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23.3548 · Interpellanza · 2023-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Alcune direttive (sotto forma di "check-list", per riprendere la terminologia utilizzata) distribuite nelle ambasciate svizzere prevedono l'obbligo, per ottenere un visto per studenti di tipo D per più di 90 giorni, di fornire un certificato di tipo TOEFL o IELTS, quindi un certificato d'inglese. È il caso ad esempio in India, Sudafrica o in Arabia Saudita. I certificati di tedesco, italiano o francese - il romancio non è nemmeno citato - vanno allegati soltanto se disponibili.

Invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

- Ritiene normale che, per ottenere un visto di lunga durata (tipo D), la padronanza dell'inglese prevalga su quella di una lingua nazionale?

- Questa esigenza non viola frontalmente l'articolo 77d OASA applicabile in materia?

- Su quale base legale si fondano le ambasciate svizzere per esigere la padronanza dell'inglese per il rilascio di un visto di lunga durata?

- Non sarebbe più pertinente che siano gli istituti formativi, le università, le alte scuole, eccetera a determinare la lingua necessaria per il rilascio del visto?

- In concreto (esempio puramente teorico), a una studentessa indiana che desidera seguire un corso di traduzione tedesco-francese all'università di Ginevra e soddisfa tutti gli altri requisiti non sarà rilasciato il visto perché non padroneggia l'inglese?

Begründung

La Svizzera rilascia visti di lunga durata a studenti al di fuori dello spazio Schengen, il che rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese. Constatiamo tuttavia con stupore che nella loro "check list" alcune ambasciate esigono che il futuro studente presenti un certificato di inglese (TOEFL o IELTS) e non un certificato di una lingua nazionale. Non tutti i corsi universitari sono infatti impartiti nella lingua di Shakespeare. In ogni caso, pur comprendendo perfettamente che il centro formativo (università, alta scuola, ecc.) esiga la padronanza della lingua in cui il corso sarà impartito (compreso l'inglese se del caso), si stenta a comprendere che il nostro Paese pretenda un certificato di una lingua non ufficiale.

Ad esempio, attenendosi scrupolosamente alla "check list" in questione (ma si spera che i servizi della Confederazione non procedano a una lettura tanto ubuesca) si giunge alla situazione aberrante in cui, ad esempio, una studentessa indiana che desidera seguire un corso di traduzione tedesco-francese si vede negare il visto perché non padroneggia l'inglese. Evidentemente questo esempio è poco realistico, ma è fornito soltanto per illustrare il problema.

L'autore dell'interpellanza ovviamente riconosce un ampio margine di apprezzamento agli istituti formativi per quanto riguarda le esigenze accademiche, ma considera che la prassi delle ambasciate violi il principio delle lingue ufficiali del nostro Paese e desidera vivamente che il Consiglio federale rammenti che l'inglese, per quanto pratico, non è una lingua nazionale svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non è corretto affermare che la padronanza dell’inglese prevale su quella di una lingua nazionale svizzera per il rilascio di un visto per studenti. Le conoscenze linguistiche richieste dipendono dal caso individuale. Per il rilascio di un visto per studenti occorre che il candidato possieda il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione (art. 27 cpv. 1 lett. d della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), comprese le pertinenti conoscenze linguistiche. La direzione dell’istituto scolastico deve inoltre confermare di ritenere che lo straniero possieda il livello di formazione richiesto e disponga di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire la formazione prevista (art. 27 cpv. 1 lett. a LStrI). Le conoscenze linguistiche richieste dipendono dalla lingua d’insegnamento. La lista di controllo delle rappresentanze svizzere all’estero elenca i documenti da presentare insieme alla domanda di visto per studenti. Fornisce pure indicazioni sulla procedura e le condizioni per il rilascio del visto. I certificati di lingua inglese come il TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o l'IELTS (International English Language Testing System) non sono richiesti sistematicamente ma soltanto quando la lingua d’insegnamento è l’inglese.

2. L’articolo 77d dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), intitolato «Competenze linguistiche e loro dimostrazione», si applica in situazioni giuridiche diverse da quella dell’entrata e del soggiorno in Svizzera in vista di una formazione o una formazione continua (cfr. art. 27 LStrI). Le competenze linguistiche di uno straniero e la loro dimostrazione, alle quali fa riferimento l’articolo 77d OASA, rientrano infatti nei criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI, determinanti per il rilascio di un permesso di dimora in particolare nel quadro del ricongiungimento familiare o del domicilio.

3. Le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; Istruzioni e circolari, I. Settore degli stranieri, n. 5.1.1.9) descrivono la procedura da seguire per valutare le competenze linguistiche del richiedente. Tale procedura è seguita dalle rappresentanze svizzere all’estero e dai servizi cantonali di migrazione, che esaminano insieme la domanda di visto e di permesso di dimora a scopo di studio. La rappresentanza svizzera all’estero invita il richiedente a un colloquio, che permette di raccogliere le informazioni utili, in particolare sulle sue conoscenze linguistiche. Idealmente, in occasione del colloquio il richiedente presenta un certificato di lingua riconosciuto e valido per la formazione prevista in Svizzera. Se non è il caso, un documento di valutazione delle conoscenze linguistiche è messo a disposizione per il colloquio. Se ritiene di non poter determinare in maniera certa il livello di conoscenze linguistiche sulla base del colloquio, la rappresentanza ordina un test linguistico. Per il rilascio del visto e del permesso di dimora è determinante che il candidato agli studi sia in grado di seguire senza difficoltà l’insegnamento impartito in Svizzera.

4. – 5. La direzione dell’istituto (scuola, istituto, scuola universitaria professionale, università) conferma tramite attestato che il candidato dispone delle conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione prevista (art. 24 cpv. 3 OASA). La studentessa indiana che dispone di conoscenze sufficienti di francese e tedesco per seguire una formazione di traduzione tedesco-francese in Svizzera otterrà dunque un visto e un permesso di dimora.