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21.4282 · Mozione · 2021-10-01

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è tenuto a elaborare le modifiche legislative necessarie perché le casse pensioni siano tenute a garantire le prestazioni previste per i coniugi superstiti anche ai concubini superstiti. I presupposti e le condizioni devono essere parificate a quelle dei coniugi.

Begründung

In caso di decesso, la legge prevede che il coniuge superstite riceva una rendita di vedovanza se ha figli a carico o ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. A determinate condizioni, anche le persone divorziate hanno diritto ad una rendita della cassa pensioni. La legge non prevede invece una regolamentazione per i concubini. Alcune casse pensioni prevedono nei loro regolamenti le prestazioni per i superstiti anche alle coppie in concubinato.

È il datore di lavoro a decidere a quale cassa affiliarsi, il dipendente non ha quindi la possibilità di scegliere una cassa pensioni che risponda al meglio alle proprie esigenze. Considerato poi che già oltre il 20 % delle coppie svizzere convive senza atto di matrimonio e che la tendenza è al rialzo, è giunta l'ora di modernizzare la legislazione relativa al secondo pilastro.

Le prestazioni per i partner superstiti non deve dipendere dal regolamento della singola cassa pensione, ma esser un diritto garantito dalla legge, per garantire la parità di trattamento ed evitare al contempo lacune previdenziali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinamento obbligatorio per i superstiti del 2° pilastro (art. 19 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP; RS 831.40]; art. 20 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2; RS 831.441.1]; art. 15 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio [OLP; RS 831.425]) tiene conto dell'aspetto della comunità economica che il matrimonio e l'unione domestica registrata costituiscono nel nostro sistema giuridico. Molti istituti di previdenza considerano nei loro regolamenti anche la realtà sociale della convivenza di fatto, prevedendo anche rendite per i conviventi (in alternativa o in aggiunta al capitale in caso di decesso). In tal modo lasciano agli assicurati che hanno deciso consapevolmente di rinunciare a un matrimonio o a un'unione domestica registrata in favore di una convivenza informale la possibilità di scegliere come impostare le prestazioni di cui beneficiare. Molti degli assicurati che vivono in concubinato desiderano che le prestazioni in caso di decesso non vadano a vantaggio del/della partner bensì per esempio dei figli propri adulti, in particolare quando il/la partner stesso/a dispone di una previdenza per la vecchiaia sufficiente e la relazione non sussiste ancora da molto tempo. Un'equiparazione del concubinato al matrimonio nel quadro delle prestazioni obbligatorie per superstiti metterebbe in discussione tali possibilità di scelta, limitando il concubinato a una alternativa al matrimonio consapevolmente scelta. In seno al consiglio di fondazione paritetico, i rappresentanti dei datori di lavoro hanno tra l'altro la possibilità di esercitare un'influenza sull'impostazione della graduatoria dei beneficiari e di giungere a un regolamento adeguato dal loro punto di vista. Infine, i costi supplementari che un'equiparazione legale del concubinato al matrimonio genererebbe dovrebbero essere sostenuti in modo solidale da tutti gli assicurati (e nel quadro dell'obbligo di contribuzione paritetico anche dai datori di lavoro).

I diritti a prestazioni per i superstiti non andrebbero considerati fuori contesto. Nell'ordinamento della previdenza professionale vigente, matrimonio e concubinato hanno conseguenze legali fondamentalmente diverse. Se per esempio una persona che percepisce una rendita per superstiti da una precedente relazione si sposa, essa perde immediatamente il diritto a questa rendita. Al contrario, in caso di inizio informale di un concubinato il diritto alla rendita continua a sussistere. Le ripercussioni sono molto differenti anche in caso di cessazione di una relazione per altri motivi che non siano il decesso: in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata gli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio o l'unione domestica registrata vengono suddivisi per principio a metà. A conclusione di una relazione, un/a concubino/a può invece tenere per sé l'intero avere previdenziale accumulato. Un'eventuale equiparazione dei diritti dei concubini a prestazioni per i superstiti a quelli dei coniugi non dovrebbe dunque avvenire senza tenere conto del contesto complessivo delle disposizioni del 2° pilastro.

Attualmente la questione degli effetti giuridici della convivenza di fatto si pone anche in altri ambiti giuridici. Qualsiasi decisione concernente eventuali modifiche di legge non andrebbe dunque presa in modo mirato e dovrebbe possibilmente tenere conto degli sviluppi della questione dopo l'eventuale introduzione di un "Pacte civil de solidarité" (Pacs). Attualmente sono in corso i lavori per il rapporto in adempimento del postulato Caroni 18.3234 "Panoramica della convivenza nel diritto vigente", nonché dei postulati 15.3431 Caroni e CSEC-N 15.4082 "Un 'Pacs' adeguato alla Svizzera". L'approvazione del rapporto da parte del Consiglio federale è prevista per il primo trimestre del 2022.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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