22.3633 · Mozione · 2022-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare al più presto una soluzione per indennizzare gli oneri supplementari sostenuti dai macelli, dalle aziende di sezionamento, dalle aziende di trasformazione e dagli stabilimenti di eliminazione a causa delle chiusure di stabilimenti e degli abbattimenti d'emergenza di capi di bestiame infetti ordinati dalle autorità nell'ambito della lotta contro la peste suina africana.
Begründung
Oltre alla pandemia di COVID-19, anche le epizoozie finiscono regolarmente al centro dell'attenzione pubblica. Attualmente ciò è soprattutto il caso della peste suina africana (PSA). Dalla Germania orientale e ora dal Baden-Württemberg come pure dal Piemonte, il virus della PSA avanza inesorabile verso i nostri confini ed è ormai solo una questione di tempo perché faccia la sua comparsa anche in Svizzera.
Fortunatamente la PSA non è pericolosa per l'essere umano. Tuttavia, colpisce cinghiali e maiali domestici ed è considerata un'epizoozia altamente contagiosa, anche se molto meno rispetto, per esempio, all'afta epizootica o alla peste suina classica. Ha però un decorso letale nel 90 per cento dei suini infetti.
Nel quadro dei preparativi contro una possibile epizoozia è emerso che le limitazioni imposte alle singole aziende di macellazione, sezionamento, trasformazione ed eliminazione possono rapidamente generare importanti oneri supplementari (p. es. impiego di personale, pulizia e disinfezione, processi operativi o di trasporto più complicati) ben superiori alle indennità versate per la perdita di animali secondo gli articoli 31 e 32 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) e mettere così in breve tempo a repentaglio la loro stessa esistenza. Inoltre, vi è il rischio potenziale che nei macelli non toccati dalle restrizioni si verifichi un congestionamento rilevante per la protezione degli animali, il che rappresenta un grande rischio sistemico per l'intero settore. Probabilmente anche per questo motivo, in Svizzera non vi sono assicurazioni disposte ad assumerlo.
Nella sua risposta all'interpellanza Müller Leo 22.3210 sulla PSA, il Consiglio federale ricorda che, secondo l'articolo 165a capoverso 4 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), alle persone danneggiate in seguito a un ordine dell'autorità può essere versata un'equa indennità. Analogamente, occorre ora elaborare una soluzione per il versamento di indennità anche in caso di epizoozie, ad esempio istituendo un fondo con i proventi a destinazione non vincolata della vendita all'asta dei contingenti doganali parziali per l'importazione di carne, in linea con i contributi per l'eliminazione (art. 45a cpv. 5 LFE).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole che un focolaio di peste suina africana, come qualsiasi focolaio di un'epizoozia altamente contagiosa, può avere anche conseguenze finanziarie su macelli e su aziende di sezionamento, trasformazione ed eliminazione. Già dal 1995 l'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) prevede provvedimenti concernenti la macellazione e la carne in caso di un focolaio di peste suina africana. Per esempio, nel macello i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi. La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione (art. 117 OFE).
Dato che si sono registrati casi di peste suina africana in regioni sempre più vicine alla Svizzera, sono avanzate richieste di soluzione per il risarcimento di eventuali spese supplementari a carico dei macelli e delle aziende di sezionamento, trasformazione ed eliminazione. Nel caso di un focolaio di epizoozia, infatti, la legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) prevede soltanto un'indennità per perdita di animali (art. 31 e 32 LFE). Già nella sua risposta all'interpellanza Müller Leo 22.3210 "Peste suina africana. Dopo la Germania ora anche l'Italia", il Consiglio federale ha dichiarato che, attualmente, non vede la necessità di ulteriori disciplinamenti (p. es. indennità per interruzione dell'esercizio). Le interruzioni di esercizio, ad esempio, possono essere coperte, come in altri settori, da soluzioni assicurative di diritto privato. La Confederazione e i Cantoni, per contro, non possono coprire tutti i rischi imprenditoriali delle aziende correlati a un focolaio di epizoozia.
Il Consiglio federale è contrario a ulteriori indennità nel caso della peste suina africana. Infatti, una soluzione specifica di settore per i macelli e le aziende di sezionamento, trasformazione ed eliminazione svantaggerebbe altre parti interessate come i detentori di animali o nel caso di altri focolai di epizoozie (p. es. afta epizootica) anche ulteriori parti in causa (p. es. le aziende di lavorazione del latte o di produzione di alimenti per animali) proprio perché in quei settori manca una regolamentazione simile. Per esempio, i detentori di animali non hanno diritto a un'indennità se hanno collaborato con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi e messo a disposizione il materiale necessario, se disponibile (art. 59 cpv. 2 OFE).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.