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22.3453 · Interpellanza · 2022-05-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Quando il Consiglio federale cambierà la sua prassi?

2. Quando riconoscerà che l'Eritrea non è uno Stato sicuro?

3. Condivide l'opinione secondo cui gli Eritrei giunti in Svizzera secondo la vecchia legge sull'asilo devono ottenere uno statuto legale?

4. Come può assumersi la responsabilità del ritorno obbligato degli Eritrei in zone di guerra e definirlo ragionevolmente esigibile?

5. In futuro riconoscerà i profughi eritrei in Svizzera?

Begründung

Il caso Yonas è noto. Nel 2016 il giornalista Christian Zeier è stato in Eritrea per farsi un quadro della situazione in loco, nel 2020 ha rintracciato Yonas in Grecia e ha seguito il suo ritorno in Svizzera. Questo caso dimostra per l'ennesima volta quanto è chiaro da molto tempo: la SEM valuta in maniera errata il Paese (contro ogni buon senso, poiché le informazioni contenute nel rapporto EASO del 2019 rivelano una situazione diversa). Insieme al Tribunale amministrativo federale, che ha approvato tutti gli inasprimenti della prassi con sentenze di riferimento alquanto discutibili, le autorità svizzere sostengono che un ritorno in Eritrea non è soltanto "ragionevolmente esigibile", bensì anche ammissibile (in sintonia con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con la Convenzione contro la tortura, la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Le cose non stanno così, come ha ora dimostrato in maniera sconcertante il caso Yonas.

Attualmente centinaia di Eritrei respinti vivono in Svizzera, senza titolo valido di soggiorno, senza il diritto di lavorare e acquisire una formazione, senza qualsivoglia prospettiva per il futuro: molti di loro - entrati tra il 2014 e il 2017 - sono o erano ben integrati al momento dell'allontanamento. Hanno imparato la lingua, iniziato una formazione o un apprendistato e vogliono lavorare. Invece sono condannati a starsene con le mani in mano e loro malgrado vengono a gravare sui Cantoni con 52 franchi al giorno (costi per persona beneficiante del soccorso d'emergenza nel Canton Berna dopo che la somma forfettaria di 6000 franchi per persona versata dalla Confederazione è esaurita). Questa situazione non è sostenibile né per gli interessati né per l'economia né per la Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come già illustrato a più riprese dal Consiglio federale (da ultimo nella sua risposta all'interpellanza 21.3899 Clivaz Christophe, "Situazione geopolitica in Eritrea. La Segreteria di Stato della migrazione non dovrebbe ripensare la sua politica d'asilo?"), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) osserva costantemente la situazione e gli sviluppi in Eritrea. A tal fine, si fonda sulle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali (compreso l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati) e le ONG, nonché gli scienziati, i giornalisti e altre persone competenti e degne di fiducia. Si fonda su questa costante e ampia analisi della situazione per adeguare, quando necessario, la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) sostiene l'attuale prassi d'asilo della SEM. La prassi è stata riesaminata anche in considerazione del caso individuale riportato di recente dal collettivo di ricerca Reflekt, senza tuttavia che ne siano risultati motivi a sostegno di un adeguamento generale.

2. L'Eritrea non è mai stata inserita nell'elenco dei Paesi di origine o provenienza o degli Stati terzi sicuri definito dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6a capoverso 2 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31).

3 e 5. La SEM esamina accuratamente ogni caso per determinare se ritornando nel suo Paese d'origine il richiedente l'asilo rischia di subire pregiudizi ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo, per cui deve essere riconosciuto come rifugiato. Se il richiedente non adempie la qualità di rifugiato, occorre successivamente determinare se l'esecuzione del suo allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell'articolo 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

Come tutte le altre persone allontanate con decisione passata in giudicato, le persone provenienti dall'Eritrea la cui domanda d'asilo è stata respinta sono obbligate a lasciare la Svizzera. Occorre tuttavia rilevare che la maggioranza degli Eritrei che presentano una domanda d'asilo in Svizzera, ovvero circa l'87 per cento in media nel corso degli ultimi anni, ottiene una protezione, ossia l'asilo o un'ammissione provvisoria.

4. Secondo le attuali stime della SEM e del TAF, in Eritrea non vige una situazione di guerra o di violenza generalizzata. L'esecuzione dell'allontanamento verso questo Paese è pertanto considerato in genere ragionevolmente esigibile. Se nel singolo caso esistono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, i richiedenti l'asilo eritrei sono ammessi provvisoriamente in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.