Lexipedia

22.3967 · Interpellanza · 2022-09-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La modifica del 1 maggio 2022 dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) ha portato, oltre a molti miglioramenti ragionevoli, anche una carenza elementare in materia di sicurezza e una grande disparità di trattamento tra commercio online e commercio tradizionale, a svantaggio di quest'ultimo. Ora è sufficiente che un prodotto rientrante nel campo d'applicazione dell'OPChim sia etichettato unicamente nella lingua della piattaforma di commercio online, come descritto a pagina 4 del rapporto esplicativo concernente la modifica dell'OPChim:

"Nelle vendite per corrispondenza in Svizzera fa stato la lingua del sito Internet o del catalogo. Se un prodotto viene offerto, per esempio, su un sito Internet di lingua francese in Svizzera, il cliente deve poter presumere che il prodotto sia etichettato anche in questa lingua."

Considerato quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende la Confederazione tutelare i lavoratori che non capiscono le indicazioni di sicurezza figuranti sui prodotti chimici acquistati online da un'altra persona dell'azienda che probabilmente conosceva la lingua della piattaforma o ha utilizzato un programma di traduzione?

2. Secondo alcuni indicatori di mercato (prezzo) molti prodotti di questo tipo provengono dall'area germanofona e i lavoratori della Svizzera latina sarebbero quindi più a rischio rispetto alla media: questi aspetti sono stati discussi in anticipo con i Cantoni interessati e presi in considerazione?

3. Per quale motivo la Confederazione privilegia il commercio online rispetto al commercio tradizionale, nonostante il commercio tradizionale specializzato impieghi personale appositamente formato per informare i clienti in merito ai rischi (per la salute, l'ambiente, la sostenibilità, ecc.) legati all'impiego di questi prodotti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente all'articolo 6 della legge sul lavoro (LL, RS 822.11), a tutela della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Nell'ambito della protezione contro le sostanze pericolose, ciò significa che i datori di lavoro devono procedere alle necessarie valutazioni dei pericoli e dei rischi e attuare le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro sulla base delle indicazioni specifiche del prodotto fornite dal produttore (e di altre informazioni accessibili al pubblico). Il contenuto informativo dell'etichetta dei prodotti chimici non è sufficiente a questo scopo; bisogna riferirsi alle informazioni dettagliate che figurano sulla scheda di dati di sicurezza (art. 18 e 55 cpv. 2 dell'ordinanza sui prodotti chimici, OPChim, RS 813.11). Quest'ultima, che il fabbricante deve consegnare all'utilizzatore professionale (art. 21 OPChim), elenca tutti i pericoli del prodotto chimico e le indicazioni relative al suo utilizzo sicuro (in particolare manipolazione, immagazzinamento e smaltimento). La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata nella lingua ufficiale desiderata dall'utilizzatore professionale (art. 21 cpv. 3 lett. b OPChim). La nuova regola concernente l'etichetta non cambia questo obbligo.

La protezione della salute dei lavoratori è anche al centro di campagne d'informazione delle autorità federali (ad es. "Osservare bene per proteggersi meglio", www.cheminfo.ch, svolta dall'UFSP in collaborazione con la CFSL, la SECO, l'UFAM, l'UFAG e l'ASA/SVV) ed è oggetto dell'alta vigilanza sull'esecuzione cantonale (come nel quadro del tema prioritario "Protezione della salute e prodotti chimici sul posto di lavoro ", www.chematwork.ch, della SECO, AIPL e AUSL). Inoltre, da quest'anno è disponibile la piattaforma online SICHEM (www.seco.admin.ch/sichem), uno strumento della Confederazione che aiuta ad attuare in modo semplice l'obbligo di diligenza nell'impiego di prodotti chimici in azienda. Questa piattaforma facilita l'elaborazione di un'analisi automatica dei pericoli per ogni prodotto soggetto all'obbligo di annuncio e la creazione di un modello per l'azienda in tedesco, francese e italiano di istruzioni per l'uso del prodotto.

2. Le modifiche dell'OPChim entrate in vigore il 1° maggio 2022 sono state discusse in precedenza con i servizi cantonali competenti e non hanno alcun impatto sulla protezione dei lavoratori. Inoltre, in caso di importazione di un prodotto, le disposizioni giuridiche svizzere in materia di etichettatura non si applicano ai venditori per corrispondenza. L'azienda importatrice è responsabile affinché i suoi dipendenti ricevano le informazioni in forma comprensibile (v. risposta al punto 1). Una normativa più severa sulla lingua dell'etichettatura si applicherebbe quindi soltanto alle aziende svizzere di vendita per corrispondenza e imporrebbe loro maggiori ostacoli, mettendole in una posizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti esteri.

3. Per quanto riguarda i requisiti in materia di etichettatura e gli obblighi di consulenza, l'acquisto da un sito Internet in un'altra lingua non differisce dall'acquisto presso un negozio tradizionale specializzato nella regione linguistica corrispondente. In particolare, in materia di conoscenze specifiche per la fornitura di un prodotto, al venditore per corrispondenza in Svizzera si applicano gli stessi requisiti validi per il commercio tradizionale specializzato.

Risposta del Consiglio federale.