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22.4428 · Mozione · 2022-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro delle procedure di allontanamento, la Confederazione garantisce che le prassi siano conformi agli obblighi della Svizzera in materia di diritti fondamentali e di diritti umani. Istituisce regole volte a uniformare le prassi cantonali assicurandosi che le leggi in materia di asilo e coercizione nonché le raccomandazioni della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura siano applicate in maniera uniforme su tutto il territorio. Il Consiglio federale si accerta pure che la formazione degli agenti di polizia cantonale tenuti a eseguire gli allontanamenti sia sufficiente.

Begründung

Secondo la legge federale sull'asilo, il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento (art. 46 LAsi), che può essere eseguito anche contro la volontà degli interessati. Come rilevato dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), questa situazione comporta diverse applicazioni del diritto, in quanto ogni polizia cantonale attua la propria procedura e interpretazione delle leggi federali. La coercizione non è dunque applicata in modo uniforme.

Ne risultano differenze di trattamento inique a cui occorre porre fine. Il ricorso alla coercizione deve infatti essere limitato e inquadrato senza distinzione territoriale. La CNPT ha infatti constatato notevoli differenze tra le prassi cantonali e denunciato situazioni che ritiene problematiche. Raccomanda le misure seguenti, che devono essere applicate quanto prima in maniera uniforme:

- astenersi dall'ammanettare le persone in presenza dei figli;

- mai ammanettare una madre che allatta o una donna incinta e riconoscerne la grande vulnerabilità;

- informare in maniera trasparente le persone in merito allo svolgimento dell'allontanamento in una lingua a loro comprensibile;

- affidare l'incarico a personale d'accompagnamento in possesso di conoscenze linguistiche che gli permettano di comunicare con le persone da rimpatriare oppure ricorrere a interpreti. Non coinvolgere in nessun caso i figli minorenni per la traduzione;

- rinunciare a qualsiasi forma di coercizione durante i trasferimenti e limitarne l'applicazione ai casi che presentano un pericolo imminente per la sicurezza delle persone in questione o di terzi;

- permettere un'identificazione chiara degli agenti di polizia accompagnatori e quindi vietare i passamontagna o le mascherine;

- assicurarsi che le scorte di polizia in contatto con persone da rimpatriare non portino armi;

- mettere a disposizione delle persone da rimpatriare un telefono prima dell'imbarco affinché possano avvisare i congiunti in merito al loro ritorno.

La Svizzera è tenuta a rispettare una procedura legale ed etica simile all'interno del suo territorio per assicurarsi che i diritti delle persone allontanate siano correttamente rispettati.

Si accerta quindi che gli agenti di polizia incaricati degli allontanamenti debbano seguire una formazione sufficiente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene importante che le persone possano ritornare in patria in maniera dignitosa. Per questo motivo, la politica svizzera in materia promuove in primo luogo il ritorno volontario. In linea di massima, le persone che devono lasciare la Svizzera hanno la possibilità di partire volontariamente beneficiando, se previsto dalla legge, di un aiuto al ritorno. Un allontanamento è eseguito in maniera coatta soltanto dopo che la decisione di asilo e allontanamento è passata in giudicato e l'interessato non ha rispettato il termine di partenza impartitogli. Un rimpatrio tramite volo speciale costituisce l'ultimo mezzo per imporre la volontà del legislatore. Di norma, gli interessati hanno già ostacolato almeno una volta, con il loro comportamento, il rimpatrio su un volo di linea. I mezzi coercitivi sono impiegati sui voli speciali a seconda delle circostanze e, in particolare, del comportamento dell'interessato.

La legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe; RS 364) e la sua ordinanza d'esecuzione (OCoe; RS 364.3), entrate in vigore il 1° gennaio 2009, costituiscono già basi legali coerenti per l'impiego di mezzi coercitivi di polizia durante i rinvii per via aerea. Anche la guida del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sui rimpatri nel settore dell'asilo e degli stranieri, che promuove l'uniformità, su scala nazionale, della prassi in materia di rimpatri, serve da filo conduttore agli agenti di scorta e da base per l'istruzione.

Conformemente all'articolo 29 LCoe, il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e formazione continua degli agenti di scorta. L'articolo 33 capoverso 1 OCoe permette già al DFGP di far capo all'Istituto svizzero di polizia (ISP) per la formazione. I competenti organi di polizia dei Cantoni aeroportuali di Berna, Ginevra e Zurigo organizzano le pertinenti formazioni sotto l'egida dell'ISP. Secondo l'articolo 33 capoverso 2 OCoe, la formazione comprende in particolare l'impiego di mezzi coercitivi, ma anche, ad esempio, la comunicazione e la gestione di conflitti. Altri aspetti, quali il profilo richiesto per la frequentazione dei corsi, sono disciplinati in maniera dettagliata nel regolamento dell'ISP sulla formazione. Per promuovere la formazione, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di 180 franchi per partecipante e giornata, in applicazione dell'articolo 34 OCoe.

Per quanto riguarda il rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sul monitoraggio dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri (aprile-dicembre 2021) citato dall'autrice della mozione, il Consiglio federale osserva che esso attesta alle autorità d'esecuzione un comportamento in complesso professionale e rispettoso nei confronti delle persone da rimpatriare. Gran parte delle raccomandazioni della Commissione sull'armonizzazione della prassi in materia di rimpatrio riguardano i fermi degli interessati nel Cantone e il loro trasferimento all'aeroporto. Durante questa fase si applicano le prescrizioni della legislazione cantonale in materia di polizia. Nel 2015 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha adottato procedure tipo da seguire in caso di fermo o trasferimento all'aeroporto. Per armonizzare ulteriormente le procedure, l'anno scorso la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) ha inoltre istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare raccomandazioni in questo ambito destinate alle autorità cantonali di polizia.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che le richieste della mozione siano già adempiute e che al momento non sia necessario adottare ulteriori provvedimenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.