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22.3269 · Mozione · 2022-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la legge federale sulla circolazione stradale LCStr, affinché non sia più consentito aumentare il limite di velocità nei centri abitati.

A tal fine occorre modificare l'articolo 32 capoverso 3 LCStr come segue: la velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta, per determinati tratti di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Begründung

Gran parte dei tratti urbani sui quali la velocità massima consentita è attualmente di 60 km/h risale al 1984, anno di introduzione del limite di 50 km/h. Nelle disposizioni transitorie dell'ordinanza del 19 ottobre 1983 concernente la modifica di testi legali relativi alla circolazione stradale (introduzione di zone 50 nei centri abitati) sono state inserite agevolazioni per il mantenimento del limite di velocità di 60 km/h. Pertanto, i tratti nei centri abitati lungo i quali fu stabilito e segnalato tale limite prima del 30 giugno 1984 sono esenti dall'obbligo di perizia ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3.

Così si andò incontro all'opposizione dell'epoca, contraria all'introduzione "del limite generale di 50 km/h". Un aumento della velocità massima consentita è possibile solo nei centri abitati, mentre non è previsto altrove (su autostrade, semiautostrade, tratti extraurbani).

Nel frattempo si è assistito a una forte espansione residenziale unitamente a una significativa crescita della mobilità motorizzata. Sono cambiati altresì i riferimenti normativi; nel 1985 entrava in vigore la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, 814.01) e nel 1987 l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF, 814.41), che stabiliscono, in termini di legislazione ambientale, i presupposti per una deroga riguardo ai limiti di velocità.

Nelle "Istruzioni del 13 marzo 1990 sul modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità" è disposto quanto segue: "si raccomanda di controllare la fondatezza delle misure ordinate procedendo ad un riesame. Conformemente all'articolo 107 capoverso 5 OSStr, l'autorità deve - se le circostanze si modificano - riesaminare la regolamentazione del traffico e, qualora fosse necessario, abrogarla". Inoltre, "qualora siano prevedibili effetti negativi sull'ambiente in caso di una deroga alla limitazione generale, si procederà anche a un'analisi della situazione fonica conformemente all'ordinanza contro l'inquinamento fonico risp. a un'analisi del carico dell'ambiente conformemente all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico". Molti Cantoni non si sono attenuti a questa raccomandazione; nel Cantone di Zurigo, per esempio, ci sono 113 km di strade in centro abitato con limite di velocità di 60 km/h lungo le quali vivono 43 000 persone, che risentono di un inquinamento acustico superiore alla soglia prevista dall'OIF (interrogazione 329/2021 al Gran Consiglio di Zurigo). Una deroga per l'aumento dei limiti di velocità non è più conforme alla situazione odierna.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale respinge la modifica dell'articolo 32 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) per i motivi esposti di seguito.

La regolamentazione della viabilità locale e la segnaletica sulle strade cantonali e comunali sono generalmente di competenza delle autorità locali. Il Consiglio federale ritiene che la decisione di aumentare i limiti di velocità su singoli tratti stradali in centri abitati debba rimanere di pertinenza dei Cantoni, che conoscono necessariamente le caratteristiche e circostanze locali.

In casi specifici, su strade ad alta percorrenza e adeguatamente attrezzate come quelle principali, prevedere un aumento della velocità massima consentita può essere opportuno per migliorare la viabilità nei centri abitati, laddove compatibile con i requisiti di sicurezza stradale e tutela ambientale. Esistono infatti strade che attraversano centri abitati ma lungo le quali non sorgono edifici residenziali, per cui può essere giustificato il limite di 60 km/h. In questi casi occorre soppesare flusso veicolare e capacità di assorbimento del traffico da un lato e protezione dal rumore dall'altro.

A livello internazionale è un'opzione molto diffusa per i principali assi stradali nei centri abitati. La regolamentazione attuale lascia a Cantoni e Comuni una ragionevole discrezionalità, che non deve essere eccessivamente limitata.

Proteggere la popolazione dal rumore stradale è importante. I riferimenti giuridici per contrastare l'inquinamento acustico sono la legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e l'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). La legge prevede di ridurre in primo luogo il rumore alla fonte utilizzando le tecniche più innovative in materia. Se non sono rispettate le soglie di esposizione al rumore, l'ente proprietario della strada deve adottare ulteriori provvedimenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.