21.4623 · Interpellanza · 2021-12-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dopo il primo dibattito sulla legge sull'ingegneria genetica nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati e le dichiarazioni del Consiglio federale competente in Parlamento, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Istituzioni scientifiche di centrale importanza come Swissuniversities, Agroscope e le Accademie hanno sottolineato nella consultazione che le conoscenze di cui disponiamo per valutare i rischi e l'impatto dell'editing genomico sono sufficienti. Per quale motivo il Consiglio federale afferma invece che non si dispongono ancora di informazioni sufficienti sulle nuove procedure e che i rischi "semplicemente non sono ancora abbastanza noti"?
2. Su quali fonti e studi scientifici sono basate le affermazioni del Consiglio federale?
3. Cosa risponde il Consiglio federale in merito all'affermazione delle Accademie che, a seconda della forma applicata, i rischi dell'editing genomico sono inferiori a quelli della mutagenesi classica, omologata e molto diffusa, indotta da agenti chimici e fisici (radiazioni)?
4. Un progetto del Fondo nazionale non ha potuto dimostrare rischi ambientali nell'applicazione dell'ingegneria genetica classica alla coltivazione di vegetali. Con la precisione dell'editing genomico, gli eventuali rischi sono addirittura inferiori (cfr. ad es. le considerazioni delle Accademie). Tuttavia, il Consiglio federale ha suggerito nel Consiglio degli Stati che l'editing genomico comporta più rischi rispetto all'ingegneria genetica classica. Quali basi scientifiche giustificano l'affermazione del Consiglio federale?
5. Perché l'editing genomico che non prevede l'introduzione di DNA estraneo potrebbe comportare più rischi di una mutazione indotta dall'ingegneria genetica classica? Il Governo può indicare le basi scientifiche a sostegno di tale ipotesi?
6. Il Consiglio federale non ritiene che vi sia oggi un ampio consenso scientifico sull'editing genomico, in analogia a quello sul cambiamento climatico?
7. Il Consiglio federale ritiene che vi sia un criterio per determinare quando i rischi dei nuovi metodi di coltivazione sono stati sufficientemente studiati? Quali requisiti supplementari dovrebbero essere soddisfatti rispetto a oggi? Se alla domanda non si può dare una risposta precisa: senza tali criteri, non incombe forse la minaccia di una moratoria a tempo indeterminato?
Begründung
Durante il dibattito in Consiglio degli Stati, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha affermato che "in definitiva, si tratta pur sempre della modifica del genoma, che può poi avere anche questi effetti indesiderati con conseguenze potenzialmente indesiderabili, non solo per l'ecologia e per la natura, ma anche per la salute umana, animale e ambientale; questi rischi sono semplicemente ancora troppo poco conosciuti" e che inoltre "è in corso anche il Programma nazionale di ricerca 59 sulle procedure di ingegneria genetica. Tuttavia, il Programma nazionale di ricerca non prende in considerazione proprio le nuove procedure di ingegneria genetica che la vostra maggioranza della Commissione vuole ora reintrodurre. È un contesto un po' difficile da capire; state infatti proponendo una deroga alla moratoria soprattutto laddove si dispongono di meno informazioni". Tuttavia, si può desumere dal messaggio del Consiglio federale che Agroscope, Swissuniversities e le Accademie svizzere delle scienze sostengono il contrario. Dicono che le conoscenze disponibili per valutare il rischio e l'impatto sono sufficienti e che l'ingegneria genetica potrebbe offrire opportunità per un'agricoltura più sostenibile e per la sicurezza alimentare. Consultate sulle nuove procedure (editing genomico), le Accademie svizzere delle scienze scrivono quanto segue: "Le Accademie sono per contro del parere che una valutazione del rischio delle nuove procedure di ingegneria genetica utilizzate oggi nella coltivazione delle piante e in particolare dell'editing genomico è possibile. L'editing genomico può essere usato per realizzare diversi tipi di cambiamenti nel genoma di un organismo, da una singola mutazione puntiforme all'inserimento di un transgene. A differenza di altri metodi di coltivazione come l'ingegneria genetica classica o la mutagenesi indotta da agenti chimici o fisici (radiazioni), tuttavia, il cambiamento avviene in modo mirato in un punto specifico del genoma. I cambiamenti involontari, presenti in tutti i metodi di coltivazione, sono ben più rari con l'editing genomico e vengono poi in gran parte rimossi durante la successiva selezione. A seconda della forma di editing genomico utilizzata, i rischi sono inferiori rispetto all'ingegneria genetica classica (SDN-3) o alla mutagenesi classica indotta da agenti chimici o fisici (SDN-1)".
Stellungnahme des Bundesrates
1-5) Le nuove tecnologie di ingegneria genetica (p. es. l'editing genomico) costituiscono un insieme eterogeneo di tecnologie volte a modificare il genoma degli organismi per conferire loro delle caratteristiche specifiche. Il rischio è legato alla natura delle modifiche (mutazioni) e alle caratteristiche indotte come pure agli organismi utilizzati in agricoltura o come alimenti, più che alla dimensione della mutazione o alla presenza di un transgene.
Come per tutte le tecnologie che comportano dei rischi, non è possibile dire a priori e in generale se alcune di esse sono meno rischiose di altre. Di conseguenza, non si prevede alcuna deroga generalizzata all'obbligo di valutare i rischi caso per caso, secondo i principi e le prescrizioni del diritto in materia di ingegneria genetica (art. 6 LIG, RS 814.91; OEDA, RS 814.911) e secondo i dati scientifici disponibili.
Il Consiglio federale constata comunque che la ricerca di base è molto avanzata per alcune di queste nuove tecnologie e per il loro utilizzo in certi organismi, come viene ribadito dai rappresentanti della ricerca (swissuniversities, Agroscope e le Accademie).
6) Nel settore dell'ingegneria genetica e nell'ambito dei cambiamenti climatici i dati scientifici sono cruciali. Tuttavia, i dati scientifici e le loro interpretazioni non sono gli unici elementi presi in considerazione per lo sviluppo del diritto. Elementi specifici a ogni problematica, che sia di natura sociale, etica ed economica, svolgono un loro ruolo anche nell'accettazione sociale e politica.
7) Il diritto in materia di ingegneria genetica stabilisce criteri e norme per ogni fase di attività in cui sono coinvolti OGM, che si svolga in un laboratorio o in una serra, oppure in caso di emissione sperimentale e in sede di commercializzazione. Poiché queste varietà non sono ancora nella fase di messa in commercio, la ricerca e l'esperienza sono ancora necessarie per conoscere, in particolare, le interazioni di tali colture con l'ambiente, la diversità biologica e la produzione senza OGM. Infine occorrono ancora ulteriori ricerche ed esperienze per valutare il loro potenziale di sostenibilità e le loro qualità agronomiche in seno a agroecosistemi paragonabili a quelli svizzeri.
Risposta del Consiglio federale.