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22.3108 · Interpellanza · 2022-03-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per la ricerca, avere accesso a dati quanto più dettagliati possibile è determinante per fornire risposte a domande di scienze sociali, economia o medicina. Nonostante i significativi progressi (possibilità centralizzata di collegare determinati set di dati, istituzione del Centro di competenza per la scienza dei dati e ampliamento della Segreteria Open Government Data presso l'UST), nel nostro Paese i ricercatori sono strutturalmente svantaggiati rispetto a quelli, per esempio, dei Paesi del Nord, del Regno Unito o degli Stati Uniti, poiché in Svizzera è nettamente più difficile accedere ai dati. In altre parole, il nostro Paese ostacola la ricerca in un settore strategicamente molto importante. Inoltre, secondo il rapporto annuale del 2020, all'UST vengono continuamente assegnati nuovi compiti ma non i fondi supplementari necessari.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la ragione della posizione relativamente cattiva della Svizzera nel Global Open Data Index dell'Open Knowledge Foundation e nell'Open Data Inventory?

2. Quali dati amministrativi vengono rilevati digitalmente e sono a disposizione dei ricercatori? Quali dati, benché rilevati, non sono a disposizione della ricerca?

3. Quanto spesso l'UST ha finora sfruttato la possibilità di collegare diversi set di dati?

4. Come viene gestito il collegamento di set di dati amministrativi a livello cantonale?

5. Come valutano i ricercatori il modo in cui le autorità gestiscono l'accesso ai dati in generale e in particolare per quanto riguarda questo tipo di collegamenti?

6. L'UST e i servizi statistici degli altri uffici federali ad alta intensità di dati (UFAM, UFSP, UFAS) dispongono delle risorse sufficienti per poter soddisfare le nuove esigenze in materia di analisi dei dati e sfruttare tutte le possibilità offerte in questo ambito?

7. Di quali possibilità tecniche si dispone oggi per la protezione e l'anonimizzazione dei dati? Come fanno gli altri Paesi a permettere ai ricercatori di accedere a dati sensibili a scopi di ricerca nel rispetto della protezione dei dati? In che modo la Svizzera potrebbe migliorare sia l'accesso ai dati sia la loro protezione?

8. Le autorità sono sistematicamente in contatto con il mondo della ricerca per accertare le possibilità e le esigenze in termini di disponibilità e protezione dei dati?

9. In quali situazioni il Consiglio federale vede la necessità di mettere a disposizione del pubblico determinati dati di aziende private? Quali possibilità vi sono dal punto di vista legale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La valutazione per il "Global Open Data Index" dell'Open Knowledge Foundation è stata eseguita da diversi esaminatori della comunità Open Government Data (OGD) e non è basata su standard di valutazione normati. Lo scopo era di fornire un primo quadro generale del modo in cui le amministrazioni di tutto il mondo pubblicano i dati aperti. L'ultima classifica risale al 2016-2017 (Svizzera: 47a posizione) e non è più attuale. Dall'introduzione della strategia Open Government Data 2019-2023 della Confederazione, con il principio "open data by default" oggi la collettività ha a disposizione un numero di set di dati molto maggiore, come emerge anche dai risultati dell'"Open Data Inventory (ODIN)" (anno di riferimento 2020) dell'Open Data Watch, l'organismo che valuta l'accessibilità dei dati messi a disposizione sui siti Internet degli uffici statistici nazionali (NSO) e su tutti i siti Internet ufficiali dei Governi a cui si può accedere attraverso il sito dell'ufficio statistico competente. Qui la Svizzera si situa al 28° posto. Per la tornata attuale del sondaggio ODIN (2022) si prevede un ulteriore avanzamento della Svizzera nella classifica.

2. Tutti i dati dei sistemi amministrativi sono rilevati digitalmente o, in singoli casi, digitalizzati dall'UST (p. es. le notifiche delle cause di morte). Successivamente sono a disposizione degli utenti sotto forma di dati statistici, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). Tra questi utenti troviamo in particolare il settore della ricerca, che, giusta l'articolo 19 capoverso 2 LStat, riceve già molti di questi dati dai produttori di statistiche della Confederazione.

3. Negli ultimi cinque anni, l'UST ha operato circa 60-70 collegamenti di dati all'anno per utenti esterni (università e scuole universitarie, istituti di ricerca, altre unità istituzionali della Confederazione).

4. Il collegamento di set di dati amministrativi a livello cantonale è disciplinato dal diritto federale solo se destinato a scopi statistici e combinato con collegamenti a dati della statistica federale. Il collegamento di set di dati amministrativi cantonali tra loro richiede una base legale specifica al di fuori della LStat.

5. e 8. L'UST mette a disposizione dei ricercatori dati conformemente alla LStat. In costante dialogo con loro vengono affrontate questioni relative all'utilizzo dei dati ed elaborate e attuate soluzioni specifiche ai singoli progetti. Per collegamenti di dati facilmente realizzabili, il processo è ben collaudato. Nel caso di progetti di collegamento complessi, bisogna invece concordare accuratamente la definizione dei dati necessari allo scopo della ricerca e questo comporta in parte un grande onere lavorativo per entrambe le parti. Generalmente il riscontro dei ricercatori sui servizi dell'UST è positivo.

6. Per adempiere i loro compiti, gli uffici dispongono di risorse e utilizzano il loro margine di manovra finanziario innanzi tutto per realizzare nuovi progetti. Inoltre possono adattare la pianificazione priorizzando compiti e progetti e, se necessario, rinunciando ad attuarne alcuni.

7. Per rispettare la protezione dei dati quando si diffondono i risultati, si evita in particolare di pubblicare numeri ridotti di casi, in modo che non sia possibile risalire ai singoli casi. Le basi giuridiche di altri Paesi, soprattutto in Europa, permettono l'accesso della ricerca a dati sensibili solo a condizioni molto precise, come avviene anche in Svizzera. Di norma l'accesso è concesso solo su richiesta, dal momento che nessun dato sensibile rilevante per la ricerca viene pubblicato attivamente come OGD (cfr. direttiva UE 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico).

Già oggi la Svizzera mette a disposizione della ricerca un gran numero di singoli dati, nella maggior parte dei casi pseudonimizzati (in base a un contratto di protezione dei dati). Un ulteriore miglioramento sia nell'accesso ai dati che nella loro protezione sarebbe possibile con l'accesso remoto da parte dei ricercatori: in questo modo i dati non lascerebbero più l'UST e la loro protezione e sicurezza potrebbero quindi essere garantite in tutto e per tutto sul posto. L'UST sta già sviluppando le basi per questo tipo di lavori.

9. Conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, la divulgazione di dati degni di particolare attenzione da parte degli organi federali richiede una base a livello di legge federale; per altri dati è sufficiente una base legale a livello di ordinanza del Consiglio federale. Pertanto, in presenza di disposizioni legali speciali che ne consentano o addirittura prescrivano la pubblicazione, l'organo federale competente può rendere accessibili al pubblico i dati di questo tipo di imprese private. Questo è per esempio espressamente previsto dall'articolo 59a capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), che prevede la pubblicazione, da parte dei fornitori di prestazioni, dei dati necessari per vigilare sull'applicazione delle disposizioni della LAMal sull'economicità e la qualità delle prestazioni.

Risposta del Consiglio federale.

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