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Qual è l'impatto sul diritto all'informazione delle minacce di procedimenti giudiziari, delle richieste di risarcimento o delle denunce penali?

22.3498 · Postulato · 2022-05-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Martedì 10 maggio una maggioranza UDC, PPD, Verdi liberali e PLR ha accolto la proposta della maggioranza costituita dai medesimi gruppi politici nel Consiglio degli Stati che rende più facile ottenere il divieto di diffusione di articoli o reportage tramite provvedimenti cautelari (art. 266 CPC).

Questo attacco parlamentare al diritto all'informazione è stato sferrato da una parte degli eletti che l'hanno sostenuto come una modifica di poco conto e senza reale portata sul lavoro dei giornalisti.

Questa controriforma s'iscrive in un contesto che è opportuno chiarire. Il diritto alla protezione della personalità sembra voler essere distolto dalla sua finalità principale per essere strumentalizzato al fine di imporre il silenzio su fatti la cui portata politica e sociale appare evidente e che meriterebbero di essere portati a conoscenza del pubblico.

Vi è da temere che il ricorso a procedimenti giudiziari, la minaccia di richieste di risarcimento o una denuncia penale costringano alcuni media a rinunciare a coprire determinati temi o casi.

Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sullo stato del diritto all'informazione in Svizzera che permetta di meglio individuare i contorni di questa minaccia e in particolare di informare il Parlamento sui seguenti aspetti del problema:

a. la natura dell'informazione più minacciata (quella sulla vita intima di personalità, quella concernente procedimenti giudiziari di cui sono oggetto personalità, ecc.);

b. la proporzione di articoli o reportage la cui diffusione è stata impedita da un provvedimento cautelare e che hanno finalmente potuto essere pubblicati dopo una procedura di merito dinanzi al giudice;

c. l'oggetto degli articoli o dei reportage interessati da questi procedimenti giudiziari (informazione su procedimenti giudiziari o condanne penali di cui sono oggetto personalità, criminalità economica, legame di interessi economici o politici di personalità, ecc.).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 266 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272) disciplina le condizioni per pronunciare provvedimenti cautelari contro media periodici. Queste condizioni sono più severe delle condizioni generali per disporre provvedimenti cautelari previste all'articolo 261 CPC. Nel caso di pubblicazioni nei media occorre infatti procedere a una ponderazione tra la protezione della personalità e la libertà dei media garantita dall'articolo 17 Cost.

Nel suo messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto) (FF 2020 2407), il Consiglio federale ha soltanto proposto, per quanto riguarda l'articolo 266 CPC, di prevedere espressamente alla lettera a l'applicazione della disposizione in caso di lesione attuale e non soltanto di lesione imminente. L'obiettivo era correggere un'omissione del legislatore: l'articolo 28a capoverso 3 vCC includeva esplicitamente le lesioni attuali e la dottrina è concorde nell'affermare che tale è il caso anche per l'attuale articolo 266 lettera a CPC.

Il Parlamento ha inoltre deciso di mitigare la condizione del "pregiudizio particolarmente grave" prevista alla lettera a stralciando l'avverbio "particolarmente". Questa modifica è stata decisa sulla base dei lavori preparatori effettuati dalle due commissioni incaricate dell'esame preliminare del progetto.

Secondo il Consiglio federale, nulla indica che il regime giuridico attuale, che sia l'articolo 266 CPC o le altre disposizioni pertinenti, sarebbe troppo restrittivo e costituirebbe una minaccia che limita i media nel loro lavoro. È vero che l'adeguamento deciso dal Parlamento modifica le condizioni dei provvedimenti cautelari contro media periodici. Quando ha preso la sua decisione, il Parlamento si è tuttavia fondato su un'analisi della prassi giudiziaria attuale e i tribunali restano obbligati, malgrado la modifica, a ponderare gli interessi in ogni caso concreto, alla luce dei diritti fondamentali in questione (libertà dei media tutelata dagli art. 10 CEDU e 17 Cost., e protezione della sfera privata prevista agli art. 8 CEDU e 13 Cost.).

Uno studio specifico e approfondito come quello chiesto dal postulato non è pertanto giustificato, tanto più che il postulato è stato presentato direttamente dopo una proposta sul medesimo tema discussa e respinta in Parlamento in occasione delle deliberazioni su una revisione in corso.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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