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22.3591 · Interpellanza · 2022-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati è entrata in vigore il 1° giugno 2004. L'articolo 7a capoverso 3 stabilisce che la Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Finora questa legge è rimasta immutata, anche sotto il profilo della limitazione dei costi a carico della Confederazione.

1. Il Consiglio federale condivide le seguenti stime delle spese salariali relative agli ispettori e, pertanto, dei costi massimi che secondo la legge spetterebbero alla Confederazione, cioè al contribuente?

a. dal 2004 al 31 dicembre 2017: 40 ispettori, con uno stipendio annuale di circa 120 000 franchi, per un totale di 4,8 milioni di franchi (in crescita fino alla fine del 2017). La legge giustificherebbe l'attribuzione del 50 per cento di questi costi alla Confederazione, con un aumento annuale costante;

b. dal 2018 a oggi: 120 ispettori, con uno stipendio annuale di circa 130 000 franchi, per un totale di 15,6 milioni di franchi. La legge giustificherebbe l'attribuzione del 50 per cento di questi costi alla Confederazione: approssimativamente si tratta di 7,8 milioni.

2. Quali spese salariali si è effettivamente assunta annualmente la Confederazione dal 2004?

3. Perché non è mai stata indetta una gara d'appalto per questo incarico pubblico?

L'ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera contempla da settembre 2009 un nuovo articolo 16e, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, con una disposizione che non è coperta dalla legge: "Gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell'attività di ispezione conformemente all'articolo 7a della legge devono eseguire in totale 27 000 controlli all'anno". Questa disposizione imperativa è stata mantenuta fino al 31 dicembre 2017. A questo riguardo si pongono le domande seguenti:

4. Qual è la base legale di questa disposizione imperativa?

5. Secondo quali criteri il numero di controlli annuali è stato fissato a 27 000 (indipendentemente dall'andamento dell'economia) e come sono stati ripartiti i controlli tra i Cantoni?

6. Quanti controlli sono stati effettuati annualmente per Cantone dal 2010 al 2021?

Il 23 agosto 2017, con validità dal 1° gennaio 2018, il numero di controlli da eseguire secondo l'articolo 16e è aumentato da 27 000 a 35 000.

7. Qual è la ragione di questo aumento di controlli obbligatori, stabilito da un'ordinanza?

8. Su quali calcoli si basa questo aumento?

9. Secondo quale chiave e/o criteri (numeri di abitanti o altro) questi 35 000 controlli obbligatori sono stati ripartiti tra i Cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

A titolo introduttivo, il Consiglio federale ricorda che le commissioni paritetiche (CP) dei settori in cui vige un contratto collettivo di lavoro (CCL) a cui è stata conferita obbligatorietà generale sono incaricate, oltre che dell'esecuzione delle misure collaterali, anche dell'attuazione ordinaria del CCL che vige nel loro settore. Le commissioni tripartite (CT) cantonali, formate da rappresentanti dei Cantoni e delle parti sociali, svolgono attività di sorveglianza del mercato del lavoro nei settori non coperti da un CCL a cui è stata conferita obbligatorietà generale. D'altra parte occorre precisare che, nel quadro dell'applicazione delle misure collaterali, il finanziamento delle CT e delle CP è disciplinato differentemente. In virtù dell'articolo 7a capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati (LDist, RS 823.20), la Confederazione indennizza il 50 per cento delle spese salariali degli organi esecutivi cantonali, compresa la quota di contributi alle assicurazioni sociali spettante al datore di lavoro (per un elenco dei contributi federali effettivi vedi la risposta alla domanda 2). Conformemente all'articolo 7 capoverso 5 LDist, il Consiglio federale disciplina l'indennità delle parti sociali all'articolo 9 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist, RS 823.201). Le CP vengono indennizzate in base a un importo forfettario per ogni controllo, perché gli organi paritari di controllo sono incaricati anche dell'esecuzione ordinaria del CCL, che non rientra nelle misure collaterali.

1. La stima proposta è più o meno esatta, se si considerano gli importi effettivi che figurano nella risposta del Consiglio federale alla domanda 2. Tuttavia essa tiene conto soltanto delle spese salariali delle autorità cantonali. A queste si aggiunge la partecipazione finanziaria all'attività di controllo delle CP.

2. Le spese salariali cantonali assunte dalla Confederazione sono le seguenti (importi in CHF): 3,0 mio. (2006); 4,9 mio. (2007); 4,5 mio. (2008); 4,9 mio. (2009); 5,0 mio. (2010); 5,1 mio. (2011); 5,2 mio. (2012); 5,4 mio. (2013); 5,9 mio. (2014); 6,5 mio. (2015); 6,6 mio. (2016); 6,7 mio. (2017); 7,2 mio. (2018); 7,6 mio. (2019); 7,4 mio. (2020); 7,5 mio. (2021). Totale cumulato dal 2006 al 2021: 93,4 mio.

3. I controllo previsti dalla LDist costituiscono un mandato legale conferito alle CT cantonali e alle CP (art. 7 LDist e art. 360b CO). La legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) non è applicabile e pertanto non viene indetto alcun bando.

4. L'articolo 7a capoversi 1 e 2 LDist impone ai Cantoni di disporre di un numero di ispettori sufficiente, determinato in particolare in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro.

La prescrizione nella base legale di un numero sufficiente di ispettori è finalizzata a generare una quantità di controlli che permetta di rilevare ed eliminare gli abusi sul mercato del lavoro. L'obiettivo quantitativo fissato all'articolo 16e ODist esprime la quantità di controlli perseguita dalla LDist, che dovrebbe essere raggiunta affinché il livello della sorveglianza esercitata dalle CT cantonali e i controlli dei prestatori di servizi soggetti all'obbligo di annuncio effettuati dalle CP siano sufficienti. È questo il senso da dare alla formulazione "imperativa" di cui all'articolo 16e ODist. La possibilità di sancire questo obbligo si fonda sulla competenza attribuita a titolo generale al Consiglio federale di emanare norme di diritto sotto forma di ordinanze d'esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.).

5. Questo obiettivo garantisce che venga svolto un numero minimo di controlli. È stato stabilito in base a diversi parametri, come ad esempio il numero di prestatori di servizi provenienti dall'UE, o il numero di aziende svizzere attive nei settori a rischio. La ripartizione degli obiettivi si basa sugli indicatori previsti all'articolo 16a ODist: il numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro; la quota di manodopera straniera presente; i settori rappresentati sul mercato cantonale del lavoro e un eventuale assoggettamento a un CCL a cui è stata conferita obbligatorietà generale; la distribuzione geografica delle imprese; le relazioni transfrontaliere; la collaborazione esistente tra il Cantone e le parti sociali e la collaborazione esistente tra le varie autorità cantonali.

6. Le SECO pubblica annualmente un rapporto dettagliato sull'attività di controllo svolta dagli organi d'esecuzione delle misure collaterali, seguendo differenti modalità a seconda degli organi, dei settori e delle regioni interessate. Questi rapporti vengono redatti dal 2004, e sono disponibili su: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Rapporti della SECO sull'esecuzione delle misure d'accompagnamento. Su richiesta la SECO può fornire i dati elaborandoli anche secondo altri criteri.

7. Il Consiglio federale ha adottato le misure contenute nel rapporto del 21 ottobre 2016 sulla necessità di migliorare l'esecuzione e la lotta contro gli abusi nel quadro delle misure collaterali (https://www.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Il Consiglio federale vuole migliorare ulteriormente l'esecuzione delle misure collaterali). Le ragioni dell'aumento sono esposte in dettaglio al punto 3.1.4 e al capitolo 5. Si trattava soprattutto di tenere conto dell'aumento del numero di prestatori di servizi provenienti dall'UE e di aumentare l'intensità dei controlli presso le imprese svizzere.

8. La CT della Confederazione e il Consiglio federale - nel quadro del suo piano d'azione del 23 novembre 2016 finalizzato a migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli - hanno deciso di sottoporre a controllo il 30-50 per cento dei prestatori di servizi soggetti all'obbligo di annuncio. La quota di aziende svizzere da controllare è aumentata, passando da 2 al 3 per cento (o dal 3% al 5% nei settori a rischio).

9. Gli indicatori determinanti sono specificati all'articolo 16a ODist (cfr. risposta alla domanda 5).

Risposta del Consiglio federale.