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23.3114 · Interpellanza · 2023-03-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La FINMA ravvisa necessità di intervenire in modo esteso nel settore delle assicurazioni malattia complementari per quanto riguarda i conteggi delle prestazioni degli ospedali e si attende dagli assicuratori un controllo di gestione completo e un miglioramento delle convenzioni con gli ospedali. A tale scopo ha intrapreso le misure necessarie e nella sua attività di sorveglianza porrà l'accento anche nei prossimi anni sui conteggi delle prestazioni, sul rispettivo controllo di gestione e sulla trasparenza. In un comunicato stampa del 17 dicembre 2020 rende noto che questo processo avrà ripercussioni sull'intero sistema nel settore sanitario. Per tale motivo la FINMA collaborerebbe strettamente anche con l'Ufficio federale della sanità pubblica e il Dipartimento federale delle finanze, oltre a essere in contatto con diversi attori del settore sanitario. In particolare, le misure adottate dalla FINMA faranno sì che i costi attualmente addebitati dagli ospedali all'assicurazione complementare in futuro vengano addebitati, almeno in parte, all'assicurazione di base secondo la LAMal. Vi è quindi il rischio di un ulteriore innalzamento dei costi e, di conseguenza, di un nuovo aumento dei premi dell'assicurazione di base, dopo che questi ultimi recentemente sono già aumentati in media del 6,6 per cento. Qualora le misure adottate dalla FINMA non dovessero comportare un trasferimento all'assicurazione di base, bensì una riduzione delle entrate per gli ospedali, numerosi istituti ospedalieri andrebbero incontro a problemi di finanziamento, il che pregiudicherebbe la loro esistenza. In questo caso, il gruppo maggiormente esposto sarebbe quello degli ospedali finanziariamente già indeboliti dalla pandemia di Covid-19. Il controllo di gestione dei conteggi delle prestazioni richiesto dalla FINMA prevede una tempistica ridotta e comporta un notevole dispendio amministrativo per gli ospedali e gli assicuratori malattia.

Sulla base di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In quale misura si prevede un trasferimento dei costi dall'assicurazione complementare a quella di base?

2. Quali ripercussioni si attendono sui premi dell'assicurazione di base?

3. Quali conseguenze a livello di costi prevede il Consiglio federale per i Cantoni sotto forma di aumento dei contributi ai ricoveri ospedalieri stazionari nel quadro del finanziamento ospedaliero duale?

4. Quali provvedimenti adotta il Consiglio federale per evitare un trasferimento dei costi dall'assicurazione complementare a quella di base?

5. Il Consiglio federale può già fare una stima degli ospedali che a causa delle misure adottate dalla FINMA potrebbero essere minacciati nella loro esistenza e che, in ultima analisi, dovrebbero chiudere?

6. Il Consiglio federale prevede che per garantire le prestazioni ospedaliere stazionarie i Cantoni saranno costretti a sostenere gli ospedali finanziariamente a rischio coprendo il deficit o mediante altri contributi?

7. Il Consiglio federale può stimare i costi complessivi per il dispendio amministrativo supplementare che, infine, dovranno comunque essere pagati dagli assicurati?

8. Cosa intende fare il Consiglio federale se le assicurazioni non riescono a rispettare gli obiettivi auspicati dalla FINMA e se vengono eventualmente sanzionate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Già nel 2017 il "Gruppo di esperti contenimento dei costi", diretto dalla ex consigliera agli Stati ed ex consigliera di Stato Verena Diener, aveva promosso la prevenzione delle tariffe abusive nel settore delle assicurazioni complementari attraverso la misura 28 del proprio rapporto "Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung". Nel rapporto si legge che le tariffe per le prestazioni delle assicurazioni malattia complementari sarebbero sostanzialmente troppo elevate. La FINMA prevede tuttavia che i suoi interventi non produrranno costi scoperti per i fornitori di prestazioni nell'ambito della fornitura di prestazioni supplementari non coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Sia i dati dell'associazione SpitalBenchmark sia la deduzione normativa secondo la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) confermano notevoli margini per i fornitori di prestazioni coperte dall'assicurazione complementare.

2. e 4. Nel 2021, nell'ambito della sua analisi delle prestazioni supplementari non coperte dall'AOMS, la Sorveglianza dei prezzi ha constatato la presenza di forti indizi per ritenere che le tariffe dell'assicurazione malattia complementare fossero troppo elevate su tutto il territorio svizzero, confermando chiaramente le conclusioni cui era giunta la FINMA a fine 2020 (rapporto "Akutstationäre Spitaltarife im Zusatzversicherungsbereich- Ein nationaler Tarif- und Kostenvergleich" dell'ottobre 2021). Una riduzione dei costi dell'assicurazione malattia complementare non va necessariamente di pari passo con un trasferimento dei costi dall'assicurazione complementare all'AOMS.

Nel quadro del suo mandato, la Sorveglianza dei prezzi si adopera per contenere le tariffe ospedaliere a carico sia dell'AOMS sia dell'assicurazione malattia complementare. Tariffe dell'assicurazione malattia complementare più basse comportano meno interventi, sgravando in questo modo anche l'AOMS, che in ottemperanza al sistema duale partecipa al finanziamento di ogni intervento. Nell'ambito dell'assicurazione malattia complementare è già in corso uno scambio formale con la FINMA inteso a identificare tariffe ospedaliere troppo elevate. A tutela degli assicurati, la Sorveglianza dei prezzi è disposta a intensificare i lavori al riguardo. Questo può tuttavia significare un fabbisogno di risorse supplementare.

3. e 5. La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) prevede che le tariffe per le cure ospedaliere si debbano rifare all'ospedale che fornisce la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. Non vi è quindi, in linea di principio, un diritto a tariffe in grado di coprire tutti i costi. La promozione della competitività degli ospedali allo scopo di contenere la crescita dei costi nel settore delle cure ospedaliere senza per questo pregiudicare la qualità delle cure era un obiettivo dichiarato della revisione della LAMal del 2009 relativa al finanziamento ospedaliero.

Il Consiglio federale parte dal presupposto che le misure adottate non comportino la chiusura di ospedali, anche a fronte di una pressione che potrebbe crescere su quegli ospedali che finora hanno applicato tariffe dell'assicurazione complementare troppo elevate. In quale misura finanziaria i Cantoni intendano sostenere i propri ospedali è di loro competenza. Sotto il profilo della LAMal occorre però assicurare che un eventuale finanziamento non confluisca nel computo delle tariffe. Altrimenti si avrebbe una distorsione del confronto di efficienza previsto dalla legge.

6. Secondo l'articolo 39 LAMal la pianificazione ospedaliera e la compilazione dell'elenco di ospedali sono di competenza dei Cantoni. Nel maggio 2022 la CDS aveva invitato i Cantoni attraverso il documento "Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung" a tenere conto della redditività, intesa come prestazione di servizi efficiente. Oltre a indicare i costi delle singole aziende, i Cantoni devono tenere adeguatamente conto del potenziale di ottimizzazione che in prospettiva può essere raggiunto concentrando i settori di prestazioni collegati su un numero ridotto di fornitori di prestazioni.

7. Il Consiglio federale parte dal presupposto che nel settore dell'AOMS non insorga un onere amministrativo supplementare. Secondo uno studio commissionato da santésuisse all'Istituto di studi economici di Basilea (IWBS), nel 2016, senza un controllo delle fatture, i premi dell'AOMS sarebbero stati più alti del 10,5 per cento. È quindi ragionevole ritenere che una trasparenza dei conteggi possa costituire un contributo significativo al contenimento dei costi anche nel settore delle assicurazioni complementari.

Sulla base del principio della garanzia di un'attività irreprensibile (art. 14 e 46 cpv. 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]), la FINMA si aspetta che gli assicuratori malattia complementari remunerino i fornitori di prestazioni soltanto sulla base di fatture strutturate in modo trasparente, indicanti in modo comprensibile le prestazioni supplementari a carico dell'assicurazione complementare. In questo modo si intende evitare che nella fatturazione confluiscano ingiustificatamente elementi della prestazione che potrebbero gravare in maniera abusiva sui premi delle assicurazioni complementari. Questa protezione degli assicurati contro gli abusi (art. 38 LSA) ha un'importanza centrale nell'assicurazione complementare, specialmente per quanto riguarda gli assicurati più anziani e/o ammalati, che a fronte di un aumento dei premi generalmente non possono più cambiare assicuratore.

8. Le aspettative materiali formulate dalla FINMA nel dicembre 2020 per gli assicuratori malattia complementari nell'ambito delle convenzioni con i fornitori di prestazioni (trasparenza, tracciabilità delle prestazioni supplementari, eliminazione delle doppie imputazioni) hanno avviato un processo che durerà diversi anni. Se nel corso di tale processo dovesse essere constatato il mancato rispetto dei requisti da parte di un fornitore di prestazioni, la FINMA dovrebbe considerare i provvedimenti più adeguati da adottare (art. 51 LSA). Al riguardo va osservato che la competenza della FINMA in materia di vigilanza si estende esclusivamente agli assicuratori malattia complementari che le sono assoggettati, ma non ai fornitori di prestazioni mediche.

Se e in quale misura il Consiglio federale possa riscontrare una necessità di intervento dipenderà dagli effetti delle misure prudenziali concrete adottate dalla FINMA. Attualmente non è possibile formulare previsioni al riguardo.

Risposta del Consiglio federale.