Cure sanitarie per i profughi ucraini in Svizzera. Come impiegare rapidamente il personale medico proveniente dall'Ucraina?
22.3474 · Interpellanza · 2022-05-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La pandemia di coronavirus ha portato a un'importante carenza di personale per il trattamento di bambini e adolescenti. L'elevato numero di rifugiati provenienti dall'Ucraina e le barriere linguistiche aggravano una situazione già precaria. La complessità e la durata delle cure aumentano, infatti, poiché deve sempre essere presente una persona che funga da interprete. A seguito delle nuove condizioni d'ammissione dei medici (prova di avere lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto e di avere conoscenze linguistiche in una delle lingue nazionali), non è più possibile assumere medici dall'estero come fornitori di prestazioni ambulatoriali, il che comporta numerosi problemi e trasferimenti dispendiosi in ambito ospedaliero.
Secondo quanto riportato dai media, tre quarti dei rifugiati adulti provenienti dall'Ucraina sono titolari di un diploma universitario e tra questi potrebbero esservi molti operatori sanitari qualificati.
Secondo il foglio informativo dell'UFSP "Informazioni per i professionisti della salute titolari di qualifiche ucraine", è di principio possibile la registrazione nel registro delle professioni mediche MedReg e di conseguenza anche l'esercizio della professione sotto vigilanza professionale. Rimangono però importanti ostacoli. Spetta infatti in parte all'autorità cantonale competente decidere se, e a quali condizioni, una persona con un diploma registrato per una professione medica universitaria o altri professionisti della salute possano esercitare in Svizzera.
Per questo motivo, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali possibilità intravede per garantire che il maggior numero possibile di professionisti sanitari provenienti dall'Ucraina e titolari di un permesso S, vale a dire medici, psicologi e infermieri, possano essere impiegati in Svizzera per il trattamento di rifugiati ucraini bisognosi di cure mediche, e in particolare di bambini e adolescenti?
2. È possibile prevedere deroghe e, in particolare, corsi di lingua intensivi a livello nazionale, così che i professionisti della salute provenienti dall'Ucraina e titolari di un permesso S possano, in linea di principio, essere ammessi a curare pazienti in Svizzera?
3. È possibile accelerare i processi di ammissione all'interno dei Cantoni, consentendo a livello nazionale il riconoscimento semplificato e temporaneo dei diplomi ucraini nel rispetto di buone condizioni di lavoro?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'autorizzazione all'esercizio della professione sotto vigilanza professionale è di esclusiva competenza delle autorità cantonali. Il Consiglio federale non ha alcun potere decisionale in merito all'impiego di professionisti della salute titolari di un permesso S.
Il diritto federale prescrive ai Cantoni l'obbligo di vincolare l'autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale al possesso di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto ai sensi della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11); ai medici, farmacisti e chiropratici è inoltre richiesto un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto ai sensi della LPMed.
L'esercizio della professione sotto vigilanza professionale (ossia a titolo dipendente, p. es. come medico assistente nel campo della medicina umana) è possibile se la persona titolare di un diploma di formazione o perfezionamento non riconosciuto in Svizzera è iscritta nel registro delle professioni mediche (MedReg) e dispone delle competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione. Per il riconoscimento e la registrazione si veda la risposta 3.
2. I Cantoni possono derogare al requisito delle conoscenze linguistiche se ciò s'impone per assicurare l'assistenza ai pazienti, se non è stato possibile trovare una persona che esercita una professione medica universitaria in grado di provare tali conoscenze linguistiche e se è garantita la sicurezza dei pazienti (art. 11b dell'ordinanza sulle professioni mediche; OPMed; RS 811.112.0). Spetta al datore di lavoro, se necessario in accordo con l'autorità sanitaria cantonale competente, stabilire in quale momento la carenza di personale nella sua struttura pregiudica la fornitura delle cure ai pazienti. Stando alle informazioni fornite dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, attualmente i Cantoni non prevedono deroghe per i professionisti della salute titolari di un permesso S, tanto più che, per ora, non sono sommersi da richieste concrete in tal senso.
I Cantoni e i Comuni offrono numerosi corsi di lingua per aiutare le persone fuggite in cerca di protezione ad entrare nel mondo del lavoro. L'offerta di corsi di lingua specifici per le professioni sanitarie dovrebbe essere sostenuta dalle strutture ordinarie competenti.
3. Il riconoscimento e la registrazione di diplomi esteri spettano alla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) per le professioni mediche universitarie, alla Commissione delle professioni psicologiche per le professioni psicologiche e alla Croce Rossa Svizzera per le professioni sanitarie.
Se le condizioni per il riconoscimento non sono soddisfatte, il diploma può essere registrato purché si dimostri che, nel Paese in cui è stato rilasciato, il titolo di studio autorizza a esercitare la professione sotto vigilanza professionale ed è basato su una formazione conforme ai requisiti minimi. Nelle scorse settimane alla MEBEKO sono pervenute una ventina di domande per la registrazione di diplomi di professioni mediche universitarie non riconosciuti in Svizzera, la maggior parte delle quali sono state accolte.
Come già indicato, spetta ai Cantoni rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della professione.
Risposta del Consiglio federale.