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Divergenze fra il diritto svizzero e il diritto europeo in materia di protezione dei lavoratori

22.3872 · Postulato · 2022-06-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di presentare un rapporto sulle principali divergenze fra il diritto svizzero e il diritto europeo nel settore della protezione dei lavoratori. Si tratta di illustrare gli adeguamenti necessari da apportare al diritto svizzero, se si volesse allinearlo al diritto europeo. Infine, occorre precisare i settori nei quali un simile allineamento migliorerebbe la protezione dei lavoratori e quelli in cui la peggiorerebbe.

Una minoranza della Commissione (Portmann, Aebi, Büchel, Farinelli, Geissbühler, Gössi, Grüter, Köppel, Page, Schillinger) propone di respingere il postulato.

Begründung

In seguito alla rottura dei negoziati con l'UE per un accordo istituzionale, il Consiglio federale ha deciso di esaminare la possibilità di adeguamenti autonomi del diritto nazionale allo scopo di stabilizzare le relazioni bilaterali. Nell'ambito di questo processo, si tratta parimenti di esaminare come si potrebbe procedere a un allineamento giuridico ragionevole nel settore della protezione dei lavoratori e quali sarebbero le conseguenze concrete.

Si tratta segnatamente di esaminare i testi legislativi seguenti: direttiva 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; direttiva 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza; direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici; direttiva 2009/38 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo; direttiva 2002/14 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; direttiva 98/59 in materia di licenziamenti collettivi; direttiva 2001/23 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti; direttiva 2005/56 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali; direttiva 2001/86 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; direttiva-quadro 89/391 concernente la sicurezza durante il lavoro e segnatamente le direttive derivate 89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro), 89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269 (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali); come pure l'attuazione della raccomandazione del Consiglio 2020/C 372/01 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani. Infine occorre pure tener conto della direttiva sulle norme unitarie in materia di salario minimo, sulla quale il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE si sono accordati il 7 giugno 2022 (2020/0310 COD).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito alla decisione di non sottoscrivere l'accordo istituzionale, il Consiglio federale ha valutato la possibilità di ridurre le differenze normative tra il diritto svizzero e quello comunitario allo scopo di stabilizzare le relazioni bilaterali con l'UE. La valutazione è stata svolta insieme ai partner sociali, ai Cantoni e al mondo economico, concentrandosi sugli ambiti coperti dagli accordi settoriali sull'accesso al mercato interno dell'UE.

Come già affermato nel postulato Nussbaumer 21.3821 "Recepimento del diritto comunitario nell'ambito della politica sociale e del mercato del lavoro", la politica sociale e del mercato del lavoro portata avanti dal nostro Paese intende permettere a tutte le persone in età lavorativa di svolgere un'attività retribuita in condizioni eque e dignitose. Le sfide che emergono sono attentamente monitorate e, se necessario, la legislazione svizzera viene adeguata di conseguenza. Pertanto, l'evoluzione del diritto europeo viene seguita da vicino e presa in considerazione qualora sia utile per il raggiungimento degli obiettivi in Svizzera.

Nella politica del mercato del lavoro il nostro Paese si affida a un approccio che prevede la massima apertura e la massima flessibilità possibili sul mercato del lavoro, integrate da una rete di sicurezza sociale mirata. Inoltre, il sistema svizzero si fonda su un partenariato sociale solido, in cui il dialogo svolge un ruolo fondamentale e grazie al quale il nostro Paese è in grado di trovare anche soluzioni specifiche per i singoli settori. Questo approccio ha funzionato sia nei periodi di crescita sia quando l'economia era più debole, come dimostrano diversi indicatori (tasso di occupazione e di disoccupazione, andamento e distribuzione salariale). Per questo non è opportuno operare un cambio di rotta così radicale e recepire su vasta scala il diritto europeo sulla politica del mercato del lavoro, anche alla luce dell'esito della valutazione su un'eventuale riduzione unilaterale delle differenze normative da parte del nostro Paese.

Per quanto riguarda la politica sociale, nel quadro degli accordi settoriali con l'UE la Svizzera non si è allineata alle politiche orizzontali e integrative della legislazione comunitaria, a differenza di quanto hanno fatto i Paesi membri del SEE e dell'AELS. Inoltre, gli accordi settoriali sottoscritti dalla Svizzera e dall'UE non contemplano la partecipazione del nostro Paese al pilastro europeo dei diritti sociali. Di conseguenza, non è prevista un'armonizzazione spontanea nel campo della politica sociale.

Alla luce dei motivi summenzionati, il Consiglio federale non ritiene opportuno esaminare le conseguenze di un ulteriore adeguamento del diritto svizzero a quello europeo in materia di politica sociale e del mercato del lavoro né presentare un rapporto al riguardo. Un'analisi comparativa dettagliata dei singoli strumenti varati dall'UE sarebbe inoltre lacunosa, in quanto molti dei temi in questione sono disciplinati da contratti collettivi di lavoro. Infine, la situazione effettiva dei lavoratori nei Paesi limitrofi non può essere confrontata con le disposizioni legislative svizzere soltanto in base alle norme contenute nelle direttive comunitarie, perché anche all'interno dell'UE vige un certo margine di manovra a livello di attuazione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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