 18 Cost. L'articolo 6 della legge sulle lingue (LLing; RS 441.1) concretizza questa disposizione per quanto riguarda la scelta della lingua utilizzata nei rapporti con le autorità. La scelta della lingua ufficiale può essere ristretta nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero (art. 6 cpv. 4 LLing). Si può pertanto rispondere come segue alle domande poste nell'interpellanza:

1. Per quanto riguarda le lingue ufficiali utilizzate nei procedimenti, occorre distinguere tra i procedimenti svolti dinanzi ad autorità federali e quelli svolti dinanzi ad autorità cantonali.

Nel caso delle autorità federali, il procedimento è svolto in una delle lingue ufficiali (v. p. es. art. 33a cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa, PA [RS 172.021], art. 3 cpv. 1 della legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP [RS 173.71], art. 4 cpv. 1 della legge di procedura civile federale [RS 273]). Nei ricorsi dinanzi al Tribunale federale, il procedimento si svolge in linea di massima nella lingua della decisione impugnata; può tuttavia svolgersi anche nella lingua ufficiale utilizzata dalle parti (art. 54 della legge sul Tribunale federale, LTF; [RS 173.110]).

Nel caso delle autorità cantonali, l'articolo 70 capoverso 2 Cost. precisa che i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Questo principio vale anche per i procedimenti che si svolgono dinanzi ad autorità cantonali (v. p. es. art. 67 cpv. 1 del Codice di procedura penale, CPP [RS 312.0] e art. 129 del Codice di procedura civile, CPC [RS 272]). In questo caso, i Cantoni che riconoscono soltanto una lingua ufficiale prevedono di norma che i procedimenti si svolgano nella lingua ufficiale del Cantone e che gli atti procedurali debbano essere redatti in questa lingua. La giurisprudenza consolidata del Tribunale federale rammenta, inoltre, che l'articolo 18 Cost. non si applica in maniera assoluta e che non esiste un diritto a comunicare con le autorità di un Cantone in una lingua diversa dalla lingua ufficiale cantonale (v. p. es. DTF 143 IV 117 consid. 2.1, DTF 124 III 205 consid. 4, decisioni del Tribunale federale 1B_425/2012 del 4 ottobre 2012 consid. 5 e 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002 consid. 3).

Tuttavia, l'autorità non può dichiarare un rimedio giuridico irricevibile a priori, solo perché non è stato presentato nella lingua ufficiale del procedimento, in quanto ciò rappresenterebbe un caso di formalismo eccessivo. In una situazione di questo tipo, l'autorità deve in linea di massima impartire un termine per (far) tradurre l'atto in questione nella lingua ufficiale del procedimento, se non intende accontentarsi di questo documento o tradurlo lei stessa (v. p. es. DTF 143 IV 117 consid. 2.1).

2. Come fa notare il Tribunale federale, la prassi volta a respingere un ricorso interposto in una lingua diversa da quella del procedimento o a impartire un termine per (far) tradurre l'atto in questione nella lingua ufficiale del procedimento è applicata da numerosi Cantoni in tutte le regioni linguistiche. Il Tribunale federale ha in particolare ammesso questo modo di procedere nel caso di atti procedurali depositati in lingua tedesca nei Cantoni Ticino (decisione del Tribunale federale 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002 consid. 3) e del Giura (decisione del Tribunale federale 1B_425/2012 del 4 ottobre 2012 consid. 5), o in lingua francese nel Cantone di Soletta (DTF 124 III 205 consid. 4).

3-6. Alla luce degli elementi che precedono, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire. La risposta alle domande da 3 a 6 dell'interpellanza è quindi negativa.

Risposta del Consiglio federale.