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22.3850 · Interpellanza · 2022-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Entrato in vigore il 15 agosto 2019, l'articolo 42b capoverso 1 della legge sulle armi (LArm) ha imposto un termine di tre anni (che scade il 15 agosto 2022) per notificare all'ufficio cantonale delle armi il "legittimo possesso" di armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b-d LArm.

Questo obbligo cagionerà senza dubbio in tutti i Cantoni un considerevole lavoro amministrativo, che va ad aggiungersi a quello simultaneamente causato dalla messa in servizio del sistema di gestione (Suisse ePolice) che fedpol impone alle armerie.

Bisogna evitare di intasare gli uffici cantonali delle armi, un intasamento che sarebbe pregiudizievole per tutti coloro che, per altri motivi, devono ricorrere ai servizi dei suddetti uffici.

In questo contesto, chiedo al Consiglio federale

1. Come valuta la procedura di notifica delle armi in questione: dal 15 agosto 2019 sono numerosi i possessori che hanno effettuato la notifica prevista dall'articolo 42b capoverso 1 LArm oppure occorre attendersi una valanga di notifiche dell'ultimo minuto?

2. Ritiene opportuno e necessario, per evitare un intasamento degli uffici cantonali delle armi, prevedere una proroga della scadenza prescritta dalla disposizione legale summenzionata?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non dispone di cifre a livello nazionale sulle notifiche successive del legittimo possesso di armi da fuoco ora vietate (art. 5 cpv. 1 lett. bd della legge sulle armi, LArm; RS 514.54) poiché non esiste un registro delle armi gestito a livello centralizzato dalla Confederazione. Sono infatti i Cantoni a trattare le notifiche successive. Da un rapido sondaggio svolto dopo la scadenza del termine del 14 agosto 2022 è emerso che soltanto pochi Cantoni registrano un numero elevato di notifiche.

2. I Cantoni sono stati preparati all'attuazione della legge sulle armi riveduta, il che include anche le notifiche successive; a tal fine possono utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione da fedpol. La maggior parte dei Cantoni ha tuttavia ricevuto soltanto poche notifiche e persino quelli che attualmente registrano un maggior numero di notifiche non ritengono opportuno prorogare il termine. Né i riscontri forniti dai Cantoni né le richieste dei cittadini a fedpol portano a ritenere che il termine del 14 agosto 2022 non sia sufficiente e causi un sovraccarico di lavoro agli uffici cantonali delle armi. Neanche la corrente introduzione della procedura di notifica elettronica per le transazioni di armi (basata su Suisse ePolice) incide in alcun modo sulla situazione. Indipendentemente da quanto precede, la proroga del termine in questione non compete al Consiglio federale, poiché si tratta di un termine disposto dalla legge.

Risposta del Consiglio federale.