Esame di guida, modifica dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione. L'esperto deve avere gli stessi pedali dell'allievo conducente
23.3189 · Mozione · 2023-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare l'allegato 12 numero V dell'OAC come segue:
Categoria B: un autoveicolo della categoria B che raggiunge una velocità di almeno 120 km/h, attrezzato con identici pedali per allievo conducente ed esperto e dotato di specchietti retrovisori aggiuntivi, che forniscono loro angoli visivi comparabili.
Begründung
Per un adeguato svolgimento della prova di esame per tutte le persone coinvolte, la vettura utilizzata dovrebbe essere dotata di doppi comandi. In questo modo si garantirebbe una certa imparzialità, soprattutto relativamente al percorso, che deve presentare determinate difficoltà affinché l'esaminatore possa valutare appieno le abilità del candidato. Senza un veicolo così equipaggiato, che permette di correggere rapidamente un errore di guida dell'allievo, l'esperto sceglierà per logica di sicurezza un percorso più semplice.
Per questi motivi, ma anche per ragioni di sicurezza in sede d'esame, sarebbe opportuno modificare come indicato dalla presente mozione l'allegato 12 numero V dell'OAC.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il contenuto, lo svolgimento e la valutazione dell'esame di guida sono disciplinati a livello nazionale per tutti gli uffici della circolazione dall'allegato 12 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) e dalle direttive n. 7 "Svolgimento degli esami di conducente" dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa). L'esame viene quindi svolto e giudicato in modo uniforme e indipendentemente dall'allestimento del veicolo.
Durante la prova l'esperto è in grado di stabilire tempestivamente se il livello di preparazione del candidato consente una guida sicura. In caso contrario, può interrompere in qualsiasi momento (all. 12 n. VII. 1 OAC).
Imporre per la prova pratica l'uso esclusivo di veicoli dotati di pedali doppi e specchietti retrovisori aggiuntivi, quindi come quelli dell'autoscuola, equivarrebbe di fatto all'obbligatorietà della scuola guida.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.