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23.3560 · Interpellanza · 2023-05-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 25 marzo 2022, la riforma AVS 21 è stata approvata con il 50,55 per cento dei voti. Ora, il 24 marzo 2023 si è appena conclusa la procedura di consultazione sul progetto dell'ordinanza relativa alla riforma. Dal progetto si evince che l'attuazione prevista produce ulteriori svantaggi per le donne aventi diritto a supplementi di rendita. Per non parlare degli svantaggi per le donne nell'ambito della previdenza professionale. Molti istituti di previdenza adegueranno le rendite transitorie AVS delle persone che scelgono il prepensionamento. Per le donne che non percepiscono ancora nessuna rendita transitoria, ciò si traduce o in un aumento dei contributi versati da esse e dai loro datori di lavoro oppure in una riduzione della rendita. Quelle che invece già percepiscono una rendita transitoria, che però non è stata finanziata fino al 65° anno di età, perdono un anno di rendita oppure devono subire riduzioni della rendita per il resto della vita.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È disposto a stabilire nell'ordinanza sulla riforma AVS 21 l'adeguamento del supplemento di rendita destinato alle donne nate tra il 1961 e il 1969 all'evoluzione dei prezzi e dei salari, come accade per tutte le altre prestazioni pecuniarie dell'AVS?

2. Quali possibilità vede per contrastare interruzioni nel versamento delle rendite transitorie AVS o riduzioni di rendita?

Begründung

Dal progetto in consultazione dell'ordinanza sulla riforma AVS 21, articolo 53quater capoverso 2 OAVS, si evince che a differenza di tutte le altre prestazioni dell'AVS, il supplemento di rendita non deve essere adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari. A questo proposito, nel rapporto esplicativo si afferma semplicemente che il supplemento è versato al di fuori del sistema delle rendite e che per tale motivo rimane d'importo invariato a vita. In altre parole il suo valore si deprezza progressivamente ogni anno dall'inizio del diritto alla rendita. Una spiegazione, o per lo meno un accenno a quest'impostazione restrittiva del supplemento non si trova né nel messaggio sulla riforma AVS 21 né tanto meno nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale o nel materiale informativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Un secondo elemento a scapito delle donne incombe nel settore della previdenza professionale. Molti istituti di previdenza prevedono nei propri regolamenti una cosiddetta rendita transitoria AVS destinata alle persone che scelgono il prepensionamento, generalmente versata fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Nel caso delle donne che non percepiscono ancora una rendita transitoria, le casse pensioni dovranno adeguare questa prestazione. Ciò potrebbe portare a un aumento dei contributi versati da esse e dai loro datori di lavoro oppure a una riduzione maggiore della rendita. Una situazione particolarmente problematica si presenta alle donne che invece già percepiscono una rendita transitoria ma sono toccate dall'innalzamento dell'età di pensionamento. Poiché la rendita transitoria è stata finanziata solo fino al 64° e non al 65° anno di età, gli istituti di previdenza partono dal principio che essa sarà versata solo fino al raggiungimento del 64° anno di età oppure che la rendita della previdenza professionale subirà una riduzione maggiore per compensare il periodo di versamento più lungo. Per le donne toccate ciò significa perdere un anno di rendita oppure subire riduzioni della rendita per il resto della vita.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua seduta del 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha fissato la data di entrata in vigore della riforma AVS 21 al 1° gennaio 2024 e posto in consultazione le disposizioni d’esecuzione fino al 24 marzo 2023. Attualmente è in corso l’analisi dei risultati della consultazione. Da questa emerge che alcuni partecipanti hanno chiesto di adeguare il supplemento di rendita all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Il Consiglio federale presenterà il rapporto sui risultati della consultazione presumibilmente entro la fine dell’estate del 2023 per poi decidere eventuali adeguamenti delle disposizioni di ordinanza.

2. Le cosiddette rendite transitorie AVS sono rendite sostitutive versate dagli istituti di previdenza per il periodo che va dal prepensionamento al versamento della rendita AVS. Alcuni istituti di previdenza le prevedono nei loro regolamenti per attenuare gli svantaggi finanziari del prepensionamento. Spetta all’organo supremo, composto in modo paritetico, decidere come gli istituti di previdenza finanziano queste rendite. Di regola, vengono prefinanziate e talvolta anche (co)finanziate dal datore di lavoro oppure sono prestazioni che vengono rimborsate dall’assicurato attraverso una riduzione della rendita di vecchiaia. Il Consiglio federale non ha la competenza di emanare prescrizioni in merito.

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