No a remunerazioni eccessive per membri delle direzioni e dei Consigli di amministrazione nell'ambito dell'assicurazione malattie obbligatoria
22.3866 · Mozione · 2022-06-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un disegno di legge in base al quale la remunerazione (inclusi il secondo pilastro e le prestazioni accessorie) dei membri delle direzioni delle assicurazioni malattie non superi 250 000 franchi l'anno. Per i membri dei Consigli di amministrazione, l'importo massimo della remunerazione è di 50 000 franchi l'anno.
Una minoranza della Commissione (Silberschmidt, Dobler, Hess Lorenz, Humbel, Lohr, Mäder, Mettler, Nantermod, Sauter) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso contro una limitazione delle retribuzioni dei dirigenti delle assicurazioni malattie nel suo parere in risposta al postulato 16.3617 "Limitare le retribuzioni dei dirigenti delle assicurazioni malattia" del 17 giugno 2016 e all'omonima mozione 18.3442 del 4 giugno 2018 depositati dal Gruppo socialista.
Il Consiglio federale comprende la preoccupazione espressa nella mozione e l'atteggiamento critico nei confronti di determinate retribuzioni molto elevate. Tuttavia, le casse malati non sono aziende della Confederazione, bensì aziende private autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Godono perciò di grande autonomia nello stabilire le retribuzioni e la fissazione di un limite massimo rappresenterebbe una grande ingerenza nella loro libertà imprenditoriale. Va inoltre tenuto presente che una tale regolamentazione consentirebbe di limitare la componente dello stipendio legata all'ambito dell'AOMS, ma non la retribuzione totale, che è composta da una quota derivante dall'AOMS e una derivante dal settore delle assicurazioni complementari. Ne conseguirebbe che i costi verrebbero probabilmente trasferiti soltanto in altri campi d'attività (offerte secondo la legge sul contratto d'assicurazione [assicurazioni complementari contro le malattie], assicurazione infortuni ecc.).
Una limitazione delle retribuzioni massime rappresenterebbe inoltre una novità per il settore delle assicurazioni sociali poiché in altri rami (p. es. previdenza professionale o assicurazione infortuni) non si applicano restrizioni di questo tipo.
Dall'entrata in vigore della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) e dell'articolo 21 ivi contenuto, gli assicuratori sono tenuti a pubblicare il loro sistema retributivo e le retribuzioni degli organi dirigenti, segnatamente del presidente del Consiglio d'amministrazione e della direzione. Questo obbligo garantisce la trasparenza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.