Tributi doganali speciali sulle fonti energetiche russe per non finanziare la guerra con l'acquisto di benzina e di olio da riscaldamento.
22.3837 · Postulato · 2022-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto le modalità con cui si potrebbero riscuotere tributi doganali speciali sul petrolio e sul gas russi e quali effetti sortirebbero. Il Consiglio federale è invitato in particolare a chiarire i punti seguenti.
- I tributi doganali speciali hanno una base giuridica e sono compatibili con il diritto commerciale e gli accordi stipulati? Se così non fosse, quali basi legali andrebbero modificate? Il Consiglio federale è invitato a presentare all'occorrenza i progetti relativi alle modifiche di legge necessarie.
- Quali conseguenze economiche determinerebbe la riscossione di tributi doganali speciali? È opportuno individuare ed esaminare il loro impatto sui prezzi di mercato e sui costi per i clienti finali. Inoltre, devono essere valutate e anticipate le possibili contromisure da parte della Russia.
- Come dovranno essere strutturati i tributi doganali speciali nel contesto delle normative dell'Unione Europea e in quale situazione si ritroverebbe la Svizzera se anche l'Unione europea dovesse imporre dazi sul petrolio russo?
Begründung
La Svizzera ha aderito alle sanzioni adottate contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Di fatto però, la tesoreria russa e quindi l'esercito russo si alimentano principalmente con la vendita di gas e petrolio, che non è toccata dalle sanzioni per via dello stato di dipendenza dei Paesi acquirenti. Dato che un embargo sulle fonti energetiche russe è difficilmente praticabile e potrebbe portare a un rialzo controproducente del prezzo nel commercio mondiale per via dell'aumento della domanda nei confronti degli altri fornitori, si discute ampiamente di un'eventuale imposizione di tributi doganali speciali sulle fonti energetiche russe. Tali dazi sono probabilmente in conflitto con il diritto commerciale in vigore e con gli accordi conclusi, ed è quindi necessario chiarire come strutturare l'imposizione di tributi doganali speciali e quali ripercussioni potrebbero generare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1: Gli articoli 1 e 2 della legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231) forniscono alla Svizzera una base giuridica per emanare provvedimenti volti ad attuare le sanzioni adottate da determinate organizzazioni internazionali o dai suoi principali partner commerciali. La LEmb non consente però alla Svizzera di emanare provvedimenti autonomi.
Altre basi da considerare potrebbero essere l'articolo 7 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) o l'articolo 1 della legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201). Queste disposizioni consentono al Consiglio federale di adottare provvedimenti autonomi per la salvaguardia degli interessi economici della Svizzera; non possono però essere utilizzate come base per emanare misure nell'ambito della sicurezza nazionale o della politica in materia di sanzioni. Secondo l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost; RS 101), il Consiglio federale può emanare ordinanze di durata limitata per tutelare gli interessi del Paese. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, le ordinanze su questa base possono essere emanate solo per salvaguardare interessi importanti della Svizzera nelle sue relazioni con altri soggetti di diritto internazionale e solo se attendere la procedura legislativa ordinaria potrebbe danneggiare tali interessi. Non è certo che questi requisiti siano soddisfatti nel caso in questione.
Inoltre, secondo il diritto dell'OMC, l'imposizione di dazi o altri oneri sulle importazioni non deve essere discriminatoria. Eventuali diritti doganali speciali costituiscono una deviazione dal principio della nazione più favorita di cui all'articolo I:1 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21). Una possibilità per la Svizzera sarebbe eventualmente quella di invocare le eccezioni di sicurezza di cui all'articolo XXI GATT, tuttavia la Russia potrebbe contestare la legittimità di questa procedura.
Domanda 2: La maggior parte dei prodotti petroliferi e del gas naturale viene importata in Svizzera dai Paesi dell'UE. Attualmente la Svizzera non registra importazioni di petrolio direttamente dalla Russia. Secondo l'Associazione svizzera dell'industria del gas, nel 2021 la quota di gas naturale proveniente dalla Russia è stata del 43 %. Tuttavia, negli ultimi anni la quota di gas naturale importato direttamente dalla Russia si è attestata su percentuali basse, a una sola cifra. La maggior parte del gas naturale russo importato in Svizzera arriva quindi indirettamente nel nostro Paese attraverso l'UE come parte di un mix di forniture di origini diverse (e quindi non chiaramente attribuibile alla Russia). Eventuali tributi doganali speciali solo per le importazioni dirette dalla Russia o in caso di origine esclusivamente russa sarebbero quindi pressoché inefficaci, ma avrebbero uno scarso impatto sui clienti finali.
Tributi doganali speciali sulle fonti energetiche russe potrebbero essere efficaci se fossero il più possibile globali o almeno se fossero applicati nelle principali aree economiche. L'imposizione di diritti doganali speciali da parte dell'UE potrebbe avere un impatto sulla Svizzera, perché l'UE continua a essere un importante acquirente di gas naturale russo e parte di esso viene importato in Svizzera. L'entità dell'impatto dipenderebbe dall'importo di tali tributi speciali e dalla misura in cui verrebbero trasferiti agli acquirenti, nonché dall'adeguamento del mix di forniture da parte dei commercianti.
Dichiarazioni su possibili reazioni da parte della Russia sarebbero solo speculazioni.
Domanda 3: Il 29 giugno 2022 il Consiglio federale ha introdotto un embargo sul petrolio greggio e su alcuni prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, adottando così i provvedimenti previsti nel sesto pacchetto di sanzioni dell'UE del 3 giugno 2022.
L'embargo vieta l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi. Pertanto non si pone più la questione di un tributo doganale speciale per il petrolio russo.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.