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22.3540 · Interpellanza · 2022-06-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In caso d'intervento in strutture sportive o ricreative situate in territorio straniero vicino al confine svizzero, i soccorritori si trovano a fare i conti con un'incertezza giuridica. Anche se queste strutture sono frequentate principalmente da cittadini svizzeri, si verificano situazioni giuridicamente irrisolte. Ciò diventa evidente soprattutto quando il personale ausiliario svizzero dispensa determinati medicamenti. In un triangolo transfrontaliero come quello di Basilea, tuttavia, ha comunque senso che i soccorritori intervengano anche in territorio tedesco o francese.

Il Dipartimento di giustizia e sicurezza di Basilea Città ha perciò deciso, a tutela dei propri collaboratori, di effettuare un accertamento sul piano giuridico anche per la Francia, dal quale è emerso che, nonostante le qualifiche, i soccorritori svizzeri non sono autorizzati a somministrare medicamenti in questo Paese (fonte: Primenews, maggio 2022). Questo significa, concretamente, che a ogni intervento deve essere sempre presente un medico del pronto soccorso, altrimenti bisogna rinunciare a intervenire.

Il problema si presenta a vari livelli: oltre a una diversa ripartizione delle responsabilità, ogni Paese presenta differenze anche a livello di formazioni, profili professionali e relative competenze. Nell'opuscolo di Trisan sull'assistenza medica d'urgenza in Germania, Francia e Svizzera è riportata un'analisi della situazione. (Fonte: https://www.trisan.org/themenfelder/rettungsdienste; disponibile in tedesco e francese)

Sulla scorta di quanto esposto chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

- È a conoscenza dei problemi incontrati dai servizi di soccorso nel triangolo transfrontaliero di Basilea?

- Questi problemi si presentano anche in altre regioni di frontiera?

- Ritiene che si possano trovare soluzioni pragmatiche in collaborazione con il Cantone di Basilea Città e altri Cantoni interessati?

- Quali opzioni intravede per risolvere questi problemi a livello nazionale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera l'organizzazione del soccorso medico d'emergenza, compresa la composizione delle squadre d'intervento, è essenzialmente di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale è consapevole che le differenze normative in materia di formazione, competenza e modalità d'esercizio del soccorso d'emergenza tra la Svizzera, la Francia e la Germania rappresentano una sfida importante per gli interventi transfrontalieri di soccorso medico d'emergenza nella regione trinazionale del Reno superiore.

2. Le situazioni variano da una regione all'altra, ma le sfide poste dalle differenze normative rimangono spesso le stesse. In questo ambito sono state concluse varie convenzioni nella regione del Lemano. Pertanto, il Cantone di Ginevra dispone della convenzione di cooperazione transfrontaliera nel settore dell'assistenza medica d'urgenza del 27 gennaio 2011 (Convention de coopération transfrontalière dans le domaine de la prise en charge des urgences, CTPU; rsGE K 1 22) conclusa con l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes e diversi centri ospedalieri della regione. Il 4 marzo 2015 l'Ospedale universitario di Ginevra (HUG) ha inoltre firmato una convenzione con l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) che permette a un mezzo di soccorso di intervenire, in caso di emergenza medica, nell'area del CERN, compresa la parte situata in Francia. Questi esempi evidenziano l'importanza delle convenzioni di cooperazione regionali per facilitare l'intervento dei soccorsi d'emergenza nel contesto transfrontaliero.

3. Le convenzioni di cooperazione regionale hanno l'obiettivo di eliminare gli ostacoli amministrativi e giuridici e di trovare soluzioni che consentano, per esempio, a un'ambulanza e alla sua squadra di attraversare la frontiera, nonché di stabilire le condizioni d'intervento, le responsabilità e gli aspetti di assistenza finanziaria. Compete ai Cantoni coinvolti definire l'interesse e il bisogno di avviare negoziati per elaborare tali convenzioni con le regioni confinanti. Oltre alle soluzioni convenzionali, il dialogo regolare con le autorità e i servizi di soccorso medico d'emergenza oltre frontiera permettono di affrontare le questioni nel modo più vicino possibile alle specificità locali e di tenere così conto delle sfide particolari di ogni regione. Le organizzazioni di cooperazione transfrontaliera, come la Conferenza del Reno superiore, costituiscono piattaforme appropriate per tematizzare questi argomenti con le autorità regionali francesi e tedesche. La Confederazione partecipa regolarmente a questo dialogo.

4. La Confederazione sostiene i Cantoni facilitando l'avvio di programmi di cooperazione e creando, in caso di bisogno, il quadro legale necessario per stipulare le convenzioni. Dato che l'organizzazione del soccorso medico d'emergenza è essenzialmente di competenza dei Cantoni, la Confederazione interviene soltanto in modo mirato quando si presentano aspetti che rientrano nel campo di applicazione delle leggi federali. A titolo esemplificativo, la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede all'articolo 34 capoverso 2 lettera a la possibilità che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni (p. es. spese di salvataggio e di trasporto) fornite all'estero, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, ad assicurati residenti in Svizzera. I criteri e le condizioni da soddisfare sono stabiliti all'articolo 36a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), che si applica quindi a tutte le regioni di frontiera svizzere. Inoltre, la Confederazione ha stipulato con la Francia un accordo quadro sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera che permette ai Cantoni e alle autorità regionali sanitarie francesi di concludere progetti di cooperazione sanitaria anche nell'ambito dell'assistenza medica d'urgenza (RS 0.131.334.93). Vi sono infine accordi bilaterali con tutti i nostri Stati vicini riguardanti l'intervento di soccorso medico d'emergenza nel quadro dell'assistenza reciproca in caso di catastrofe o sinistro grave (Francia: RS 0.131.334.9; Germania: RS 0.131.313.6; Austria: RS 0.131.316.3; Italia: RS 0.131.345.4 e Liechtenstein: RS 0.131.351.4).

Risposta del Consiglio federale.