Lexipedia

23.3524 · Interpellanza · 2023-05-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda:

al fine di accelerare la transizione energetica, sarebbe opportuno prevedere che l'autorità competente, al momento della ponderazione degli interessi nell'ambito di una procedura di autorizzazione edilizia, possa dare la priorità all'interesse all'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici rispetto ad altri interessi?

Begründung

Con l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici (tetti e facciate) in Svizzera si potrebbero produrre più di 60 TWh di energia elettrica che permetterebbero di coprire l'attuale fabbisogno annuale di elettricità.

Tuttavia, a queste installazioni si frappongono spesso numerosi ostacoli: la mancanza di risorse finanziarie, l'opposizione di un comproprietario o di un vicino e le autorità che, per rifiutare un'autorizzazione a tale installazione, si riferiscono alla legge sulla pianificazione del territorio o alla legislazione edilizia. I motivi del rifiuto possono basarsi, tra le altre cose, sull'area (sensibile, valore dell'insieme, patrimonio speciale ecc.) e sugli inventari (cantonali, comunali e federali).

Sebbene vi sia il potenziale, questi ostacoli amministrativi potrebbero ritardare la transizione energetica di diversi anni. Un maggiore margine discrezionale dell'autorità consentirebbe di accelerare le procedure.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 18a capoverso 1 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), «nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all’autorità competente.»

Secondo una stima dell'Ufficio federale dell'energia, alla fine del 2022 era stato sfruttato solo circa l'8 per cento del potenziale solare totale sui tetti, anche se su oltre il 90 per cento delle superfici dei tetti potrebbero essere installati impianti senza autorizzazione. Nell'ambito delle deliberazioni parlamentari in corso sulla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (21.047), il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di estendere alle facciate l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione edilizia.

I siti per gli impianti solari oggetto dell'interpellanza, per i quali è richiesta un'autorizzazione edilizia (in particolare sui monumenti culturali), rappresentano un potenziale piuttosto modesto in confronto. Inoltre, va notato che, conformemente all'articolo 18a capoverso 3 LPT, gli impianti solari non devono pregiudicare in modo sostanziale i monumenti su cui sono installati. Secondo il capoverso 4, per il rimanente, l’interesse a utilizzare l’energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici. In questo contesto, secondo il Consiglio federale non è opportuno dare ulteriore priorità all'utilizzo dell'energia solare rispetto ad altri interessi.

Occorre tenere conto del fatto che le autorità cantonali dispongono di un ampio margine di manovra nell'attuazione dell'articolo 18a capoverso 3 LPT. Nell'ambito dell'esecuzione, in conformità con la sovranità culturale costituzionale, la definizione del pregiudizio dei monumenti protetti arrecato dagli impianti solari spetta ai Cantoni e viene gestita in modo molto diverso da questi ultimi.