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22.4087 · Interpellanza · 2022-09-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dal punto di vista etico è importante rafforzare la posizione dei produttori nelle trattative sui prezzi delle materie prime agricole per coprire i costi di produzione e garantire il reddito degli agricoltori.

La determinazione dei prezzi nel commercio al dettaglio è tuttora un elemento poco trasparente e il prezzo non rispecchia sempre i reali costi di produzione.

Stando a informazioni recenti, il margine lordo della grande distribuzione può raggiungere il 50 per cento del prezzo di vendita finale e in certi casi essere persino maggiore.

Nelle trattative sui prezzi, i rapporti di forza all'interno delle filiere agroalimentari non sono affatto equilibrati e ciò va a scapito degli agricoltori, che sempre più spesso devono dipendere dai grandi distributori per vendere i propri prodotti.

Migros e Coop, ad esempio, controllano più del 75 per cento del commercio al dettaglio alimentare nazionale e possiedono anche imprese di stoccaggio e di trasformazione, il che accresce ancora di più il loro peso durante le trattative.

Urge istituire un organo incaricato di osservare i prezzi e i relativi margini commerciali nonché di garantire un'equa ripartizione del valore aggiunto all'interno delle filiere agroalimentari.

Alla luce di quanto precede invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

- Il Consiglio federale è consapevole degli squilibri esistenti tra il potere di contrattazione degli ambienti agricoli e quello degli acquirenti dei loro prodotti?

- L'Unione europea ha emanato una direttiva che chiede ai suoi Paesi membri di mettere a punto degli strumenti per contrastare le pratiche commerciali sleali nei confronti dei produttori?

- Nel nostro Paese sarebbe possibile istituire un organo di mediazione indipendente che abbia la facoltà di sanzionare gli abusi in questo ambito?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di rapporti di forza equilibrati nelle catene del valore della filiera alimentare. Già oggi esistono diversi strumenti per creare un equilibrio tra gli attori.

Le organizzazioni di categoria e di produttori nel settore agricolo hanno la possibilità di definire prezzi di riferimento nonché contratti standard. Secondo l'articolo 8a della legga sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

Dal profilo del diritto in materia di concorrenza, la definizione di prezzi indicativi costituisce una norma particolare per il settore agricolo, utile per compensare i rapporti di forza tra i produttori e i loro acquirenti.

La stesura di contratti standard conformi al diritto federale da parte delle organizzazioni di categoria e di produttori si basa sull'articolo 8 capoverso 1bis LAgr. Parallelamente alla norma generale di cui all'articolo 8 capoverso 1bis LAgr, sulla quale tutte le organizzazioni di categoria agricole si possono basare, per il settore lattiero vi è una norma specifica, ovvero per l'acquisto e la vendita di latte crudo va predisposto un contratto standard. Ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2 LAgr, un contratto standard prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento.

Già oggi, in virtù dell'articolo 27 LAgr e dell'ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo (RS 942.31), i prezzi delle merci influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione (p.es. supplementi per il latte trasformato in formaggio), sono sottoposti a un monitoraggio del mercato a diversi livelli, dalla produzione al consumo. In adempimento di questo mandato legale, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) affina continuamente il suo monitoraggio. Pubblica, tra le altre cose, prezzi medi ponderati a diversi livelli commerciali per i comparti frutta e verdura, latticini, carne, uova, cereali e semi oleosi. Con questi dati sui prezzi si crea una panoramica sulla situazione di mercato da una prospettiva neutrale, consentendo ai vari attori del mercato di informarsi sul suo andamento e sulle evoluzioni dei prezzi. Sulla base di questi dati è possibile stimare la ripartizione del valore aggiunto lungo le catene del valore. La stima della ripartizione del valore aggiunto non è di competenza della Confederazione, bensì può essere effettuato ad esempio da organizzazioni di categoria e di produttori.

In caso di pratiche illecite da parte di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa si applica la legge sui cartelli (LCart; RS 251). Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali (art. 7 cpv. 1 LCart). Un esempio in merito è l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate (art. 7 cpv. 2 lett. c, in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LCart).

Le pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa (art. 7 cpv. 2 lett. d LCart), come per esempio l'imposizione di prezzi inadeguati, rientrano nell'ambito di competenza della Commissione della concorrenza, alla quale possono essere segnalate. All'UFAG spetta il monitoraggio degli andamenti dei prezzi lungo la catena del valore della filiera alimentare.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il Consiglio federale non ritiene necessario istituire un ulteriore organo di mediazione neutrale.

Risposta del Consiglio federale.

Ottenere prezzi equi per i produttori agricoli è importante dal punto di vista sociale ed etico | Lexipedia | Lexipedia