22.3147 · Interpellanza · 2022-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Gli investimenti in criptovalute comportano rischi elevati per gli investitori. A causa dei corsi spesso altamente volatili, si rischiano ingenti perdite, talvolta anche perdite totali se le criptovalute sono emesse con intento fraudolento. Negli ultimi tempi i cosiddetti "meme token" vengono pubblicizzati sempre più intensamente, non soltanto in Internet, ma anche sui cartelloni pubblicitari in Svizzera. Per questo tipo di criptovalute gli investitori rischiano di subire perdite particolarmente pesanti. In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. La legge TRD e le relative ordinanze sono in vigore da oltre sei mesi. In che misura ciò ha consentito di migliorare la protezione degli investitori nella prassi?
2. Secondo il Consiglio federale, attualmente dove intravede lacune nella protezione degli investitori in relazione alle criptovalute e alla tecnologia blockchain?
3. In Svizzera esistono prescrizioni relative alla pubblicità dei crediti al consumo (art. 3 LCSI) e degli strumenti finanziari (art. 71 cpv. 3 LICol, art. 68 LSerFi, art. 95 OSerFi). Tuttavia, i "meme token" altamente speculativi come ad esempio "Floki" possono essere fortemente pubblicizzati in Svizzera non solo in Internet, ma anche sui cartelloni pubblicitari, apparentemente senza alcuna restrizione, avvertenza ecc. Come valuta l'Esecutivo questa situazione e dove bisognerebbe intervenire?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (progetto TRD) aumenta la certezza del diritto, supera gli ostacoli posti alle applicazioni basate sulla tecnologia di registro distribuito (TRD) e argina il rischio di abusi. Dal punto di vista della protezione degli investitori è da menzionare in particolare l'introduzione del diritto alla restituzione di beni crittografici (art. 242a della legge federale dell'11.4.1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF; RS 281.1), che garantisce una migliore protezione degli investitori, soprattutto in caso di fallimento dei custodi dei loro beni crittografici. Per la custodia collettiva di beni crittografici è inoltre necessaria un'autorizzazione della FINMA (autorizzazione FinTech o bancaria) secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0; art. 1b cpv. 1).Gli investitori beneficiano inoltre delle modifiche apportate all'ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro, che riguardano in particolare l'introduzione di nuove categorie di attori (ORD, RS 955.01; art. 4 cpv. 1bis lett. c), e in generale della maggiore certezza del diritto, ad esempio è ora possibile iscrivere e trasferire in maniera giuridicamente vincolante i diritti su un'infrastruttura basata sulla TRD. Infine, sono state previste diverse disposizioni sulla protezione degli investitori relative al nuovo sistema di negoziazione TRD (ad es. il divieto di prodotti con componenti di leva secondo l'art. 58f cpv. 2 dell'ordinanza del 25.11.2015 sull'infrastruttura finanziaria, OInFi; RS 958.11), sebbene dalla recente entrata in vigore del progetto TRD non sia ancora stato autorizzato alcun sistema di negoziazione TRD.
2. In linea di principio, in Svizzera le disposizioni del diritto in materia di mercati finanziari si applicano indipendentemente dalle tecnologie usate (neutralità tecnologica). Di conseguenza le norme giuridiche in vigore possono essere applicate anche a nuovi prodotti e prestazioni di servizi. Nella maggior parte dei casi possono così essere evitate lacune nel diritto, affinché vengano apportate, se necessario, soltanto modifiche puntuali, come nel caso del progetto TRD. In particolare la legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) si applica a tutti gli strumenti finanziari (ad es. valori mobiliari o prodotti strutturati) a prescindere dalla tecnologia sottostante, ossia dal fatto che siano stati emessi su una blockchain in forma di cartevalori, titoli contabili o diritti valori registrati. Pertanto, il Consiglio federale non ravvisa alcuna necessità di intervenire attualmente. Continua tuttavia a monitorare gli sviluppi nel settore delle TRD per poter individuare tempestivamente tale necessità.
3. La LSerFi contempla secondo un approccio neutrale sotto il profilo tecnologico tutti gli strumenti finanziari, anche quelli emessi su una blockchain. I semplici mezzi di pagamento, nei quali rientrano anche le criptovalute, non sono considerati strumenti finanziari, motivo per cui le prescrizioni della LSerFi relative alla pubblicità non sono applicabili. Tuttavia, la pubblicità sleale o ingannevole relativa alle criptovalute è già sanzionata nella legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) e nel Codice penale (CP; RS 311.0). Inoltre possono essere applicate altre leggi sui mercati finanziari, in particolare la legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), la LBCR o la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31). Peraltro, sul proprio sito Internet la FINMA mette a disposizione del pubblico informazioni specifiche su come proteggersi da offerte poco serie di criptovalute come pure una lista di allerta relativa a imprese (www.finma.ch > FINMA Public > Domande e risposte nonché Segnalazioni) che probabilmente esercitano sul mercato finanziario un'attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione senza disporre di quest'ultima. Se del caso, avvia una procedura di enforcement. In vista di un'eventuale necessità di intervenire, il Consiglio federale monitora gli sviluppi anche in questo contesto.
Risposta del Consiglio federale.