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Autorizzazione federale a esercitare la telemedicina a carico dell'AOMS

23.3509 · Mozione · 2023-05-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a proporre una modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) che introduca un’autorizzazione valida su tutto il territorio svizzero a fornire prestazioni di telemedicina a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Begründung

Dalla modifica della LAMal del 19 giugno 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), i Cantoni hanno la competenza di limitare il numero di medici autorizzati a fornire prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’AOMS in funzione del bisogno sul territorio. Tale bisogno è definito dalle specificità locali, ben note alle autorità cantonali.

Secondo il diritto vigente, anche le offerte di telemedicina sono in linea di principio soggette all’autorizzazione cantonale per poter essere rimborsate dall’AOMS. Considerato che tali prestazioni non sono destinate alla popolazione di una determinata area geografica, bensì a tutti gli assicurati della Svizzera, i medici che praticano la telemedicina devono dunque essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS in ogni Cantone in cui risiedono i loro pazienti.

Un medico che offre prestazioni di telemedicina dal suo Cantone di ubicazione anche a pazienti domiciliati in altri Cantoni o persino all’estero potrebbe vedersi rifiutare l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS nel proprio Cantone di ubicazione, poiché nell’esame della sua domanda di autorizzazione non è stato considerato il bisogno di telemedicina nel resto della Svizzera.

Con un’autorizzazione federale a esercitare a carico dell’AOMS specifica per la telemedicina e parallela alle 26 autorizzazioni cantonali, la Confederazione potrebbe assicurare un’offerta sufficiente in materia di telemedicina e garantire lo sviluppo della digitalizzazione nel settore sanitario.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Ora l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale spetta ai Cantoni, che tramite procedura formale verificano se i criteri di autorizzazione definiti dal Consiglio federale sono adempiuti. La procedura è quindi analoga alla procedura cantonale concernente la concessione dell’autorizzazione da parte dell’autorità di polizia sanitaria. Entrambe possono essere svolte in maniera coordinata a livello cantonale.

Secondo l’articolo 36 LAMal, i fornitori di prestazioni possono esercitare a carico dell’AOMS solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività. Ne consegue che questo requisito si applica anche ai medici che forniscono prestazioni di telemedicina. È dunque determinante il luogo in cui i fornitori di prestazioni esercitano la propria attività ed erogano prestazioni. Per quanto riguarda il ricorso alle prestazioni, il principio enunciato all’articolo 41 capoverso 1 LAMal consente agli assicurati di scegliere liberamente tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della loro malattia. Gli assicurati possono quindi fare ricorso a medici che esercitano in altri Cantoni, senza che questi debbano ottenere un’autorizzazione nel Cantone in cui risiedono i loro pazienti. L’autorizzazione è infatti necessaria solamente nel caso in cui un medico gestisca uno studio o una sede in un altro Cantone.

Con la modifica della LAMal concernente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni, i Cantoni hanno anche ottenuto la competenza di limitare il numero dei medici autorizzati a fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell’AOMS in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni (determinazione dei numeri massimi di medici secondo l’art. 55a cpv. 1 LAMal). Il Consiglio federale è stato incaricato di fissare i criteri e i principi metodologici per determinare i numeri massimi (art. 55a cpv. 2 LAMal). Tra i criteri presi in considerazione vi è l’offerta di medici per campo di specializzazione e per regione (compresa la telemedicina), nonché i tassi regionali di copertura per campo di specializzazione (art. 1 segg. dell’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale [RS 832.107]), che sono stati stimati tenendo conto in particolare dei flussi di pazienti tra i Cantoni. Il metodo di calcolo dei numeri massimi di medici tiene così conto anche del ricorso a prestazioni extracantonali, inclusa la telemedicina. Inoltre, l’articolo 55a capoverso 3 LAMal prevede che i Cantoni si coordinino tra loro prima di determinare i numeri massimi.

Poiché il quadro giuridico attuale permette di garantire un’offerta nell’ambito della telemedicina, il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre un’autorizzazione federale specifica per esercitare a carico dell’AOMS.