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22.446 · Iniziativa parlamentare · 2022-06-16

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Deposito la presente iniziativa parlamentare che prevede di regolamentare la professione di mediatore immobiliare.

La regolamentazione ha lo scopo di assicurare la protezione degli acquirenti e dei venditori e di impedire il rincaro eccessivo dei prezzi degli immobili e delle pigioni.

Essa definirà un quadro minimo concernente l'attività di intermediazione immobiliare a titolo oneroso, che includerà segnatamente i seguenti principi:

a. il mediatore che esercita in Svizzera deve avere una sede in Svizzera;

b. nello svolgimento della sua attività, egli adotta un'attitudine e un comportamento degni di fiducia (lealtà, onestà, competenza);

c. qualsiasi conflitto d'interesse è vietato. In particolare, il mediatore non può ricevere mandati (simultaneamente o successivamente) dal venditore e dall'acquirente;

d. il mediatore assicura un'informazione il più possibile completa al suo mandante riguardo all'attività che intende svolgere, all'importo dei suoi onorari e/o alla sua commissione;

e. egli informa il suo mandante, senza indugio e nel modo più completo possibile, sui rischi economici e giuridici in cui quest'ultimo incorre;

f. informa il mandante riguardo al suo diritto di disdire il mandato in ogni momento e senza penali, fatte salve le norme contrattuali sul mandato previste dal Codice delle obbligazioni;

g. provvede a mantenere aggiornate le sue conoscenze professionali;

h. deve essere coperto da un'assicurazione adeguata al rischio di pregiudizio incorso dai suoi clienti;

i. gli importi ricevuti a titolo fiduciario devono essere conservati su un conto idoneo, sotto pena di sanzione penale. Gli altri creditori del mediatore non hanno alcun diritto al sequestro di tali importi, i quali non dovranno entrare nella massa fallimentare in caso di fallimento del mediatore;

j. le inadempienze commesse per colpa o per negligenza devono essere sanzionate con il divieto temporaneo o definitivo di esercitare tale attività e/o con una multa, fermo restando eventuali altri reati penali;

k. il mandante può far capo a un'istanza di conciliazione cantonale suscettibile di svolgere un arbitrato se le parti lo richiedono;

l. viene istituito un fondo d'indennizzo (totale o parziale) delle vittime di frode e/o di appropriazione indebita da parte del mediatore immobiliare, alimentato segnatamente dalle sanzioni pecuniarie inflitte ai mediatori nonché dalla riscossione di prelievi presso professionisti del settore immobiliare. Il fondo è surrogato, a concorrenza degli importi versati, nei diritti delle parti lese;

m. i Cantoni sono autorizzati ad adottare misure supplementari.

Begründung

L'alloggio rappresenta un bisogno fondamentale. La penuria di alloggi da locare e acquistare, da tempo riscontrata nei grandi agglomerati, si sta estendendo a tutto il territorio svizzero (Immobilier Suisse, 2T, 2022, Raiffeisen) facendo così prosperare il settore dell'intermediazione immobiliare. Tradizionalmente esercitata nel settore dell'acquisto di abitazioni, quest'attività tende ora a coprire anche quello delle locazioni.

La disperazione di numerose persone alla ricerca di un alloggio crea situazioni di vulnerabilità. Gli abusi sono frequenti e possono costare caro alle vittime. Queste prassi possono parimenti contribuire ad alimentare la spirale al rialzo dei prezzi immobiliari. I mediatori immobiliari rimunerati su commissione hanno in effetti interesse a che i prezzi degli immobili e delle locazioni siano il più possibile elevati, mentre i loro doveri di mandatari consisterebbero nel gestire al meglio gli interessi del mandante.

La Costituzione federale garantisce quale scopo sociale l'accesso a un alloggio a condizioni sopportabili (art. 41 cpv. 1 lett. e) e prevede che la Confederazione prenda le misure che s'impongono a protezione dei consumatori (art. 97 cpv. 1). La Confederazione può e deve regolamentare l'attività di intermediazione immobiliare al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei consumatori, nonché di lottare contro la concorrenza sleale nel settore immobiliare.

La presente iniziativa persegue questo obiettivo proponendo una legge quadro nazionale limitata a taluni principi che conferisce ai Cantoni la possibilità di legiferare in un secondo tempo, qualora il contesto lo richiedesse.