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Studenti di psicologia danneggiati dagli errori di comunicazione della Commissione delle professioni psicologiche

22.3140 · Interpellanza · 2022-03-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel 2018 la Commissione federale delle professioni psicologiche (PsiCo) ha deciso di rendere obbligatorio anche per gli studenti svizzeri l'iter italiano per conseguire il master in psicologia di chi studia in Italia e intende praticare in Svizzera. Iter che implica, oltre all'esame di Stato, circa un anno di stage osservativo non retribuito in Italia. Ciò porta ad un allungamento degli studi di oltre un anno e mezzo. Con conseguente mancato guadagno.

Il cambiamento in questione non è stato comunicato dalla PsiCo in maniera adeguata ai vari uffici di orientamento professionali cantonali, che hanno continuato a dispensare consulenze agli studenti seguendo la prassi in vigore fino al 2018; ad esempio in Ticino, del cambiamento di prassi se ne sono accorti oltre due anni dopo. Durante questo periodo, gli studenti che si sono rivolti all'ufficio di orientamento cantonale hanno ricevuto informazioni errate, basandosi sulle quali hanno compiuto scelte di formazione che probabilmente sarebbero state diverse disponendo di una corretta informazione.

Da notare che il 28 ottobre scorso il Senato italiano ha approvato un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio sui titoli universitari abilitanti italiani. Attualmente vige una specifica normativa transitoria per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, che viene acquisita previo superamento di un tirocinio pratico valutativo di 1000 ore, una prova orale su questioni teorico-pratiche relative al tirocinio e un esame sulla legislazione e deontologia italiana. Questo tirocinio, con non poche complicazioni di tipo burocratico, può essere svolto anche all'estero in un ospedale universitario riconosciuto. Gli studenti svizzeri residenti in un cantone sprovvisto di ospedali universitari devono domiciliarsi in Italia per svolgere tale tirocinio. In sintesi, la sorte di chi è stato informato in maniera errata dai servizi cantonali preposti cambia poco.

Far sopportare agli studenti e alle loro famiglie le gravi conseguenze di una manchevolezza comunicativa imputabile ad un organismo statale lede il principio della buona fede.

Chiedo quindi al Consiglio federale:

- Cosa intende fare il Consiglio federale per ovviare ai disagi ed alle perdite finanziarie provocati dagli errori comunicativi dei propri servizi agli studenti che, mal consigliati, hanno cominciato il proprio percorso formativo tra il 2018 e il 2020?

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'entrata in vigore della legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81) il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo), una commissione extraparlamentare non vincolata a istruzioni. Eventuali cambiamenti di prassi sono di sua esclusiva competenza. Dal 2018, ossia da quando la prassi di riconoscimento è stata adeguata, la PsiCo esige da tutti i richiedenti che forniscano la prova di essere autorizzati a esercitare la professione, sempre che quest'ultima sia regolamentata nel Paese che ha rilasciato il diploma.

Per esercitare la professione di psicologa/psicologo in Italia occorre avere superato l'esame di Stato. In passato, per essere ammessi a questo esame era richiesto un anno di tirocinio pratico dopo aver conseguito il master. In attuazione della modifica di legge del 28 ottobre 2021, l'Italia ha incluso il tirocinio pratico nel corso di studio. L'esame di Stato è quindi compreso nel diploma di master. Per chi ha iniziato gli studi di master poco prima della modifica di legge sono state definite disposizioni transitorie che disciplinano le modalità per sostenere l'esame di Stato.

A seguito di questa modifica, il 6 dicembre 2021 la PsiCo ha deciso di adeguare la propria prassi di riconoscimento. Per il riconoscimento di tutti i diplomi universitari in psicologia conseguiti in Italia tra il 2018 e il 2021 è sufficiente avere concluso un ciclo di studio master, vale a dire che non occorre più avere sostenuto l'esame di Stato. Questa modifica si applica anche ai diplomi che rientrano nel regime transitorio. Il cambiamento di prassi adottato dalla PsiCo nel dicembre del 2021 è stato comunicato in forma scritta all'Ufficio di sanità e all'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale del Cantone Ticino il 7 febbraio 2022.

Come l'interpellante, anche il Consiglio federale è del parere che sia compito della PsiCo comunicare i cambiamenti di prassi in modo trasparente, oggettivo e tempestivo e informare attivamente le istituzioni e gli uffici interessati.

Il Consiglio federale è inoltre consapevole dell'incertezza e della situazione difficile venutesi a creare per gli studenti, che non sarebbero stati informati sulle regole applicabili dai servizi cantonali preposti. Rileva tuttavia che gli studenti ticinesi che hanno iniziato gli studi di psicologia in Italia tra il 2018 e il 2020 li concluderanno per lo più in base al nuovo sistema e che, come spiegato sopra, non dovranno assolvere un tirocinio pratico post-master per poter sostenere l'esame di Stato. Inoltre i diplomi che rientrano nel regime transitorio vengono sottoposti alla procedura di riconoscimento anche senza la prova del superamento dell'esame di Stato.

Risposta del Consiglio federale.