Lexipedia

22.4412 · Postulato · 2022-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale deve illustrare in un rapporto come le fattispecie in materia di esplosivi degli articoli 224-226 CP possono essere adeguate alla realtà odierna, in particolare alla pirotecnica del tempo libero.

Begründung

Le attuali disposizioni penali in materia di esplosivi (art. 224-226 CP) risalgono alla legge sugli esplosivi del 1894. Intendevano lottare contro il terrorismo (all'epoca anarchico) (attuale art. 224 CP, "Uso delittuoso..."). Nella legge sugli esplosivi del 1924, una fattispecie supplementare per uso "colposo" (attuale art. 225 CP) è stata inserita su domanda di associazioni professionali.

Da allora è tuttavia apparsa una nuova categoria di comportamenti, oltre al rischio terroristico e professionale: il rischio legato alla pirotecnica del tempo libero.

Questi reati, legati per esempio al semplice utilizzo di petardi, sono oggi puniti in maniera sproporzionatamente dura, in particolare a causa dell'interpretazione alquanto severa (e fortemente criticata dalla dottrina) dell'articolo 224 CP da parte del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_79/2019 del 5 agosto 2019). Secondo tale sentenza, i mezzi pirotecnici sono considerati esplosivi (secondo l'intento - soggettivo - di utilizzo). Il dolo eventuale, inerenti a ogni utilizzo non professionale, è sufficiente per stabilire il "fine delittuoso".

Risultato: attività del tempo libero con mezzi pirotecnici legali, talvolta imprudenti, sono trattate alla stregua degli attacchi terroristici e sottoposte a una pena detentiva di almeno un anno.

Non si tratta di minimizzare i rischi legati alla pirotecnica del tempo libero, in quanto, in determinati casi, il suo utilizzo presenta effettivamente il fine delittuoso che il legislatore intende reprimere. Tuttavia, conformemente al principio della proporzionalità, i lievi reati legati all'utilizzo di petardi non devono essere giudicati alla stessa maniera degli attacchi terroristici. Inoltre, sarebbe opportuno che la giustizia penale federale non debba più occuparsi di questo genere di casi.

Determinate tappe di riforma sono già state realizzate o stanno per esserlo. Ad esempio, per quanto riguarda i reati che rappresentano un pericolo per la collettività, il Tribunale federale è di recente passato dalla teoria individuale a quella della rappresentazione (sentenza 6B_795/2021). Inoltre, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare una riforma delle basi relative alla giurisdizione penale federale (mozioni 21.3970/21.3972). Il nocciolo di questo problema non è tuttavia ancora stato risolto, e va trattato nel quadro del presente postulato.

In questo contesto si potrebbero in particolare definire in maniera più chiara le nozioni di esplosivo negli articoli 224 segg. CP o di fine delittuoso nell'articolo 224 CP, o ancora creare una disposizione specifica per i reati di poco conto legati alla pirotecnica del tempo libero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

È vero che le fattispecie in materia di esplosivi (art. 224-226 del Codice penale [CP; RS 311.0]) risalgono alla legge sugli esplosivi del 1894, che intendeva combattere in primo luogo le attività sovversive anarchiche. All'epoca esisteva un collegamento stretto tra uso di esplosivi e attività antistatali, che oggi si qualificherebbe verosimilmente come terroristiche. Questo collegamento appare tuttavia oggi soltanto nel fatto che questi reati sottostanno alla giurisdizione federale (art. 23 cpv. 1 lett. d del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]), ma non nell'impostazione delle fattispecie penali.

Non si fanno distinzioni tra un'esposizione a pericolo con esplosivi per motivi terroristici e un'analoga esposizione a pericolo nel quadro di un'attività professionale o nel tempo libero. Secondo il diritto vigente, l'unico elemento determinante è se l'esposizione a pericolo è commessa intenzionalmente e per fine delittuoso, nel qual caso si applica l'articolo 224 CP con una pena detentiva minima di un anno, oppure se essa è commessa intenzionalmente ma senza fine delittuoso o ancora per negligenza, nel qual caso si applica l'articolo 225 CP, che non prevede una pena minima.

Questa distinzione è in linea di massima opportuna. È preferibile in particolare a una distinzione fondata sul fatto che gli esplosivi siano usati a scopi terroristici, professionali o nel tempo libero, come quella proposta nel postulato. A una distinzione di questo tipo si può obiettare che, in caso di uso di esplosivi a scopi terroristici, si applicano anche altre disposizioni penali. Appare inoltre irrilevante che l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della proprietà altrui avvenga nell'ambito di un uso professionale o di un uso nel tempo libero. Soltanto l'intenzione può e deve essere decisiva. In altre parole, non si vede perché una persona che utilizza esplosivi per fine delittuoso nel tempo libero debba essere sanzionata in maniera meno severa di qualcuno che lo fa nel quadro della sua attività professionale. La tripartizione dell'esposizione a pericolo proposta nel postulato non risulta quindi praticabile.

Secondo il Consiglio federale si possono esaminare al massimo due questioni: primo, se tutti i reati in materia di esplosivi debbano effettivamente sottostare alla giurisdizione federale e, secondo, se il Tribunale federale interpreta in maniera teleologicamente appropriata la nozione di "fine delittuoso". Il Consiglio federale ha già esaminato la prima questione in adempimento del postulato 19.3570 Jositsch ("Controllo della struttura, dell'organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione"); per questo punto non occorre dunque un esame supplementare. La seconda questione concerne la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la condizione del fine delittuoso. Questa posizione è ampiamente criticata dalla dottrina. Va tuttavia rammentato che il Tribunale federale si era espresso in tal senso 45 anni fa, per di più in via piuttosto incidentale. Si può pertanto dubitare che manterrebbe ancora oggi questa interpretazione ampia della nozione di fine delittuoso. Il Consiglio federale ritiene che non occorra né un intervento legislativo né un esame nemmeno in relazione a questo aspetto.

Il Consiglio federale ritiene inoltre che l'uso professionale o privato di esplosivi sia e debba essere rilevante nel quadro della legge federale sugli esplosivi (RS 941.41) e della legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (RS 941.42), ma che non debba figurare nel testo delle fattispecie di cui agli articoli 224 segg. CP.

Attualmente è in corso la raccolta di firme per l'iniziativa popolare federale "Per una limitazione dei fuochi d'artificio", che prevede di vietare in ampia misura l'uso e la vendita di fuochi d'artificio rumorosi. Alla luce di questa iniziativa, al momento non è opportuno vagliare allentamenti nel Codice penale per contravvenzioni con "pirotecnica del tempo libero".

Va infine segnalato che gli articoli 224 segg. CP sono stati modificati nel quadro del progetto di armonizzazione delle pene (Legge federale del 17 dicembre 2021 sull'armonizzazione delle pene; FF 2021 2997), ma che il Parlamento non ha manifestamente ritenuto necessario adeguarli nel senso del postulato.

Il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti né tantomeno di modificare le basi legali in vigore.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.