22.3518 · Mozione · 2022-05-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di accordare lo statuto S soltanto alle persone di nazionalità ucraina, tranne nel caso di richiedenti l'asilo riconosciuti dall'Ucraina.
Begründung
Occorre impedire che migranti economici abusino dello statuto S. Da marzo 2022, quest'ultimo è stato accordato a un migliaio di persone di nazionalità non ucraina. È un errore: un migrante che sostiene di aver vissuto in Ucraina o che vi ha veramente vissuto prima della guerra ma non possiede un passaporto ucraino può senza problemi ritornare nel suo Paese di origine sicuro. Per garantire che lo statuto S adempia al meglio la sua funzione vera e propria, ossia accordare una protezione provvisoria a profughi di guerra che non possono trovare protezione nel loro Paese, la cerchia dei beneficiari deve essere limitata ai cittadini ucraini e ai richiedenti l'asilo riconosciuti dall'Ucraina. Ovviamente per tutte le altre persone resta possibile presentare una domanda d'asilo in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Diversamente dai massicci movimenti di fuga registrati in passato, la situazione attuale presenta la peculiarità che gran parte dei profughi può viaggiare senza visto in tutto lo spazio Schengen, dove può soggiornare per 90 giorni sull'arco di 180 giorni. Era pertanto necessario un approccio coordinato su scala europea. Il Consiglio federale ha pertanto definito le modalità di concessione dello statuto di protezione S orientandosi alla pertinente direttiva dell'Unione europea (UE), che prevede in particolare di accordare protezione anche ai cittadini di Stati terzi che soggiornavano legalmente in Ucraina e non possono tornare nel loro Paese di origine.
Nel quadro della consultazione svolta dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) presso i Cantoni, i Comuni, le città, le istituzioni di soccorso e l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati sulla concessione dello statuto di protezione S, la grande maggioranza dei partecipanti - in particolare dei Cantoni - si è esplicitamente pronunciata a favore dell'estensione del suddetto statuto a questa categoria di persone. Su questa base, nella decisione di portata generale dell'11 marzo 2022 (FF 2022 586) il Consiglio federale ha stabilito le categorie di persone cui è concessa protezione provvisoria in Svizzera. Oltre ai cittadini ucraini, sono inclusi anche i cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno ucraino valido che non possono tornare nel loro Paese d'origine in modo durevole e sicuro. La SEM esamina in ogni singolo caso se queste condizioni sono adempiute, orientandosi ai criteri esistenti per determinare se l'esecuzione di un allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza 22.3494 Fivaz "Stop all'arbitrio: lo statuto S per tutti i rifugiati provenienti dall'Ucraina"). Dal 12 marzo 2022 lo statuto S è stato negato su questa base a 469 persone di nazionalità non ucraina (stato al 14 agosto 2022).
Nel contempo va osservato che il 96 per cento delle persone a cui è stato accordato lo statuto S è di nazionalità ucraina. Il restante 4 per cento è sottoposto a un esame individuale da parte della SEM. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non vede la necessità di adeguare la cerchia di persone da proteggere nel quadro del conflitto in Ucraina.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.