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23.1007 · Interrogazione · 2023-03-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Una persona che decide di lasciare definitivamente la Svizzera può, date determinate condizioni, prelevare il proprio avere di secondo pilastro.

Al momento del rilascio dei documenti necessari da parte delle autorità, e del ritiro effettivo dello stesso, non vengono però verificate eventuali pendenze in particolare nei confronti degli enti pubblici (imposte o tasse) che di conseguenza rischiano di non venir saldate e che successivamente saranno difficilmente esigibili.

- È a conoscenza il Consiglio federale di questa problematica e come la giudica?

- È ipotizzabile che in caso di partenza verso l'estero possa essere ritirato tutto il capitale solo dopo la conferma dell'avvenuto pagamento di tasse e imposte, oppure che una parte dello stesso possa rimanere depositata a garanzia fino alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutti gli oneri dovuti?

- Quale altre possibilità intravvede per attuare delle misure a tutela di questi crediti?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della problematica e ha già adottato provvedimenti nel settore dell'incasso degli alimenti. Il rapporto "Armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti" (2011, disponibile all'indirizzo www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti e perizie > Rapporti del Consiglio federale) ha mostrato che in caso di pagamento in contanti dell'avere di previdenza LPP in seguito alla partenza definitiva all'estero vi è un rischio elevato che gli obblighi di mantenimento fondati sul diritto di famiglia non vengano adempiuti. Per questa ragione il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022 l'ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (OAInc; RS 211.214.32), che ha introdotto un sistema d'informazione e di comunicazione tra gli uffici specializzati nell'aiuto all'incasso e gli istituti di previdenza e di libero passaggio (art. 13 seg. OAInc). Questo sistema d'informazione e di comunicazione permette in particolare all'ufficio specializzato di prendere per tempo i provvedimenti necessari per garantire l'incasso delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia.

Non vi è invece alcuna disposizione secondo la quale in caso di partenza definitiva dalla Svizzera la prestazione in capitale del 2° pilastro possa essere pagata soltanto se è fornita la prova che non vi sono crediti d'imposta ancora in sospeso. A tal fine andrebbe creata un'apposita base legale. Una tale regolamentazione causerebbe tuttavia un ingente onere amministrativo (personale, adeguamenti informatici) sia agli istituti di previdenza che alle autorità fiscali. Inoltre, già oggi sono disponibili strumenti per evitare l'inesigibilità dei crediti. La legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11), per esempio, stabilisce che sulle prestazioni provenienti da istituzioni svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata va prelevata un'imposta alla fonte, se il contribuente è domiciliato all'estero. Lo stesso vale per le prestazioni versate in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico.

Di regola i contribuenti che lasciano la Svizzera annunciano la loro partenza al Controllo abitanti, che comunica la partenza alle autorità fiscali cantonali. Queste sollecitano immediatamente i contribuenti a inoltrare una dichiarazione d'imposta infrannuale. Tali dichiarazioni vengono trattate prioritariamente dalle autorità fiscali e i crediti d'imposta che ne risultano sono immediatamente esigibili. Se il pagamento delle imposte dovute è a rischio, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni hanno per principio la possibilità di chiedere garanzie. Spetta tuttavia ai Cantoni stabilire caso per caso quali provvedimenti adottare ai fini della riscossione dell'imposta, dato che per la tassazione delle imposte dirette (imposta federale diretta e imposte cantonali e comunali) e per la loro riscossione sono responsabili le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Nel 2022 i crediti dichiarati irrecuperabili (per tutti i periodi fiscali) nell'ambito dell'imposta federale diretta delle persone fisiche sono ammontati a 75,6 milioni di franchi, il che corrisponde allo 0,59 per cento delle entrate del 2022. La partenza definitiva di un contribuente dalla Svizzera può rendere più difficile la riscossione dei crediti d'imposta ancora in sospeso e risultare in una dichiarazione d'irrecuperabilità dei medesimi. La partenza dalla Svizzera è però soltanto uno dei tanti motivi che possono ostacolare la riscossione delle imposte. Dato che per questo motivo non si può stabilire in che misura i summenzionati crediti irrecuperabili siano dovuti a persone che hanno lasciato la Svizzera, non è nemmeno chiaro se vi sia bisogno d'intervento in quest'ambito.

Risposta del Consiglio federale.