22.410 · Iniziativa parlamentare · 2022-03-15
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 111: Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
1 La Confederazione disciplina e organizza il pilastro obbligatorio della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il pilastro obbligatorio consente all'avente diritto l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale.
2 Il pilastro obbligatorio è attuato mediante un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità federale, fondata sul principio della ripartizione. La Confederazione provvede affinché essa possa adempiere durevolmente la sua funzione.
3 La Confederazione può disciplinare la previdenza individuale sotto forma di risparmio vincolato o di assicurazione privata. La Confederazione e i Cantoni non prevedono agevolazioni fiscali su questi versamenti.
4 La Confederazione concede esoneri fiscali agli istituti nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità federale. Può obbligare i Cantoni a concedere gli stessi esoneri.
Art. 112 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
1 L'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità rispetta i principi seguenti:
a. è universale, obbligatoria e pubblica;
b. versa prestazioni in denaro, sotto forma di rendita, e in natura;
c. l'assicurazione è finanziata mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, le prestazioni degli enti pubblici e il rendimento del fondo di riserva.
2 Le rendite rispettano i principi seguenti:
a. la rendita massima non supera il doppio della rendita minima fissata a 4 000 franchi. Le rendite sono adeguate almeno all'evoluzione dei prezzi e dei salari;
b. il diritto alla rendita sorge al più tardi a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. La legge prevede le possibilità di rendita anticipata;
c. l'importo della rendita è fissato tenendo conto segnatamente degli anni di contribuzione, degli accrediti per compiti educativi e di assistenza e degli accordi internazionali.
3 I contributi rispettano i principi seguenti:
a. sono prelevati sull'intero reddito;
b. se l'assicurato è dipendente, il datore di lavoro copre almeno il 55 per cento dell'importo del contributo;
c. la legge fissa il tasso di contribuzione e prevede un regime speciale per gli indipendenti.
4 Le attuali prestazioni della Confederazione e dei Cantoni per ogni persona pensionata sono garantite. Le prestazioni della Confederazione sono finanziate prioritariamente mediante il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.
5 La Confederazione disciplina e sorveglia la gestione del fondo di riserva, che viene gestito in modo decentralizzato dalle casse pensioni secondo i criteri seguenti:
a. le casse pensioni sono istituti di diritto pubblico o fondazioni;
b. prelevano i contributi e versano le prestazioni;
c. la gestione del fondo di riserva è conforme agli obiettivi sociali e agli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile della Confederazione e dei Cantoni;
d. la partecipazione degli assicurati e dei datori di lavoro alla gestione delle casse pensioni è garantita.
Art. 113Abrogato
Art. 197Disposizioni transitorie
1 Gli assicurati che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, hanno raggiunto l'età di pensionamento o la raggiungeranno entro al massimo dieci anni possono scegliere fra le prestazioni di rendita versate secondo il diritto anteriore o le prestazioni di rendita versate secondo il nuovo diritto.
2 Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, gli assicurati che non hanno raggiunto l'età di pensionamento possono beneficiare di prestazioni in capitale nei limiti del diritto anteriore. In questi casi, le prestazioni di rendita secondo il nuovo diritto sono ridotte. Lo stesso principio si applica agli assicurati che hanno beneficiato di prestazioni in capitale secondo il diritto anteriore.
3 I fondi delle casse di previdenza professionale conformemente al diritto anteriore sono trasferiti, al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, al fondo di riserva di cui all'articolo 112 capoverso 1 lettera c e capoverso 5.
4 Le casse pensioni possono essere costituite dagli enti pubblici o dagli istituti di previdenza e dalle casse AVS esistenti previsti dal diritto anteriore.
5 Il Consiglio federale disciplina il regime transitorio preservando per quanto possibile gli importi destinati al fondo di riserva.
Begründung
In Svizzera il sistema pensionistico è retto dai cosiddetti tre pilastri.
Il primo pilastro, l'AVS, si fonda sulla ripartizione, ossia sulla solidarietà fra le generazioni, fra gli uomini e le donne e fra le diverse fasce di reddito, e rappresenta la principale conquista sociale del nostro Paese. La Costituzione federale prevede che esso serva a "coprire adeguatamente il fabbisogno vitale" (art. 112 cpv. 2 lett. b); qualora l'importo sia insufficiente a tal fine, vengono versate all'avente diritto prestazioni complementari federali e cantonali (art. 112a). È finanziato essenzialmente mediante i contributi degli assicurati in percentuale al loro reddito e, nel caso in cui essi siano dipendenti, mediante i contributi paritetici dei loro datori di lavoro. La rendita massima non può superare il doppio della rendita minima, da cui un importante meccanismo di ridistribuzione sociale. Dall'8a revisione nel 1975, ossia quasi 50 anni or sono e nonostante il forte invecchiamento della popolazione, l'aliquota prelevata sui salari è rimasta praticamente invariata, essendo passata dal 4,2 per cento al 4,35 per cento per entrambe le parti.
La Costituzione prevede inoltre che, sommato all'AVS, il secondo pilastro - ossia la previdenza professionale - "deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale" (art. 113 cpv. 2 lett. a). Per i lavoratori dipendenti è alimentato anche dai contributi del datore di lavoro. Analogamente al primo pilastro, costituisce una parte del salario indiretto, ma contrariamente a quest'ultimo è capitalizzato individualmente dagli assicurati nell'ambito di un sistema assicurativo disciplinato dal diritto federale. Al momento del pensionamento, gli assicurati percepiscono una rendita calcolata moltiplicando il capitale e gli interessi accumulati individualmente (l'avere di vecchiaia) con un tasso di conversione fisso. Questo sistema detto "di capitalizzazione" dipende chiaramene dai rendimenti a lungo termine sui mercati, che ora sono costantemente rivisti al ribasso provocando una continua erosione delle rendite versate ai nuovi pensionati dall'inizio degli anni 2000. Inoltre questo sistema non presenta alcun elemento solidale-ridistributivo, tant'è che non contribuisce ad abbattere le disparità sociali e discrimina fortemente le donne: mentre la differenza delle rendite AVS percepite dalle donne e dagli uomini si situa attualmente al 2,7 per cento, nel caso del secondo pilastro è di ben il 63 per cento! Per questo motivo, il nostro sistema propone di integrare il secondo pilastro nell'AVS e di sopprimere i regali fiscali nell'ambito della previdenza individuale (3o pilastro), di cui beneficia una piccola fascia di privilegiati a scapito delle entrate pubbliche. Integrando la previdenza professionale nell'AVS sarà possibile istituire un sistema pensionistico unificato, un'AVS+++ fondata essenzialmente sulla ripartizione (le persone attive versano i contributi direttamente per i pensionati, senza passare dalla capitalizzazione), e sulla ridistribuzione (la rendita massima è fissata al doppio della rendita minima, mentre i contributi sono proporzionali ai redditi). Permette inoltre di svincolare il nostro sistema pensionistico dall'evoluzione dei mercati finanziari e di offrire quindi un sistema più solidale, più sicuro e più rispettoso delle esigenze ambientali.
La proposta è concretizzata dall'iniziativa costituzionale formulata qui di seguito, discussa con il professore di diritto costituzionale dell'Università di Neuchâtel Pascal Mahon, e si prefigge di trovare un meccanismo di transizione solido fra il vecchio e il nuovo diritto. È ispirata al sistema misto che era in vigore nelle casse pensioni pubbliche al fine di mantenere una forte componente di ripartizione nella previdenza professionale in considerazione della sostenibilità a lungo termine garantita dallo Stato (contrariamente alle imprese private), ma va anche oltre. Ricordiamo che avevamo dovuto abbandonare il sistema in vigore nel 2013 non perché fosse insoddisfacente, ma perché il diritto federale imponeva la ricapitalizzazione delle casse pubbliche garantite dallo Stato sino a raggiungere un grado di copertura dell'80 per cento entro il 2052. Con la modifica costituzionale proposta, l'aliquota di contribuzione media della previdenza professionale si sommerebbe a quella dell'AVS attuale e interesserebbe tutti i redditi (anche quelli sulla sostanza), durante l'intera durata della vita attiva. Gli introiti che ne risulterebbero coprirebbero di massima le spese della nostra AVS+++. L'intero capitale del 2o pilastro, ossia più di 1000 miliardi di franchi, verrebbe integrato nel fondo di compensazione dell'AVS attuale, andando in tal modo o costituire una sorta di fondo sovrano, destinato allo sviluppo di infrastrutture in ambito sociale e ambientale, il cui rendimento concorrerebbe a titolo sussidiario al finanziamento del sistema. Da ultimo, i finanziamenti pubblici federali e cantonali sarebbero mantenuti al livello attuale per ogni pensionato (compresi i costi delle prestazioni complementari).
Ovviamente, l'aliquota di contribuzione della nostra AVS+++ potrebbe essere aumentata in caso di bisogno, come quella dell'attuale AVS. Se si considera che in Svizzera i contributi sociali sono fra i più bassi dei Paesi dell'OCSE, disponiamo di un certo margine di manovra.
Secondo le nostre simulazioni, un'AVS+++ nella forma proposta consentirebbe di garantire una rendita corrispondente al 75 per cento dell'ultimo salario, che dovrà comunque essere compresa fra un minimo di 4000 franchi e un massimo di 8000 franchi.
Finanziata approssimativamente per 3/4 con la ripartizione dei contributi incassati, per 1/8 con gli interessi del fondo di riserva e per 1/8 con sussidi pubblici, presenterebbe i seguenti vantaggi:
1. La sicurezza, poiché sarebbe dissociata dalle fluttuazioni dei mercati finanziari e dalla loro tendenza al ribasso a lungo termine. I 7/8 del finanziamento sarebbero quindi garantiti dai contributi delle persone attive e i sussidi pubblici verrebbero versati direttamente ai pensionati. Il 75 per cento dell'ultimo salario sarebbe garantito, con un minimo fissato a 4000 franchi.
2. La solidarietà fra i livelli di reddito degli uomini e delle donne, poiché le entrate totali dell'AVS+++ verrebbero ripartite fra gli aventi diritto tenendo conto dell'ultimo salario ricevuto, ma anche di una soglia minima di 4000 franchi e di un tetto massimo di 8000 franchi, riducendo la differenza dei redditi a un rapporto di 1 a 2.
3. La difesa dell'ambiente, poiché l'AVS+++ rinuncerebbe a far dipendere il livello delle nostre rendite dal tasso di crescita dei mercati finanziari, che devono invece avere un andamento al ribasso per rispondere all'urgenza climatica e salvaguardare la biodiversità. L'istituzione di un fondo sovrano che riunisca l'attuale capitale dell'AVS e del secondo pilastro consentirebbe anche di avviare un vasto programma di sostegno alle infrastrutture sociali e ambientali di cui la società ha urgente bisogno.