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22.3093 · Interpellanza · 2022-03-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Cartella informatizzata del paziente (CIP): alcuni Cantoni romandi forzano la mano ai fornitori di prestazioni?

I Cantoni di Friburgo, Ginevra, Vaud, Giura e Vallese desiderano disporre di un quadro generale comune per la sanità digitale. Per questo hanno elaborato un avamprogetto di convezione intercantonale che prevede l'introduzione e l'utilizzo di strumenti di sanità digitale, tra i quali figura anche la CIP, e in cui è fatta menzione della "comunità di riferimento comune" gestita dall'associazione intercantonale CARA.

Con l'articolo 9 della convenzione molti fornitori di prestazioni saranno obbligati ad affiliarsi alla CIP CARA e questo crea una situazione di monopolio. La disposizione è in contrasto con l'intento del legislatore di permettere al paziente di scegliere liberamente la propria CIP. Mentre la Confederazione aveva scelto un approccio concorrenziale per lo sviluppo della CIP, l'obbligo di affilarsi a CARA accorda a quest'associazione un vantaggio sostanziale sugli altri offerenti della CIP.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Non ritiene problematico imporre l'obbligo di affiliarsi alla comunità di riferimento CARA previsto nella convezione intercantonale, visto che la formulazione della cerchia di entità soggette all'obbligo diverge da quella della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente e della legge federale sull'assicurazione malattie violando di fatto l'articolo 49 della Costituzione federale?

2. Condivide l'opinione che la convezione intercantonale crei una distorsione della concorrenza in favore di CARA, violando così il principio di libertà economica sancito dagli articoli 27 e 94 della Costituzione federale?

3. Dato che nell'ambito della sanità ai Cantoni spettano già numerose ed eterogenee competenze, spesso in contraddizione tra loro, non ritiene inopportuno attribuirne loro di nuove?

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 2. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che, in base alla convenzione dei Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Ginevra e Giura, i fornitori di prestazioni attivi sul relativo territorio cantonale sono tenuti ad affiliarsi alla comunità di riferimento CARA.

Secondo l'articolo 48 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in linea di principio i Cantoni possono, nei limiti delle loro competenze, concludere convenzioni con altri Cantoni, a condizione che non siano in contrasto con il diritto e gli interessi della Confederazione e con i diritti di altri Cantoni.

In base all'attuale ripartizione dei compiti e delle competenze nel settore sanitario spetta ai Cantoni garantire, e quindi organizzare, l'assistenza sanitaria. Nell'ambito della loro responsabilità finanziaria e in termini di compiti, sono pertanto anche tenuti a creare i presupposti per incentivare i professionisti della salute ad affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1) per poter offrire così la cartella informatizzata del paziente (CIP). La scelta delle modalità è lasciata alla discrezione dei Cantoni (messaggio concernente la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente del 29 maggio 2013; FF 2013 4635).

Dal 1° gennaio 2022, la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) obbliga a introdurre la CIP anche i nuovi medici che chiedono un'autorizzazione, nonché gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici, oltre agli ospedali, alle case per partorienti e alle case di cura (art. 37 cpv. 3, 39 cpv. 1 lett. f e 49a cpv. 4 LAMal). Spetta ai Cantoni estendere l'obbligo di introdurre la CIP anche ad altri professionisti della salute attivi sul loro territorio.

In quanto elemento del sistema dell'assicurazione sociale, l'obbligo di affiliarsi a una comunità di riferimento secondo il diritto dell'assicurazione malattie esula ampiamente dalla libertà economica (cfr. p. es. DTF 142 V 488 consid. 7.2). Resta da chiarire in che misura l'obbligo di affiliarsi a una precisa comunità di riferimento secondo il diritto cantonale rappresenti un'ingerenza nella libertà economica. Un'eventuale ingerenza non sarebbe a priori ingiustificata e sproporzionata, essendo tale obbligo nell'interesse pubblico di un'assistenza sanitaria di alta qualità, efficiente e al passo con i tempi.

La convenzione non è quindi contraria alla LCIP e alla LAMal ed è pertanto compatibile con gli articoli 48 e 49 Cost. In caso di controversie, la valutazione definitiva spetta ai tribunali competenti.

Per il resto è importante precisare che l'obbligo imposto ai professionisti della salute di affiliarsi alla comunità di riferimento CARA non compromette la libertà dei pazienti di scegliere la comunità di riferimento presso cui intendono aprire la loro CIP.

3. Ai Cantoni compete garantire l'assistenza medica di base. A tal fine è fondamentale una collaborazione stretta e coordinata tra gli attori coinvolti. I Cantoni sono liberi di decidere come intendono organizzarsi nel loro settore di competenza.

Risposta del Consiglio federale.