Profughi ucraini prossimamente utilizzati a scopi di dumping salariale e di sostituzione della manodopera indigena sul mercato del lavoro?
22.3138 · Interpellanza · 2022-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Anche in Svizzera cominciano ad affluire i profughi ucraini, per ora sostanzialmente donne, bambini ed anziani. La solidarietà nei loro confronti è giustamente grande. Non si tratta infatti di migranti economici bensì di persone che scappano da una guerra e che, senza l'aggressione militare russa, non si sarebbero sognate di lasciare il proprio paese.
Lo statuto S conferito dal Consiglio federale permette la scolarizzazione dei bambini (peraltro già prevista dalla Costituzione federale indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno) e la possibilità di lavorare.
A tal proposito destano tuttavia perplessità le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dai vertici di Economiesuisse i quali sembrano salutare con eccessivo entusiasmo l'arrivo di profughi ucraini i quali, a loro dire, potrebbero ovviare ad una asserita carenza di manodopera specializzata in Svizzera.
Simili esternazioni lasciano planare il sospetto di intenzioni reali discutibili, miranti all'assunzione di profughi ucraini al posto di cittadini svizzeri, operazione che verrebbe oltretutto ammantata di solidarietà fittizia.
La presenza di cittadini ucraini in Svizzera deve essere temporanea e non trasformarsi in immigrazione stabile. Asilo significa infatti protezione non immigrazione.
Chiedo al Consiglio federale (CF):
- E' intenzione del CF vigilare tramite i suoi servizi affinché la pretesa solidarietà non si trasformi in forme di abuso (sostituzione di lavoratori residenti, dumping salariale)?
- Come valuta il CF il rischio di cui alla domanda precedente?
- Come intende agire il CF per evitare che la possibilità di lavorare di cui beneficiano i profughi ucraini si trasformi in un disincentivo al rimpatrio una volta (si spera il prima possibile) terminato il conflitto?
- Come si presenta la situazione sul fronte dei tentativi di abuso nell'ambito dell'asilo ad opera di non aventi diritto messi a segno approfittando della guerra in Ucraina?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il conferimento dello statuto di protezione S alle persone in cerca di protezione consente di disciplinare in maniera rapida e senza lungaggini burocratiche il loro soggiorno in Svizzera. Queste persone possono pure accedere in maniera agevolata al mercato svizzero del lavoro, senza alcun periodo di attesa. Questa misura mira a garantire una quanto più rapida autonomia finanziaria. L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente da parte di persone titolari dello statuto S è tuttavia soggetto ad autorizzazione. Lo stesso vale in caso di cambio d'impiego. Si tratta di impedire gli abusi, sia dal punto di vista delle persone da proteggere sia dei lavoratori residenti. Per evitare gli abusi nonché il dumping salariale o sociale, le autorità cantonali competenti devono pertanto controllare, prima dell'inizio di un'attività dipendente, le condizioni salariali e lavorative, che devono corrispondere a quelle usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20). Per svolgere un'attività indipendente, il richiedente deve disporre di una base esistenziale sufficiente e autonoma e adempiere le condizioni finanziarie e aziendali necessarie (art. 19 lett. b e c LStrI e 53 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA). Dopo il rilascio del permesso, le commissioni paritetiche e tripartite delle parti sociali e dei Cantoni effettuano il controllo regolare del mercato del lavoro.
Nel quadro di un gruppo di lavoro diretto dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), hanno luogo incontri regolari tra i diversi servizi federali (Segreteria di Stato dell'economia SECO, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI), i Cantoni e le parti sociali in merito all'accesso delle persone in cerca di protezione al mercato del lavoro, al fine di coordinare le varie misure e chiarire questioni di ordine pratico.
2. L'obbligo di autorizzazione e i successivi controlli del mercato del lavoro consentono una protezione adeguata dagli abusi nonché dal dumping salariale e sociale. I cittadini ucraini in cerca di protezione sono inoltre informati in maniera mirata sul tema dello sfruttamento lavorativo.
3. Lo statuto di protezione S è un titolo di soggiorno orientato al ritorno. Il permesso S è limitato a un anno, ma può essere prorogato. In linea di massima la revoca o la cessazione dello statuto di protezione S implica la revoca sia del titolo di soggiorno sia dell'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa. Le persone senza altro titolo di soggiorno devono lasciare la Svizzera. Una nuova ammissione per un soggiorno con attività lucrativa sarebbe retta dalle condizioni ordinarie di ammissione previste dalla LStrI (art. 18-26a LStrI).
4. Ogni domanda di concessione della protezione provvisoria è oggetto di un esame individuale al fine di determinare se il richiedente appartiene a una delle categorie di persone definite nella decisione di portata generale concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina (FF 2022 586). Se non è il caso, la protezione provvisoria è negata e la persona deve lasciare la Svizzera, se l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La SEM verifica inoltre, insieme a specialisti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, l'autenticità dei documenti di viaggio. Dall'attivazione dello statuto di protezione S nel marzo 2022 (fino a fine aprile 2022) la SEM ha respinto circa lo 0,2 per cento delle domande di concessione di tale statuto.
Risposta del Consiglio federale.